Llukas
Frangar non Flectar
1) Dolmetta è Dolmetta, tu sei un utente di un forum. se usi l'argumentum ab auctoritate ne finisci anche vittima;
2) quindi esiste il tub che è norma speciale e poi quella ordinaria, viene derogato il tub e cosa succede? resta un vuoto normativo secondo te?
3) lo spiega bene dolmetta perché non hanno potuto bloccarlo il 2560:
Ma soprattutto, va richiamata la disposizione generalissima – e cardine del sistema comune – dell’art. 2560, comma 2, c.c.: una delle pochissime disposizioni in materia di cessione di azienda – quale regolata in via generale dal codice civile, per l’appunto – che non sono, a quanto pare, fatte oggetti di deroga da parte del decreto in questione[6].
Com’è noto, tale norma segna la strutturale dissociazione tra l’oggetto del negozio di cessione – quale disegnato dall’accordo contrattuale - e il regime di responsabilità verso terzi, che ex lege somma alla responsabilità del cedente quella solidale del cessionario (cfr. anche sopra, nota 6). Ché se il primo risponde in quanto ha assunto il debito, il secondo risponde in quanto destinatario dei beni intesi a fornire la «garanzia» di quel debito.
E tanto va pure predicato – pare a noi, per evitare ogni eventuale taglio che venga operato dalle forbici della Corte Costituzionale – con riferimento alla lettura della norma di cui alla lett. b. del decreto. Non sembra un caso, d’altronde, che il decreto – al di là dell’inconcludente richiamo derogatorio alla norma dell’art. 2741, quando in questione è l’«inderogabilità» della Costituzione – non pensi proprio a derogare alla norma base della responsabilità, come data dalla disposizione dell’art. 2740 c.c. Che questa, in definitiva, sarebbe stata l’unica via «alternativa» - a quella della deroga espressa alla norma dell’art. 2560 (ugualmente non praticata, si è appena visto) – per sottrarre effettivamente il soggetto acquirente dalla responsabilità nei confronti dei creditori in questione[7].
4) addirittura il contratto col quale sono state cedute a isp si chiama "contratto di cessioni di azienda"... e, tanto per cambiare certe pessime abitudini di non fornire documentazione, ecco il link: VENETO BANCA-11601401-Atti ufficiali 2.pdf
2) quindi esiste il tub che è norma speciale e poi quella ordinaria, viene derogato il tub e cosa succede? resta un vuoto normativo secondo te?
3) lo spiega bene dolmetta perché non hanno potuto bloccarlo il 2560:
Ma soprattutto, va richiamata la disposizione generalissima – e cardine del sistema comune – dell’art. 2560, comma 2, c.c.: una delle pochissime disposizioni in materia di cessione di azienda – quale regolata in via generale dal codice civile, per l’appunto – che non sono, a quanto pare, fatte oggetti di deroga da parte del decreto in questione[6].
Com’è noto, tale norma segna la strutturale dissociazione tra l’oggetto del negozio di cessione – quale disegnato dall’accordo contrattuale - e il regime di responsabilità verso terzi, che ex lege somma alla responsabilità del cedente quella solidale del cessionario (cfr. anche sopra, nota 6). Ché se il primo risponde in quanto ha assunto il debito, il secondo risponde in quanto destinatario dei beni intesi a fornire la «garanzia» di quel debito.
E tanto va pure predicato – pare a noi, per evitare ogni eventuale taglio che venga operato dalle forbici della Corte Costituzionale – con riferimento alla lettura della norma di cui alla lett. b. del decreto. Non sembra un caso, d’altronde, che il decreto – al di là dell’inconcludente richiamo derogatorio alla norma dell’art. 2741, quando in questione è l’«inderogabilità» della Costituzione – non pensi proprio a derogare alla norma base della responsabilità, come data dalla disposizione dell’art. 2740 c.c. Che questa, in definitiva, sarebbe stata l’unica via «alternativa» - a quella della deroga espressa alla norma dell’art. 2560 (ugualmente non praticata, si è appena visto) – per sottrarre effettivamente il soggetto acquirente dalla responsabilità nei confronti dei creditori in questione[7].
4) addirittura il contratto col quale sono state cedute a isp si chiama "contratto di cessioni di azienda"... e, tanto per cambiare certe pessime abitudini di non fornire documentazione, ecco il link: VENETO BANCA-11601401-Atti ufficiali 2.pdf