Azione legale titoli Popolare di Vicenza e Veneto Banca

1) Dolmetta è Dolmetta, tu sei un utente di un forum. se usi l'argumentum ab auctoritate ne finisci anche vittima;
2) quindi esiste il tub che è norma speciale e poi quella ordinaria, viene derogato il tub e cosa succede? resta un vuoto normativo secondo te?
3) lo spiega bene dolmetta perché non hanno potuto bloccarlo il 2560:
Ma soprattutto, va richiamata la disposizione generalissima – e cardine del sistema comune – dell’art. 2560, comma 2, c.c.: una delle pochissime disposizioni in materia di cessione di azienda – quale regolata in via generale dal codice civile, per l’appunto – che non sono, a quanto pare, fatte oggetti di deroga da parte del decreto in questione[6].
Com’è noto, tale norma segna la strutturale dissociazione tra l’oggetto del negozio di cessione – quale disegnato dall’accordo contrattuale - e il regime di responsabilità verso terzi, che ex lege somma alla responsabilità del cedente quella solidale del cessionario (cfr. anche sopra, nota 6). Ché se il primo risponde in quanto ha assunto il debito, il secondo risponde in quanto destinatario dei beni intesi a fornire la «garanzia» di quel debito.
E tanto va pure predicato – pare a noi, per evitare ogni eventuale taglio che venga operato dalle forbici della Corte Costituzionale – con riferimento alla lettura della norma di cui alla lett. b. del decreto. Non sembra un caso, d’altronde, che il decreto – al di là dell’inconcludente richiamo derogatorio alla norma dell’art. 2741, quando in questione è l’«inderogabilità» della Costituzione – non pensi proprio a derogare alla norma base della responsabilità, come data dalla disposizione dell’art. 2740 c.c. Che questa, in definitiva, sarebbe stata l’unica via «alternativa» - a quella della deroga espressa alla norma dell’art. 2560 (ugualmente non praticata, si è appena visto) – per sottrarre effettivamente il soggetto acquirente dalla responsabilità nei confronti dei creditori in questione[7].

4) addirittura il contratto col quale sono state cedute a isp si chiama "contratto di cessioni di azienda"... e, tanto per cambiare certe pessime abitudini di non fornire documentazione, ecco il link: VENETO BANCA-11601401-Atti ufficiali 2.pdf
 
1) dolmetta è dolmetta ,io sono un utente del forum e scrivo atti,per cui credo di poter dire la mia più di giuristi della rete,chi legge può valutare quanto possa essere o meno esatto quel che dico
2) se viene derogata una norma speciale,si applicherà la norma così come creata dalla normativa in deroga e non quella generale
3) Dolmetta. ,spiega perché ritiene che si applichi il 2560 e fa un ragionamento per arrivare a cio,per me non è condivisibile ed e errato perché in materia bancaria il 2560 non esiste. Come ho scritto non sono d accordo e la mia tesi è diversa, vedremo chi avrà interpretato correttamente, in secoli di dottrina ,come diceva il mio relatore,sarebbe stato inutile scrivere se avessimo tutti la stessa opinione
4) il contratto si chiama cessione di azienda,benisssimo nessuno lo nega,le norme fallimentari prevedono la cessione di azienda per cui non c e nulla di strano nel nome del contratto,ma è firmato da commissari liquidatori e non risulta che in fase di lca si oossa procedere con vendite ordinarie. E visto che si vogliono citazioni l art 105 legge fallimentare è intitolato "Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco" per cui la cessione cosa È se non una vendita? Torniamo al discorso sopra tesi diverse possibili nell' interpretazione delle norme... vedremo i giudici. Se fossero tesi deliranti di un utente da fol non sarebbero state sostenute dalla Severino nella sua memoria, visto che non credo che una come lei,si esporrebbe a brutte figure seguendo i deliri di un utente del forum! Ripeto saranno i giudici a decidere quale sarà l interpretazione corretta. Anche se non lo credo mi auguro che diano ragione a Dolmetta,ma se faccio un discorso in dottrina non lo condivido e non ritengo sia fondato
 
1) tu non hai scritto un bel nulla se non un post su un forum;
2) bella invenzione. quindi secondo te abbiamo una norma generale che viene scavalcata da un contratto fra le parti. sicuro! prova a spiegarlo a Dolmetta;
3) il problema è che tu non sei la dottrina, sei un utente su un forum;
4) linkaci la memoria della Severino, così vediamo, tenendo conto che è sempre l'avvocato di isp. mica l'ha detta solo Dolmetta 'sta cosa. e poi basti pensare all'art. 3 lett b per capire che non vendono pulito, altrimenti non c'era neppure bisogno di metterlo;
 
a parte quindi che Dolmetta ritiene il 2560 una norma cardine dell'ordinamento italiano, motivo per il quale non è stata derogata (basta poco ne hanno derogate tante) e a parte il fatto che se fosse vero non serviva neppure mettere l'art. 3 lett. b, qui ci sono spunti molto interessanti in materia:

Norme speciali e deroga
 
Nella tua ignoranza e prosopopea non ti rendi conto di quello che scrivi. Io sono un utente del forum ma anche un legale e scrivo atti come fa il tuo amico con l anellino, per cui posso scrivere sul fol o fare un atto ,ma questo non ha importanza,perche non e che sul fol si diventa ignoranti.
2 ) la norma generale non viene scavalcata da un contratto,che non potrebbe vincolare terzi,ma una legge dello stato deroga la norma generale. La legge può anche abrogare il 2560 se il legislatore ritiene di farlo,come il legislatore può abrogare le norme speciali del tub,qui non le ha abrogate ma le ha derogate introducendo altra disciplina ( tutte le leggi speciali che vengono derogate non fanno rinascere la norma generale ma fanno sì che si applichi la nuova norma,come creatasi dalla deroga)
Per quanto concerne la memoria della Severino è agli atti del processo ferri,dove tra gli avvocati c era il tuo per cui se la vuoi chiedila a lui, visto che e un tuo diritto.
Sarà di parte e é avvocato e professoressa da anni e scriverebbe cose senza senso per farsi prendere in giro uguali ad un utente del forum....ma che incapace sto avvocato. Proprio leggendo e capendo il 105 legge fallimentare si capisce perché l art 3 serva...ma per te troppo difficile.
Prima che vada in pensione vai dal prof Alpa all' università,fai mio nome e cognome e chiedigli se io non ho scritto qualcosa! Peccato che il prof Lucifredi sia passato a miglior vita se no ti poteva dire anche lui....fatti anche dare dal tuo avvocato gli atti della causa che ho fatto io a Veneto banca , magari trovi spunti interessanti! Chissà se troverò nei suoi atti qualcosa copiata dai miei!
 
a parte quindi che Dolmetta ritiene il 2560 una norma cardine dell'ordinamento italiano, motivo per il quale non è stata derogata (basta poco ne hanno derogate tante) e a parte il fatto che se fosse vero non serviva neppure mettere l'art. 3 lett. b, qui ci sono spunti molto interessanti in materia:

Norme speciali e deroga
Articolo già letto ,uno di quelli articoli che fanno felice la dottrina e non ho da fare critiche. Una norma sara cardine,ma se domani il legislatore abrogasse il 2560 potrebbe farlo perché è una norma del codice,come era cardine l indissolubilita del matrimonio o il fallimento per tutti quelli che fanno default,poi le norme cambiano..la norma non è stata derogata perché cardine ma perché non c entra con le norme del tub.....che ignorante la Severino!
 
Un utente di un forum finanziario -peraltro con un portafoglio da psicodramma- si permette di deridere e mettere in dubbio la parola di uno stimato avvocato come @caligola2005 MA non solo, anche la Severino è una fessacchiotta al suo cospetto.
 
1) io leggo solo parole, di tuoi atti o documenti non ho visto nulla. pubblicali e ne riparliamo. il tuo amico con l'anellino? ma tu sei folle!
2) eh ma guarda caso il legislatore non lo ha abrogato né derogato il 2560, come mai? il resto sono tue fantasie. non si capisce cosa gli costava inserire il 2560. avevano finito la carta o l'inchiostro? E Dolmetta neppure se n'è accorto! ma pensa!
3) la severino l'hai nominata tu, forniscine tu copia, sennò siamo sempre alla chiacchiere;
4) certo se per sostenere le tue tesi ti riferisci all'avvocato di isp e neanche fornisci prova siamo messi male a livello di ragionamento. tantoper capirci Dolmetta, ferri, giglio, sono tutti terzi. la severino no;
5) da Alpa? e che ci vado a fare quando ci sei tu qui che puoi fornisci lauta prova delle tue credenziali?
 
Comunque guarda ho perso altro tempo,se hai da replicare fallo fare da avvocati o professori universitari perche con i laureati in internet diventa difficile il dialogo.
Io ho detto che non sono il depositario della verità,ho confutato Dolmetta in base alle mie conoscenze del diritto come ha fatto in modo identico la Severino,e neppure ci conosciamo. Se a qualcuno può essere utile bene se no e uguale...io puu che tifare per la tesi Dolmetta non posso fare,questo non toglie che, in modo oggettivo e non guardando al mio interesse,non sia convinto
Se altri utenti vogliono approfondire sono disponibile sia qui che in pvt. Buona serata
 

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