Puppis
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"è parzialmente fondata la domanda risarcitoria per il “blocco” nel trasferimento dei titoli richiesto dal ricorrente in data 8 maggio 2020. In realtà, nella sua prospettazione difensiva è lo stesso intermediario a riconoscere la sussistenza di un ritardo ingiustificato, che ne fonda la responsabilità per inadempimento. E’ infatti incontestato tra le parti che il ricorrente avesse presentato la richiesta di trasferimento e che essa aveva comportato un blocco nella disponibilità dei titoli, così come non contestato è che, in data 9 giugno 2020, non solo il trasferimento non risultava ancora eseguito, ma anche che per potere dare corso alla volontà del cliente di trasferire i titoli, l’intermediario non abbia potuto fare altro che annullare la richiesta, rimuovendo in tal modo il blocco e consentendo così al ricorrente di poterne disporre liberamente. Tuttavia, come correttamente rilevato dal resistente, la circostanza rileva in prospettiva di condotta illegittima e conseguente diritto al risarcimento del danno solo per i titoli che erano compresi nel blocco conseguente alla richiesta inevasa; mentre, per gli altri titoli indicati nel ricorso non vi era alcun impedimento ad essere oggetto dell’operatività del loro titolare che, infatti, aveva effettuato operazioni di acquisto e vendita riguardanti titoli diversi, ma pur sempre presenti nel suo dossier al pari di quelli che – esclusi dal “blocco” – indica nel ricorso introduttivo."
Questa decisone è ORO per noi!!!!!
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