E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con le norme per permettere ai risparmiatori truffati delle banche in crisi di accedere al Fondo per gli indennizzi, Fir. E da domani è attivo il portale per la presentazione delle istanze di rimborso. Lo comunica il Mef. Sul Portale, spiega il Mef in una nota,
[email protected], sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come
modificato dall'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, il
quale ha stabilito, tra l'altro, che le domande di indennizzo,
corredate di idonea documentazione, sono inviate entro il termine di
centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il proprio decreto del 10 maggio 2019, recante «Modalita' di
accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 493 a
507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019;
Visto il proprio decreto del 4 luglio 2019, recante «Nomina e
relativi compensi dei componenti della commissione tecnica di cui
all'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;
Considerata l'esigenza di adeguare il citato decreto del 10 maggio
2019 secondo le disposizioni approvate dalla legge 28 giugno 2019, n.
59, di conversione dell'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
Visto che Consap S.p.a. ha comunicato di avere realizzato quanto
previsto dall'art. 10 del citato decreto del 10 maggio 2019;
Considerata la necessita' di stabilire la data di decorrenza del
termine di centottanta giorni per la presentazione delle istanze di
indennizzo al FIR, previsto dall'art. 1, comma 501, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, in corrispondenza alla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali in data 30 luglio 2019;
Decreta:
Art. 1
Decorrenza del termine di presentazione delle istanze di indennizzo
1. Ai fini della erogazione delle prestazioni del Fondo indennizzo
risparmiatori (FIR) istituito dall'art. 1, comma 493, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le domande di indennizzo, corredate di idonea
documentazione, sono inviate esclusivamente in via telematica entro
il termine di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo moduli informatici
rinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma informatica
accessibile all'indirizzo internet
FIR | Home Page e gestita da Consap
S.p.a., individuata allo scopo ai sensi dell'art. 1, comma 501-bis,
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 8, comma 5, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.
Gazzetta Ufficiale