MaxRM
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L'osservazione di Freccia 70 appare, salvo ulteriori verifiche sulla condotta dei collocatori del comparto che appena ho tempo mi riprometto di fare, sostanzialmente corretta.
I promotori poi, salvo eccezioni (leggasi chi già nel 2008, con il fondo carico di ABS, rappresentava al cliente la bassa rischiosità del comparto), potrebbero, in casi estremi, ritenersi in un certo qual modo anche loro danneggiati nel rapporto con la clientela.
Le condotte illecite e scorrette e le violazioni degli obblighi informativi sarebbero invece da ricondursi sostanzialmente all'intermediario SICAV (DWS Investment S.A.) che, fin dall'approccio con il potenziale cliente (ovvero nelle comunicazioni commerciali su internet e quelle istituzionali sul prospetto informativo), "propinava carote sostenendo di vendere patate" ! Ovvero, nel caso in cui sia stato stipulato il contratto di acquisto quote della Sicav DOPO che in gestore ha innalzato il livello generale di rischio del comparto comprando ABS ed obbligazioni bancarie, si potrebbe profilare una responsabilità precontrattuale del gestore medesimo (con obbligo di risarcimento dei danni) per non aver accuratamente palesato le caratteristiche e la rischiosità del comparto DWS Euro Reserve. Nel caso in cui le quote del comparto siano state acquistate prima (es. due o tre anni orsono) si dovrebbe agire per la violazione di obblighi contrattuali del gestore (con eventuale possibilità di chiedere la risoluzione del contratto e relativi danni) dal momento che l'intermediario avrebbe quantomeno dovuto informare adeguatamente e scrupolosamente l'investitore circa un mutamento del livello di rischio del comparto medesimo. In nessun caso sembrerebbe potersi chiedere la nullità del contratto (trattasi di giurisprudenza superata, molto in voga al tempo dello scandalo Bond argentini).Questa, al momento, è la giurisprudenza più recente proveniente dalla Corte di Cassazione (n. 3773 del 17 febbraio 2009).
Altre strade, allo stato dei fatti piuttosto complesse e, ad onor del vero, improbabili potrebbero esser quelle di dimostrare una eventuale condotta dolosa del gestore nell'utilizzare le risorse del comparto (guarda caso con più soldi in pancia) per acquistare ABS ed obbligazioni bancarie.... da chi ? ... Forse per "svuotare", da titoli "tossici" o da obbligazioni il cui valore sarebbe andato sicuramente incontro a pesanti crolli, i bilanci di qualche "controllante" ? Sarebbe cosa buona, in tal caso, richiedere alla DWS copia integrale dei registri su cui vengono annotate le transazioni effettuate dal comparto con indicazione della controparte da cui sono state acquistate e del prezzo a cui sono state acquistate. E' tuttavia importante evidenziare che questa ipotesi, allo stato, è priva di seri fondamenti (per quanto inquietante !) e non sostenibile di fronte ad un giudice. Certo, una richiesta varrebbe la pena farla (così come varrebbe la pena verificare quante delle società di cartolarizzazione che hanno emesso gli ABS vantano cointeressenze con DEutsche BAnk, la controllante di DWS). Ripeto, quest'ultimo profilo (che se fondato porterebbe a configurare ipotetici illeciti di natura penale su scala europea) al momento E' DEL TUTTO INFONDATO.
Sicuramente più fondata e percorribile, invece, a mio personale parere, è la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
I promotori poi, salvo eccezioni (leggasi chi già nel 2008, con il fondo carico di ABS, rappresentava al cliente la bassa rischiosità del comparto), potrebbero, in casi estremi, ritenersi in un certo qual modo anche loro danneggiati nel rapporto con la clientela.
Le condotte illecite e scorrette e le violazioni degli obblighi informativi sarebbero invece da ricondursi sostanzialmente all'intermediario SICAV (DWS Investment S.A.) che, fin dall'approccio con il potenziale cliente (ovvero nelle comunicazioni commerciali su internet e quelle istituzionali sul prospetto informativo), "propinava carote sostenendo di vendere patate" ! Ovvero, nel caso in cui sia stato stipulato il contratto di acquisto quote della Sicav DOPO che in gestore ha innalzato il livello generale di rischio del comparto comprando ABS ed obbligazioni bancarie, si potrebbe profilare una responsabilità precontrattuale del gestore medesimo (con obbligo di risarcimento dei danni) per non aver accuratamente palesato le caratteristiche e la rischiosità del comparto DWS Euro Reserve. Nel caso in cui le quote del comparto siano state acquistate prima (es. due o tre anni orsono) si dovrebbe agire per la violazione di obblighi contrattuali del gestore (con eventuale possibilità di chiedere la risoluzione del contratto e relativi danni) dal momento che l'intermediario avrebbe quantomeno dovuto informare adeguatamente e scrupolosamente l'investitore circa un mutamento del livello di rischio del comparto medesimo. In nessun caso sembrerebbe potersi chiedere la nullità del contratto (trattasi di giurisprudenza superata, molto in voga al tempo dello scandalo Bond argentini).Questa, al momento, è la giurisprudenza più recente proveniente dalla Corte di Cassazione (n. 3773 del 17 febbraio 2009).
Altre strade, allo stato dei fatti piuttosto complesse e, ad onor del vero, improbabili potrebbero esser quelle di dimostrare una eventuale condotta dolosa del gestore nell'utilizzare le risorse del comparto (guarda caso con più soldi in pancia) per acquistare ABS ed obbligazioni bancarie.... da chi ? ... Forse per "svuotare", da titoli "tossici" o da obbligazioni il cui valore sarebbe andato sicuramente incontro a pesanti crolli, i bilanci di qualche "controllante" ? Sarebbe cosa buona, in tal caso, richiedere alla DWS copia integrale dei registri su cui vengono annotate le transazioni effettuate dal comparto con indicazione della controparte da cui sono state acquistate e del prezzo a cui sono state acquistate. E' tuttavia importante evidenziare che questa ipotesi, allo stato, è priva di seri fondamenti (per quanto inquietante !) e non sostenibile di fronte ad un giudice. Certo, una richiesta varrebbe la pena farla (così come varrebbe la pena verificare quante delle società di cartolarizzazione che hanno emesso gli ABS vantano cointeressenze con DEutsche BAnk, la controllante di DWS). Ripeto, quest'ultimo profilo (che se fondato porterebbe a configurare ipotetici illeciti di natura penale su scala europea) al momento E' DEL TUTTO INFONDATO.
Sicuramente più fondata e percorribile, invece, a mio personale parere, è la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.
si preoccupi di farmi avere il rimborso al valore di ottobre 2008.