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L?origine del male Equitalia | Analisi | Rinascita.eu - Quotidiano di Sinistra Nazionale
La “cessione in deroga” dei nostri diritti alla grande speculazione
L’origine del male Equitalia
In questo articolo di Fabrizio Fadda (noto esponente dei movimenti AntiEquitalia) divulghiamo al grande pubblico, in parole meno tecniche possibili, i principali trucchi legislativi che i potenti oligarchi del potere finanziario hanno fatto inserire dal centro sinistra, connivente, nel nostro Codice, strangolandoci per generazioni. Inquietante ma affascinante, ci auguriamo che questa lettura generi un dibattito collettivo che, anche noi di Rinascita, riteniamo possa essere di estrema attualità. Ormai, come le tristi cronache evidenziano, la differenza tra il subire supinamente e il rivoltarsi è come quella tra la vita e la morte.
La trasposizione della logica bancaria nella riscossione, attuata statuendo una holding di spa finanziarie (quindi di diritto privato) a partecipazione pubblica,
con la legge filo-bancaria del 2005 su Equitalia, di per se stessa non avrebbe vessato nessuno se non fosse che (così appositamente conformata in Spa bancaria, appunto),
questo mostro giuridico può utilizzare delle “deroghe” criminogene al nostro codice civile (del ‘36), apportate proprio dal centro-sinistra nel ‘93 col governo Amato e nel ‘99 col governo D’Alema, al punto di stravolgerlo da “umanista” a “a misura di banca”.
Ed ecco com’è andata: i debitori in difficoltà prima erano ben tutelati dalle giuste norme di tutela della Legge Bancaria del ‘36; poi nel ’93 è stata sostituita, per “ammodernarla ”, dal Testo Unico Bancario (D.Lgs 385) e, di riforma in riforma, si sono aggiunte, nel ‘99 le cartolarizzazioni bancarie (D.Lgs 130).
Un’intera legislazione finalizzata a questo scopo : creare e valorizzare anche in Italia, un “mercato finanziario degno di questo nome”, dissero Amato e D’Alema (con ampio consenso).
E lo strumento principale per creare questo mercato finanziario sono stati i “derivati” emessi da società finanziarie di emanazione bancaria, dove “derivato” sta per “credito derivato da altro credito”.
In sostanza vantando un credito (derivante da un prestito, mutuo, finanziamento al consumo o altro) si può cederlo o venderlo (lucrandoci) emettendo titoli (a loro volta vendibili) a investitori per lo più istituzionali (enti pubblici, fondi pensione ecc), replicando una pratica già diffusa nel paesi anglosassoni (o finanziariamente “avanzati “), che sembrava all’epoca, una specie di Bengodi a disposizione di risparmiatori e investitori.
Nell’ansia di approdare a questo paradiso di zucchero e miele, esaltato da celebri guru della finanza, si è pensato di liberare queste nuove opportunità, dai cosiddetti lacci e lacciuoli che tarpavano le ali al dispiegarsi degli “animal spirits” del capitalismo finanziario speculativo.
E questi “lacci “ sono stati individuati in alcune norme di tutela presenti nel codice civile degli anni ‘30 e ancora in vigore, per salvaguardare le persone dall’usura della speculazione.
Perché le cessioni di credito, sulla garanzia del quale si emettono titoli negoziabili (cartolarizzazioni), sono in realtà cessione di diritti (il credito è il diritto di esigere un pagamento), e quindi diritti sulle persone fisiche e giuridiche, debitrici. Ma la lobby delle grandi Spa speculative ha preteso dai ns. parlamentari, in ns. danno, di non rispettarle più ; i quali hanno obbedito con speciali “deroghe” (contenute in questi famigerati Decreti 385 e 130), contrarie agli interessi del singolo cittadino, degli enti pubblici e dello Stato. Il salto a pie’ pari (solo per banche e S.p.A. finanziarie) degli articoli del codice civile a tutela del debitore, è stato concepito in modo da renderlo un soggetto completamente passivo (o schiavo).
Questi i 4 effetti più criminogeni:
1° - Hanno permesso l’emissione del decreto ingiuntivo in suo danno senza “prova scritta” dell’esistenza del debito: basta la dichiarazione “onorevole…” della Spa finanziaria (come Banche o Equitalia) con l’ art. 50 del D.Lgs 385 ‘93!
2° - Hanno evitato di fatto, che il debitore sia informato quando il suo debito venga ceduto a terzi , con l’ art. 58 del D.Lgs 385 ‘93 aggravandolo di altri enormi costi speculativi!
Questo, se da un lato rendeva, per banche e finanziarie, le operazioni di cartolarizzazione molto più “snelle”, di contro ha aperto la strada ad ogni forma di arbitrio e di vessazione nei confronti del debitore, che ora si ritrova peggio che nel Diritto barbarico:
Non solo la banca e la finanziaria, possono ottenere un decreto ingiuntivo “certificando” al magistrato l’esistenza di un debito, ma possono certificarselo tra di loro, sia come esistenza che come importo. All’insaputa del debitore!
Ne consegue (oltre ad ev. errori ), l’addebito di interessi e spese completamente al di fuori di qualsiasi controllo. Cifre stratosferiche, che il malcapitato si vede richiedere, pena pignoramenti di casa, stipendio, buona parte di pensione e tutti i risparmi di un’ intera vita!
Forse per il legislatore i comportamenti truffaldini sarebbero stati impediti dalla nota… “eticità ” che pervade il mondo finanziario (sono “onorabili “, recita infatti la 385/93), altrimenti proprio non si spiega perché andare ad eliminare norme a tutela del soggetto debole, che erano state invece inserite proprio per evitare arbitri e vessazioni dei contraenti forti.
Ma, nonostante questo, fino al ‘99 le cartolarizzazioni sono state poca cosa, causa un altro “lacciuolo” che tarpava le ali alla moderna ingegneria finanziaria delle S.p.A. speculative.
Si trattava delle norme del codice civile che vietano l’emissione di titoli negoziabili senza copertura finanziaria: ossia, acquistando il credito ed emettendo sullo stesso titoli negoziabili, questi andavano comunque garantiti da copertura (iscritta a bilancio) dell’emittente. Se vendevi titoli per buoni e, in caso di contestazione, non avevi poi la copertura per rimborsarli, andavi in galera.
Ad eliminare questo “lacciuolo”, provvede l’art. 5 del D.Lgs 130 /‘99, disponendo che alle operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli art. dal 2410 al 2420 del codice civile, appunto quelli che vietano l’emissione di titoli senza copertura!
Da questo momento in poi le operazioni di cartolarizzazione letteralmente si “ scatenano “ e ne vengono fatte per decine e decine di miliardi di euro.
3° - I titoli negoziabili emessi e rifilati agli “investitori istituzionali” (cioè ai comuni) vengono “garantiti “ dal flusso di pagamenti dei debitori ceduti, ignari di avere sulle spalle simili responsabilità, ingigantite ad arte rendendo impossibile saldarle del tutto . E se i debitori non pagassero del tutto ? Allora sarebbero titoli-spazzatura e chi li ha potrebbe usarli come carta straccia.
Ma come si può ipotizzare che i debitori, seppure ignari, non paghino tutto? Basta leggersi le gazzette ufficiali dove si pubblicano gli annunci delle “cessioni di diritti giuridici in blocco”: mancano del tutto i nominativi dei debitori “compravenduti “, ma è chiaramente indicato che sono passati di mano “crediti in sofferenza “, quindi inesigibili.
Non c’è tanto da ipotizzare quindi che non paghino, già si sapeva che non pagheranno: è scritto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana! (Possiamo citare le Gazz. Uff. 161 del 12 lug. ‘99, 300 del 7 dic. ‘05, del 22 gen.’08, ecc…ecc…)
Legifera Luiss Guido Carli, boiardo di Stato e “tecnico” al governo (e della più grande S.p.A. speculativa) nel 2001, in: Cartolarizzazione dei crediti, disegno di legge e iter parlamentare: “La cartolarizzazione è un modello finanziario e contrattuale, che permette dì smobilizzare poste illiquide attive, convertendole in attività negoziabili, attraverso la creazione di titoli destinati a compravendita sul mercato. I titoli,(definiti Asset-Backed Security), sono garantiti dal valore dell’attivo ceduto (asset), dei diritti di mutui ipotecari, crediti al consumo, di imprese verso i propri clienti od altro. Il fulcro dell’intera operazione è l’emissione di titoli garantiti dai crediti che la Spa ha prima acquistato (mediante cessione), dal cosiddetto originator. Il flusso finanziario derivante dai pagamenti dei crediti ceduti, è la sola garanzia degli acquirenti dei titoli e costituisce patrimonio separato da quello dell’originator e da quello della Spa emittente”.
Non c’era da ipotizzare che diventassero “titoli-spazzatura”; sono emessi garantendoli con credito-spazzatura, e quindi non potranno essere altro che titoli-spazzatura... appunto rifilati a 600 comuni e ai fondi pensione, per oltre 50 miliardi di euro, in cambio di carta! Ma pur utilizzando società - veicolo “nostrane”, l’emittente è anglo-americana. Quindi se accusata di truffa, si processerà a Londra, ove (per il diritto anglosassone), verrà assolta!
4° -
Depredati i debitori e poi gli investitori, non poteva mancare il fisco, che lo è per primo: le cessioni di credito fra Banca e Società Finanziaria, si fanno “scontate” ad un prezzo che va dal 40 % al 10 % del valore nominale, e quindi registrando in perdita la differenza, con enormi vantaggi fiscali! Infatti il costo della finta svendita, “scaricato” dalle soc. veicolo “nostrane” è fittizio, perché il credito resta invece esigibile (dalle loro spa consociate estere con sede in paradisi fiscali) verso noi, al 100% .
Quando “svendono” in Italia (con tasse al 50%) si scaricano il 90% dello “sconto” come minusvalenza, quando dall’estero (ss: Lussemburgo) vengono a riprendersi tutto il credito, li pagano il 4% della plusvalenza.
E i danni all’erario (pudicamente stimati in solo 300 miliardi di lire l’anno, dallo stesso D.Lgs 130/’99), in oltre un decennio, ammontano ormai a centinaia di miliardi di euro, che dobbiamo rimettere sempre noi, i depredati, con tasse folli, per stare nei “parametri finanziari”!
Se non bastasse, dopo aver evaso il fisco per centinaia di miliardi, rifilato titoli spazzatura agli investitori istituzionali, affidano poi la predazione dell’ignaro debitore (suo malgrado “attore”) ad altre loro Spa di recupero credito, come una nota finanziaria di Milano (con sede anche a Roma) che provvede spietatamente alle esecuzioni e all’esproprio di case, stipendi e risparmi .
Questa S.p.A., che vanta di esecutare spietatamente in Italia molte decine di miliardi di euro, è di proprietà di una Spa finanziaria semifallita di New York (le azioni crollate del 90%) , che investe in ippodromi e giochi d’azzardo, specializzata nella vendita di derivati ed hedge found, inquisita negli USA per illeciti finanziamenti alla politica…
Per cui alla fine il lavoro sporco del boia sembrano farlo (oltre i ns. giudici) i cattivi americani. Ma se vai a reclamare in banca ti dicono che “loro non c’entrano più niente” e poco possono fare. Se vai a tentare l’accordo col killer, ti dice di farti misurare l’aspettativa di vita e intanto paghi con quella. Il resto agli eredi.
Ma il personale di questo “amico” americano è per il 90 % proveniente dalle banche italiane.
Si capisce quindi il motivo fiscale delle “deroghe” al codice civile, per questi titoli bancari gonfiati: se vi è da prendere li usano come iene, se vi è da perdere li spacciano ai comuni e ai fondi pensione. Il debitore inconsapevole, permette di tenere in piedi tutto il business. Se lui esce, crolla tutto, esattamente come è crollato negli USA, quando i famosi mutui sub-prime si rivelarono insolventi (come i “crediti in sofferenza”nostrani).
Concludendo… Così si inietta l’indebitamento negli Italiani. Permettendo alle S.p.A. speculative di lucrare fortune immense sulle spalle della nazione, senza investire un soldo nell’economia reale del lavoro, si genera quindi anche un crimine gravissimo: la schiavitù a vita.
Questa “soggezione” in cui viene tenuto il debitore da questo coacervo di interessi usurai, ha un nome preciso: “riduzione in Schiavitù per debiti”, imputazione ex art. 600 CP. punito da 8 a 20 anni. Viene applicata correntemente quando gli extracomunitari, per ripagare il trasporto clandestino in Italia, sono tenuti in schiavitù per debiti per un tempo indefinito.
Se vale per loro, varrà anche per gli autoctoni, almeno la Par Condicio!
Le associazioni antiusura, si stanno organizzando per adire a denuncia collettiva contro tutta la filiera, per l’ex art. 600 cp, ricorrendo gli elementi indicati: - Convenzione di Ginevra del 25 sett. 1926 (approvata in Italia con r.d. 26 aprile 1928, n.1723), - Convenzione supplementare firmata a Ginevra il 7 sett. 1956, sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 96 del 1981, interessandone la Corte di Giustizia europea del Lussemburgo. Con querela aperta a costituzione in parte civile per le associazioni, le altre vittime e i parenti, come nei processi per strage. Il che ben descrive l’ attuale funzione sociale ed economica di queste “deroghe” e delle S.p.A. che ne approfittano, come le banche
ed oggi anche Equitalia.
Intanto chi si trovasse vessato, avesse un parente ammalatosi o suicidatosi per stato d’ansia,
si metta in contatto con l’ Ass.ne Vessati Italiani - Solidali, alla mail [email protected], che fa costante riferimento ai forum delle associazioni di tutela, nate spontaneamente dai cittadini vessati (ma irriducibili):
la Rete Nazionale Antiusura, attraverso la quale si sono già presentate contro le pseudo istituzioni creditizie nostrane (in realtà vere e proprie banche speculative), migliaia di denunce a tutte le procure. Stiamo cominciando ad ottenere centinaia di sentenze significative e clamorose, che divulgheremo presto.
Seguiteci sui prossimi numeri di Rinascita.
Ed ora tocca anche alle S.p.A. consociate ad Equitalia, contro le cui “deroghe” operative stiamo costruendo un offensiva mediatica senza precedenti ed una mobilitazione generale permanente. Coinvolgendo tutte le rappresentanze politiche, sociali e sindacali possibili. Ed a costo di creare un movimento sociopolitico trasversale, costringeremo tutto il parlamento ad occuparsene, fino ad indurre il governo di turno a ripristinare la legalità delle giuste originarie norme di tutela nel ns. codice civile.
Su questo, all’unanimità, non transigiamo.
Non abbiate paura, noi non ne abbiamo. …Peraltro privati di diritti, casa, lavoro, risparmi, pensione ed avvenire dei figli, cos’altro avremmo da perdere?