Val
Torniamo alla LIRA
I catasti pre-unitari erano patrimoniali (colpivano, cioè, il valore dei beni).
Lo Stato liberale portò con sé il catasto reddituale:
non si può colpire più di ciò che un bene produce o è atto a produrre.
Il nostro catasto, peraltro, è attualmente reddituale di diritto, ma di fatto patrimoniale.
La storia di questo inghippo è strana e va raccontata.
Con i decreti del ministro delle Finanze in data 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991
venne dunque disposta la revisione generale delle tariffe d’estimo,
ponendo a base di tale revisione il “valore unitario di mercato”
anziché il “canone annuo di fitto ordinariamente ritraibile”.
Il provvedimento venne impugnato dalla Confedilizia
e il Tar Lazio, con decisione del 6 maggio 1992,
dichiarò fondata la denuncia di alterazione del sistema fiscale,
nel senso della avvenuta trasformazione della natura delle imposte sugli immobili,
le quali non sarebbero più state determinate su base reddituale bensì su base patrimoniale.
Venute meno le tariffe a seguito del citato annullamento delle stesse da parte del giudice amministrativo,
le tariffe in questione vennero comunque legificate a mezzo di un decreto-legge varato in data 23 gennaio 1993 (numero 16),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, numero 75.
Contro quest’ultimo provvedimento normativo insorse la Commissione tributaria di Piacenza,
sollevando eccezione di costituzionalità avanti la Corte costituzionale.
La Consulta si pronunciò, nel 1994, con sentenza la quale consentì la permanenza in vigore delle tariffe basate sul valore
e, specificatamente, sulla “media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989”,
sottolineando peraltro che “è importante rilevare la transitorietà della disciplina denunciata”.
Le tariffe d’estimo, illegittime per il Tar e transitoriamente in vigore per la Corte costituzionale,
sono invece quelle – come ha detto il presidente del Consiglio – tuttora in vigore (da trent’anni circa, quindi)
e sulle quali è destinata ad operare (articolo 6, rubrica, secondo periodo, legge delega fiscale)
la “revisione del catasto dei fabbricati” che si intende varare.
Il provvedimento è calendarizzato per il prossimo 28 marzo
e l’Aula se ne occuperà dove vengano superate (come è avvenuto in Commissione)
le richieste di stralcio che verranno verosimilmente presentate.
L’articolo 6 della legge delega fiscale interviene, dal canto suo, a modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale,
correggendo in particolare il classamento degli immobili o provvedendo fra l’altro allo stesso, in carenza (primo comma).
Il Governo viene altresì delegato a prevedere (secondo comma)
“l’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati”,
stabilendo tra l’altro che tali informazioni
“non siano utilizzate per la determinazione della base dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali”.
Premesso che il catasto fabbricati verrebbe dunque integrato
– come ha evidenziato Confindustria in audizione il 17 novembre 2021 –
“con una serie di informazioni sul valore patrimoniale e di mercato degli immobili
(attualmente il nostro sistema catastale è uniformato a criteri reddituali)”,
la precisazione di natura tributaria “risulta poco chiara – è sempre Confindustria che parla –
perché non si comprendono, allora, le ragioni che spingono il Governo a tale aggiornamento (ai soli fini statistici),
tenendo in considerazione che le raccomandazioni espresse dalla Commissione europea sull’aggiornamento del catasto immobiliare
erano ovviamente finalizzate al recupero di gettito, in quanto espresse nell’ambito di una procedura per disavanzo eccessivo”.
La Confindustria prosegue evidenziando che
“il rischio è che, qualora non siano utilizzati per la tassazione locale,
tali lavori previsti possano essere strumentali alla introduzione di nuove imposte patrimoniali a livello nazionale”.
Sul punto
“Confindustria ha più volte evidenziato come in realtà sussistano già nel nostro ordinamento diverse imposte patrimoniali su singoli cespiti
(redditi finanziari, immobili, beni di lusso) e che si dovrebbe, piuttosto, ragionare su una loro razionalizzazione e non disegnare nuovi incrementi”.
Non vi è poi chi non vede che la previsione del non utilizzo del nuovo catasto per fini tributari è stabilita, semplicemente,
con una legge ordinaria, che potrebbe quindi in qualsiasi momento essere superata con legge dello stesso rango
da qualunque Governo volesse farlo, una volta che avesse disponibile il nuovo impianto catastale,
che si profila, costruito d’altra parte su una legge delega che – ha rilevato sempre Confindustria –
“risulta alquanto scarna, configurandosi quasi come una delega in bianco al Governo, senza esplicitare i criteri che guideranno tale attività”.
In sostanza, la delega all’esame del Parlamento rende a ogni effetto ufficiale e, soprattutto, definitiva,
la trasformazione del nostro catasto in catasto patrimoniale, a differenza della sua transitorietà odierna,
con la conseguenza che tassare ogni anno il valore di un bene, anziché quanto il bene produce,
rappresenta un esproprio surrettizio inammissibile, proprio per le ragioni di cui alle decisioni esplicitate e sopra riferite.
E, sempre a proposito della legge delega e della parte, in particolare,
nella quale essa sembra stabilire che verranno eliminate storture e altro dell’attuale catasto,
è ancora una volta da sottolinearsi che un ragguardevole corpus di norme catastali,
implementate notevolmente negli ultimi tempi, già consente di eliminare assurdità e ogni tipo di incongruenza,
là dove ancora esse sussistano
(perché tutti parlano di migliaia e migliaia di stranezze, ma nessuno mai rende noto un solo indirizzo nel quale le incongruenze si manifesterebbero!).
Va poi sfatata la generalizzata convinzione che, senza revisione del catasto,
l’Italia non potrebbe usufruire dei finanziamenti del Pnrr.
Infatti, il collegamento con il Pnrr viene operato esclusivamente dal documento dell’Italia,
che illustra le riforme di accompagnamento che il Governo si propone di fare:
l’accostamento della revisione catastale al Pnrr è dunque fatto dal nostro Governo e non dall’Unione europea.
Europa che, comunque, chiede pur sempre una maggiore tassazione delle case senza distinzione alcuna fra di esse
e comprendendovi dunque anche la prima casa, con gli aumenti che anche per essa si profilano sulla base della legge delega fiscale all’esame del Parlamento.
Lo Stato liberale portò con sé il catasto reddituale:
non si può colpire più di ciò che un bene produce o è atto a produrre.
Il nostro catasto, peraltro, è attualmente reddituale di diritto, ma di fatto patrimoniale.
La storia di questo inghippo è strana e va raccontata.
Con i decreti del ministro delle Finanze in data 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991
venne dunque disposta la revisione generale delle tariffe d’estimo,
ponendo a base di tale revisione il “valore unitario di mercato”
anziché il “canone annuo di fitto ordinariamente ritraibile”.
Il provvedimento venne impugnato dalla Confedilizia
e il Tar Lazio, con decisione del 6 maggio 1992,
dichiarò fondata la denuncia di alterazione del sistema fiscale,
nel senso della avvenuta trasformazione della natura delle imposte sugli immobili,
le quali non sarebbero più state determinate su base reddituale bensì su base patrimoniale.
Venute meno le tariffe a seguito del citato annullamento delle stesse da parte del giudice amministrativo,
le tariffe in questione vennero comunque legificate a mezzo di un decreto-legge varato in data 23 gennaio 1993 (numero 16),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, numero 75.
Contro quest’ultimo provvedimento normativo insorse la Commissione tributaria di Piacenza,
sollevando eccezione di costituzionalità avanti la Corte costituzionale.
La Consulta si pronunciò, nel 1994, con sentenza la quale consentì la permanenza in vigore delle tariffe basate sul valore
e, specificatamente, sulla “media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989”,
sottolineando peraltro che “è importante rilevare la transitorietà della disciplina denunciata”.
Le tariffe d’estimo, illegittime per il Tar e transitoriamente in vigore per la Corte costituzionale,
sono invece quelle – come ha detto il presidente del Consiglio – tuttora in vigore (da trent’anni circa, quindi)
e sulle quali è destinata ad operare (articolo 6, rubrica, secondo periodo, legge delega fiscale)
la “revisione del catasto dei fabbricati” che si intende varare.
Il provvedimento è calendarizzato per il prossimo 28 marzo
e l’Aula se ne occuperà dove vengano superate (come è avvenuto in Commissione)
le richieste di stralcio che verranno verosimilmente presentate.
L’articolo 6 della legge delega fiscale interviene, dal canto suo, a modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale,
correggendo in particolare il classamento degli immobili o provvedendo fra l’altro allo stesso, in carenza (primo comma).
Il Governo viene altresì delegato a prevedere (secondo comma)
“l’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati”,
stabilendo tra l’altro che tali informazioni
“non siano utilizzate per la determinazione della base dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali”.
Premesso che il catasto fabbricati verrebbe dunque integrato
– come ha evidenziato Confindustria in audizione il 17 novembre 2021 –
“con una serie di informazioni sul valore patrimoniale e di mercato degli immobili
(attualmente il nostro sistema catastale è uniformato a criteri reddituali)”,
la precisazione di natura tributaria “risulta poco chiara – è sempre Confindustria che parla –
perché non si comprendono, allora, le ragioni che spingono il Governo a tale aggiornamento (ai soli fini statistici),
tenendo in considerazione che le raccomandazioni espresse dalla Commissione europea sull’aggiornamento del catasto immobiliare
erano ovviamente finalizzate al recupero di gettito, in quanto espresse nell’ambito di una procedura per disavanzo eccessivo”.
La Confindustria prosegue evidenziando che
“il rischio è che, qualora non siano utilizzati per la tassazione locale,
tali lavori previsti possano essere strumentali alla introduzione di nuove imposte patrimoniali a livello nazionale”.
Sul punto
“Confindustria ha più volte evidenziato come in realtà sussistano già nel nostro ordinamento diverse imposte patrimoniali su singoli cespiti
(redditi finanziari, immobili, beni di lusso) e che si dovrebbe, piuttosto, ragionare su una loro razionalizzazione e non disegnare nuovi incrementi”.
Non vi è poi chi non vede che la previsione del non utilizzo del nuovo catasto per fini tributari è stabilita, semplicemente,
con una legge ordinaria, che potrebbe quindi in qualsiasi momento essere superata con legge dello stesso rango
da qualunque Governo volesse farlo, una volta che avesse disponibile il nuovo impianto catastale,
che si profila, costruito d’altra parte su una legge delega che – ha rilevato sempre Confindustria –
“risulta alquanto scarna, configurandosi quasi come una delega in bianco al Governo, senza esplicitare i criteri che guideranno tale attività”.
In sostanza, la delega all’esame del Parlamento rende a ogni effetto ufficiale e, soprattutto, definitiva,
la trasformazione del nostro catasto in catasto patrimoniale, a differenza della sua transitorietà odierna,
con la conseguenza che tassare ogni anno il valore di un bene, anziché quanto il bene produce,
rappresenta un esproprio surrettizio inammissibile, proprio per le ragioni di cui alle decisioni esplicitate e sopra riferite.
E, sempre a proposito della legge delega e della parte, in particolare,
nella quale essa sembra stabilire che verranno eliminate storture e altro dell’attuale catasto,
è ancora una volta da sottolinearsi che un ragguardevole corpus di norme catastali,
implementate notevolmente negli ultimi tempi, già consente di eliminare assurdità e ogni tipo di incongruenza,
là dove ancora esse sussistano
(perché tutti parlano di migliaia e migliaia di stranezze, ma nessuno mai rende noto un solo indirizzo nel quale le incongruenze si manifesterebbero!).
Va poi sfatata la generalizzata convinzione che, senza revisione del catasto,
l’Italia non potrebbe usufruire dei finanziamenti del Pnrr.
Infatti, il collegamento con il Pnrr viene operato esclusivamente dal documento dell’Italia,
che illustra le riforme di accompagnamento che il Governo si propone di fare:
l’accostamento della revisione catastale al Pnrr è dunque fatto dal nostro Governo e non dall’Unione europea.
Europa che, comunque, chiede pur sempre una maggiore tassazione delle case senza distinzione alcuna fra di esse
e comprendendovi dunque anche la prima casa, con gli aumenti che anche per essa si profilano sulla base della legge delega fiscale all’esame del Parlamento.