nel caso di crisi delle banche, la procedura non è quella del fallimento, ma dell'amministrazione straordinaria ovvero della liquidazione coatta amministrativa.
Quanto ai titoli contenuti nei dossier dei clienti, in caso di liquidazione coatta amministrativa interviene la tutela del Fondo Nazionale di Garazia.
In particolare, il sistema di indennizzo del Fondo Nazionale di Garanzia rimborsa i crediti, rappresentati da somme di denaro e da strumenti finanziari derivanti da operazioni di investimento, vantati dagli investitori nei confronti della banca.
Sono esclusi dal rimborso del sistema di indennizzo i crediti vantati dalle seguenti categorie di soggetti:
a) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
b) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
c) banche, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, società finanziarie di cui al titolo V del testo unico bancario, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi pensione;
d) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
e) società appartenenti allo stesso gruppo dell'intermediario;
f) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5% del capitale dell'intermediario;
g) amministratori, dirigenti, sindaci, certificatori del bilancio dell'intermediario, o di altre società del gruppo di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi;
h) coniuge e parenti fino al primo grado dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), f) e g).
Sono escluse da qualsiasi indennizzo le operazioni effettuate per interposta persona dai soggetti di cui alle lettere f) e g).
Una interpretazione giurisprudenziale afferma, inoltre, che, con riferimento ai depositi titoli a custodia (non quelli a garanzia con titoli conferiti in pegno a fronte di fido), nell'ambito della procedura concorsuale dovrebbe esserne garantita la completa restituzione agli investitori, dal momento che detti titoli non fanno parte della contabilità dell' istituto ma dei soli conti d'ordine (questa però è un'interpretazione, non suffragata da una norma esplicita)
Aggiungo, l'inciso per cui l'onere della prova di non rientrare nelle suddette condizioni di esclusione è, nel nostro farraginoso sistema, a carico dell'interessato: ovvero il malcapitato deve produrre un atto notorio effettuato presso la Cancelleria di Tribunale (non vengono accettate dichiarazioni sostitutive!) e quindi produrre un attestato di quientaza e di surrogazione nei confronti del F.N.di Garanzia che viene preteso munito di autentica notarile e di registrazione (!!)...come si vede tra il dire e il liquidare la strada NON è per nulla semplice!..almeno fino a quando qualcuno non si deciderà a cambiare le regole (assurde se si considerano i costi e tempi legati al produrre la documentazione richiesta!).