Val
Torniamo alla LIRA
La tassonomia dell’emergenza ci consente di rilevare da un lato
come al netto di alcune differenze e di alcune specificità,
ogni emergenza imponga la sua agenda,
i suoi strumenti di contrasto,
di collettivizzazione,
di privazione e limitazione della libertà,
di mobilitazione totale,
e dall’altro lato di poter asserire che l’emergenza stessa,
nel suo tratto comune e caratterizzante, si è fatta forma di governo.
Mi piace sempre ricordare che nel corso degli anni, se rimaniamo nell’alveo dell’analisi giuridica,
quello strano strumento che è il decreto-legge,
legittimato a Costituzione vigente solo da “casi straordinari di necessità e di urgenza”,
è divenuto nei fatti uno strumento ordinario di produzione legislativa:
questo ha importato non solo una stabilizzazione di uno strumento limite ed emergenziale
ma anche, in maniera più preoccupante, lo slittamento del processo legislativo dal Parlamento al governo.
L’abuso del decreto-legge,
stigmatizzato da dottrina giuridica e giurisprudenza della Corte costituzionale,
è un indicatore privilegiato di come stabilizzare gli strumenti dell’emergenza
incida radicalmente e drasticamente sugli assetti istituzionali;
d’altronde, il decreto-legge, in regime di Statuto albertino,
si prestò alla torsione autoritaria del regime fascista,
ragion per cui i Costituenti furono molto indecisi
se inserirlo nella nuova Carta costituzionale
ed è anche uno dei motivi per cui non venne
mai costituzionalizzato un diritto di governo dell’emergenza.
come al netto di alcune differenze e di alcune specificità,
ogni emergenza imponga la sua agenda,
i suoi strumenti di contrasto,
di collettivizzazione,
di privazione e limitazione della libertà,
di mobilitazione totale,
e dall’altro lato di poter asserire che l’emergenza stessa,
nel suo tratto comune e caratterizzante, si è fatta forma di governo.
Mi piace sempre ricordare che nel corso degli anni, se rimaniamo nell’alveo dell’analisi giuridica,
quello strano strumento che è il decreto-legge,
legittimato a Costituzione vigente solo da “casi straordinari di necessità e di urgenza”,
è divenuto nei fatti uno strumento ordinario di produzione legislativa:
questo ha importato non solo una stabilizzazione di uno strumento limite ed emergenziale
ma anche, in maniera più preoccupante, lo slittamento del processo legislativo dal Parlamento al governo.
L’abuso del decreto-legge,
stigmatizzato da dottrina giuridica e giurisprudenza della Corte costituzionale,
è un indicatore privilegiato di come stabilizzare gli strumenti dell’emergenza
incida radicalmente e drasticamente sugli assetti istituzionali;
d’altronde, il decreto-legge, in regime di Statuto albertino,
si prestò alla torsione autoritaria del regime fascista,
ragion per cui i Costituenti furono molto indecisi
se inserirlo nella nuova Carta costituzionale
ed è anche uno dei motivi per cui non venne
mai costituzionalizzato un diritto di governo dell’emergenza.