Fabrib
Forumer storico
Roma, 19 mar. (askanews) - Con l'odierna sentenza, recita il comunicato, il Tribunale annulla la decisione della Commissione in quanto quest'ultima ha erroneamente ritenuto che le misure a favore di Tercas presupponessero l'uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato. Per quanto riguarda la nozione di "aiuto concesso da uno Stato" ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Tribunale rammenta che esso deve presentare due condizioni distinte e cumulative: essere imputabile allo Stato ed essere concesso mediante risorse statali.
Con riferimento alla condizione d'imputabilità dell'aiuto allo Stato, il Tribunale osserva che, in una situazione in cui l'intervento in favore di Tercas è stato concesso da un ente privato, ossia il Fitd, spettava alla Commissione disporre d'indizi sufficienti per affermare che tale intervento è stato adottato sotto l'influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche e che, di conseguenza, esso era, in realtà, imputabile allo Stato.
Nel caso di specie, la Commissione non disponeva d'indizi sufficienti per una siffatta affermazione. Al contrario, esistono nel fascicolo numerosi elementi che indicano che il FITD ha agito in modo autonomo al momento dell'adozione dell'intervento a favore di Tercas.
A tal riguardo, il Tribunale ritiene, innanzitutto, che il mandato conferito al Fitd dalla legge italiana consista unicamente nel rimborsare i depositanti (entro il limite di 100 000 euro per depositante), in quanto sistema di garanzia dei depositi, quando una banca membro di tale consorzio è oggetto di una liquidazione coatta amministrativa. Al di fuori di tale ambito, il Fitd non agisce in esecuzione di un mandato pubblico imposto dalla normativa italiana. Gli interventi di sostegno a favore di Tercas hanno quindi una finalità diversa da quella derivante da detto sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituiscono l'esecuzione di un mandato pubblico.
Incommentabile.
Con riferimento alla condizione d'imputabilità dell'aiuto allo Stato, il Tribunale osserva che, in una situazione in cui l'intervento in favore di Tercas è stato concesso da un ente privato, ossia il Fitd, spettava alla Commissione disporre d'indizi sufficienti per affermare che tale intervento è stato adottato sotto l'influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche e che, di conseguenza, esso era, in realtà, imputabile allo Stato.
Nel caso di specie, la Commissione non disponeva d'indizi sufficienti per una siffatta affermazione. Al contrario, esistono nel fascicolo numerosi elementi che indicano che il FITD ha agito in modo autonomo al momento dell'adozione dell'intervento a favore di Tercas.
A tal riguardo, il Tribunale ritiene, innanzitutto, che il mandato conferito al Fitd dalla legge italiana consista unicamente nel rimborsare i depositanti (entro il limite di 100 000 euro per depositante), in quanto sistema di garanzia dei depositi, quando una banca membro di tale consorzio è oggetto di una liquidazione coatta amministrativa. Al di fuori di tale ambito, il Fitd non agisce in esecuzione di un mandato pubblico imposto dalla normativa italiana. Gli interventi di sostegno a favore di Tercas hanno quindi una finalità diversa da quella derivante da detto sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione coatta amministrativa e non costituiscono l'esecuzione di un mandato pubblico.
Incommentabile.
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