Utopia o realtà ? La LIBERTA' di espressione va difesa ora, perchè domani sarà troppo tardi......e ce ne pentiremo.

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Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021

Ricavi consolidati pari ad €391.7M, in crescita del 23.4% rispetto al 2020;

Ebitda consolidato pari ad €174.7M (44.6% dei ricavi), in crescita del 15.3% rispetto al 2020;

Ebit consolidato pari ad €149.9M, in crescita del 9.8% rispetto al 2020;

Utile netto consolidato pari ad €119.3M, rispetto ad €96.6M nel 2020.

La proposta di destinazione dell'utile generato nell'esercizio 2021 non prevede la distribuzione di dividendi, a supporto della strategia di crescita della società;

Posizione Finanziaria Netta consolidata pari a €135.5M, rispetto ad €121.9M registrati a fine 2020;
 
Vado a naso e "sento puzza".
In un settore dove l'utile netto è il 30% del fatturato, non ci sono concorrenti ?
Non nascono nuove realtà imprenditoriali ? Direi una bella fortuna.


E stata costituita nel 1996 ed è a capo di un Gruppo che progetta e realizza
interfacce elettro-meccaniche denominate Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori di tipo non-memory o SOC (system on chip).
Sulla base dei dati attualmente disponibili,
il Gruppo risulta essere il secondo produttore di Probe Card a livello mondiale in termini di volumi e fatturato
ed è l’unico produttore sul territorio italiano.
 
L’idea della Vespa fu commissionata all’ingegnere Corradino d’Ascanio da Enrico Piaggio.

Quest’ultimo aveva intenzione di creare un qualcosa di innovativo e che non era ancora stato visto dalla mente umana.

E’ proprio per questo motivo che il progetto fu affidato al grande ingegnere aereonautico, già progettista di diversi modelli sperimentali.

Quest’ultimo creo quindi un qualcosa che rispecchiava molto le sue esigenze personali.

Quindi fece in modo di creare un qualcosa di comodo da utilizzare in quanto non amava troppo scavalcare una moto per sedarcisi sopra.

Utilizzò tutte le sue conoscenze di progettistica aereonautica
per riuscire a realizzare la prima moto a scocca portante in cui non erano presenti né strutture tubolari in acciaio e né il tunnel centrale.

Quindi riuscì a creare un motore derivato da quelli di avviamento aereonautici utilizzando una sospensione anteriore.

Per motivi di praticità spostò anche il cambio sul manubrio, per evitare macchie di olio sui vestiti.

I copri motore utilizzano il telaio, venne aggiunta una ruota di scorta
che sicuramente poteva essere utile in quanto le stradine di quel periodo erano maggiormente in sterrato.

In questo modo, Corradino d’Ascanio, con l’aiuto di Maro d’Este, riuscì a creare la Vespa in pochissimi giorni.

Era l’aprile del 1946 a Pontedera.


La Vespa fu depositata dalla Piaggio & Co presso l’Ufficio centrale dei brevetti
per invenzioni, modelli e marche del Ministero dell’Industria e del commercio di Firenze.

Era il 23 aprile 1946.

La nascita ufficiale della Vespa è il 24 marzo 1946,
quando il veicolo debuttò alla Mostra della Meccanica e della Metallurgia di Torino.


Qui venne presentata e fatta conoscere alla Piaggio che rimase molto colpita dal progetto.

La Vespa debuttò all’interno della società presso il Circolo del Golf di Roma, in cui era presente anche il generale americano Stone.

L’intero evento fu immortalato dalle telecamere del cinegiornale Movieton.

Grazie a quest’ultimo, anche gli italiani ammirarono la bellezza della Vespa
all’interno delle pagine di Motor e sulla copertina, a quell’epoca ancora in bianco e nero, de La Moto.

Era il 15 aprile 1946.

Solo alla fiera di Milano che si tenne lo stesso anno, i cittadini poterono finalmente toccare con mano il nuovo veicolo.

Lo scopo di Enrico Piaggio, nel momento in cui si dedicò alla produzione della Vespa,
era quello di trovare una produzione momentanea alternativa che gli permettesse di superare quel periodo di magra presente nel dopoguerra.



Per questo propose anche alla Moto Guzzi di distribuire insieme il veicolo,
in modo da riuscire a sfruttare al massimo la capillare rete di vendita presente nella casa di Mandello.

Tutto questo però non fu possibile in quanto Carlo Guzzi era molto contrario a questa progettazione
in quanto la Vespa era vista come un veicolo molto instabile e pericoloso.

Oltre a questo rifiuto, anche il lancio della Vespa 98 non fu ben accolta dalla popolazione
che poteva acquistare il modello classico a 55.000 lire e quello lusso a 61.000 lire.

E quindi, fu molto difficile e lento riuscire a vendere i primi 50 esemplari.

Nonostante ciò, Enrico Piaggio approvò l’allestimento di una linea di montaggio,
eliminando la produzione artigianale, e chiese l’appoggio commerciale della Lancia.

Così la Vespa fu sponsorizzata anche dalla Lancia,
evidenziando alcuni elementi del veicolo come il telaio carrozzeria a scocca portante.

Iniziò così la prima produzione in serie in cui furono realizzati ben 2500 esemplari.

Solo nel 1946 ne furono venduti 2181, mentre nel 1947 furono venduti 10535 Vespe.


Ciò che rese davvero famosa la Vespa, al punto di essere amata da tutto il mondo, fu la presenza di una carrozzeria portante.

Aveva il compito di sostituire il telaio ed era in grado di coprire in modo integrale sia il motore che le parti meccaniche principali.

Per questo si poteva guidare la Vespa anche con le intemperie e con qualsiasi tipo di abbigliamento si indossasse.

Per queste caratteristiche, le vendite aumentarono sempre di più.


Negli anni ‘50 fu raggiunta la quota di 60 mila mezzi venduti, fino ad arrivare ad un milione di Vespe vendute nel 1956.

Ogni esemplare veniva venduto al prezzo d 68.000 lire,
una cifra che corrispondeva ad uno stipendio di un operaio per un lavoro pari a tre mesi.

E’ proprio per venire incontro alla classe media che fu studiato il pagamelo a rate.

Questa introduzione fece aumentare di molto il numero delle vendite.


Con il passare degli anni, anche all’estero inizio ad interessarsi alla Vespa,
tanto da vedere la nascita di diversi Vespa Club e della Giornata italiana della Vespa, avvenuta per la prima volta nel 1951.

A partire da 1953, in diverse parti del mondo come Asia e America, si potevano contare oltre 10.000 stazioni Piaggio.


L’unico rivale della Vespa fu la Lambretta della Innocenti, che smise di essere prodotta in Italia a partire dal 1971.
 
Art. 6
Graduale eliminazione del green pass base

1.
All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022,
le parole «Alle persone ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022,alle persone ospitate».

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base,
a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.»;

b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo,
al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza»
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1,
a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza»
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base,
l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti
marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo
o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;


b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6»;

d) al comma 3-bis, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono sostituite dalle seguenti:
«Le misure» e le parole «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale» sono soppresse;

e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse.


6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022,
le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1,
a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
 
Mah. Riguardando le immagini al rallentatore, sembra proprio la scena di un film.
Oltretutto lo Smith - girandosi - ride, dopo che ha simulato lo schiaffo.


Guardando il video della cerimonia “rovinata” dal pugno, o schiaffone, dato da Will Smith a Chris Rock,
si notano alcuni dettagli che secondo i media americani farebbero sospettare una possibile gag dei due comici.

Will Smith, prima di scagliarsi contro il comico, ride di gusto, poi sale sul palco
e sembra colpire un uomo che gli protende il volto, come ad attenderlo,
con una mano aperta, quasi mostrata con ostentazione prima del colpo,
senza che il microfono registri alcun suono dell’impatto
.

Poi il comico si mostra meravigliato ma non dolorante,
mentre Will Smith pronuncia frasi che sembrano scritte per il copione di un film.


Hollywood, si sa, è il, regno del verosimile e dello spettacolo…
 
Art. 7 - Graduale eliminazione del green pass rafforzato


1.
All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato,
a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente
ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato,
l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per
gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita';

b) convegni e congressi;

c)
centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita' che si svolgono al chiuso
e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
nonche' eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';

f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».


b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.


2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»
sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 1-sexies, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza
delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter.».
 
Di bene in meglio. Adesso può fare pure le ordinanze che vuole lui.


Governance della Pandemia

Sono previste modifiche al sistema di governance della Pandemia:

  • Cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità al Capo della Protezione civile.

  • Istituzione temporanea di un’Unità per il completamento della campagna vaccinale
  • e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, in sostituzione alla struttura commissariale.
  • L’unità è istituita presso il Ministero della difesa e si coordinerà con il ministero della Salute.

  • Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni espletate dall’Unità per il completamento della campagna vaccinale
  • e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.
  • Il nuovo assetto organizzativo deve essere definito entro il 31 dicembre 2022.

Con propria ordinanza, il Ministro della Salute può:


  • Adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche,
  • produttive e sociali, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome

  • Introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

  • Imporre misure sanitarie in dipendenza dagli spostamenti da e per l’estero.
 
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 la mascherina di tipo FFP2 è obbligatoria nei seguenti casi:
  • accesso ai mezzi di traporto e loro uso, tra cui aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni, autobus e mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

  • accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche
  • locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile 2022 la mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso, ad esclusione di:
  • abitazioni private

  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso nel momento del ballo

  • situazioni nelle quali sia garantito in modo continuativo l’isolamento delle persone non conviventi, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto.

Continuano a non avere l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
  • i bambini di età inferiore ai sei anni

  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

  • le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
 

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