Val
Torniamo alla LIRA
In un’epoca in cui è possibile pagare il caffè anche con carta di credito
ed in cui i contanti vanno via via scomparendo, è
possibile trovarsi il portafogli completamente vuoto o comunque privo di monetine.
In tali casi, quando si deve parcheggiare, alcuni Comuni consentono di pagare la sosta tramite app o comunque mediante Pos.
Ma quando ciò non succede, perché il parchimetro è di “vecchia generazione”, come ci si deve comportare?
In caso di parcheggio a pagamento, senza soldi spiccioli ci può essere la multa?
In altri termini, è possibile evitare di pagare il ticket sulle strisce blu
se il totem non consente il pagamento con carta di credito o bancomat?
Sul punto si è pronunciata di recente la Cassazione [1].
Ipotizziamo il frequente caso di un automobilista che, trovando un parcheggio libero a pagamento,
vi lasci l’auto ma, al momento di regolarizzare la sosta con l’acquisto dell’apposito ticket, si accorga di avere solo soldi di carta.
I negozi lì intorno sono chiusi o non fanno cambi in monetine.
Al tentativo di pagare tramite moneta elettronica, il conducente si accorge che il parchimetro non ha la fessura per le carte.
A quel punto, convinto di essere dalla parte del giusto, se ne va per i fatti suoi, ritenendo che una eventuale multa sarebbe illegittima.
Invece, secondo la Suprema Corte, la scusa di non aver avuto monete da inserire nel totem a ridosso delle strisce blu,
non esime l’automobilista che intende parcheggiare nella zona riservata di fare il possibile per procurarsi gli “spicci” necessari.
In caso contrario, la sanzione amministrativa è pienamente legittima.
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente – un cittadino che, appunto,
era stato multato per aver lasciato l’auto sul parcheggio a pagamento senza pagare il ticket,
sostenendo di non avere “spicci” – la circostanza che i parchimetri del Comune di Firenze per il pagamento della tariffa di sosta,
non accettassero banconote o carte di credito, insieme al fatto che egli non avesse monete con sé al momento del fatto contestatogli,
avrebbe legittimato la sosta del suo veicolo anche in difetto di adempimento dell’obbligo di pagamento della relativa tariffa.
Tuttavia, in materia di sanzioni amministrative – precisa la Cassazione – l’onere della prova che
«la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge,
cosicché nessun rimprovero possa essergli mosso», rimane a carico dell’agente.
In pratica, la giurisprudenza non esclude a priori la possibilità di impugnare la multa per essersi trovati nell’oggettiva impossibilità di pagare,
ma ciò è possibile solo a patto di fornire la dimostrazione nel corso del giudizio.
Non si tratta, di certo, di una prova agevole visto che il trasgressore dovrebbe dimostrare che:
a norma della quale i gestori di pubblici servizi, nei rapporti con l’utenza, sono tenuti ad accettare i pagamenti
anche con l’uso di strumenti tecnologici, come il Pos (sigla che sta per point of sale), in altri termini con carta di credito o bancomat.
Tale norma viene estesa anche ai parcheggi a pagamento relativi alle aree pubbliche, di solito contrassegnati con le strisce blu.
La legge ammette la possibilità dei Comuni di derogare all’obbligo di predisporre i Pos sui parchimetri
solo nel caso di «impossibilità tecnica», ma in questa ipotesi non ricade il fatto che l’amministrazione
sia priva di sufficienti fondi per far fronte all’aggiornamento delle macchinette.
Proprio sulla scorta di ciò, alcuni giudici di pace hanno annullato, in passato,
le multe per sosta in un’area dove il parchimetro non consentiva il pagamento con carte di credito o bancomat.
[1] Cass. sent. n. 277/22.
[2] Art. 1, comma 901, della legge 208/15.
ed in cui i contanti vanno via via scomparendo, è
possibile trovarsi il portafogli completamente vuoto o comunque privo di monetine.
In tali casi, quando si deve parcheggiare, alcuni Comuni consentono di pagare la sosta tramite app o comunque mediante Pos.
Ma quando ciò non succede, perché il parchimetro è di “vecchia generazione”, come ci si deve comportare?
In caso di parcheggio a pagamento, senza soldi spiccioli ci può essere la multa?
In altri termini, è possibile evitare di pagare il ticket sulle strisce blu
se il totem non consente il pagamento con carta di credito o bancomat?
Sul punto si è pronunciata di recente la Cassazione [1].
Ipotizziamo il frequente caso di un automobilista che, trovando un parcheggio libero a pagamento,
vi lasci l’auto ma, al momento di regolarizzare la sosta con l’acquisto dell’apposito ticket, si accorga di avere solo soldi di carta.
I negozi lì intorno sono chiusi o non fanno cambi in monetine.
Al tentativo di pagare tramite moneta elettronica, il conducente si accorge che il parchimetro non ha la fessura per le carte.
A quel punto, convinto di essere dalla parte del giusto, se ne va per i fatti suoi, ritenendo che una eventuale multa sarebbe illegittima.
Invece, secondo la Suprema Corte, la scusa di non aver avuto monete da inserire nel totem a ridosso delle strisce blu,
non esime l’automobilista che intende parcheggiare nella zona riservata di fare il possibile per procurarsi gli “spicci” necessari.
In caso contrario, la sanzione amministrativa è pienamente legittima.
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente – un cittadino che, appunto,
era stato multato per aver lasciato l’auto sul parcheggio a pagamento senza pagare il ticket,
sostenendo di non avere “spicci” – la circostanza che i parchimetri del Comune di Firenze per il pagamento della tariffa di sosta,
non accettassero banconote o carte di credito, insieme al fatto che egli non avesse monete con sé al momento del fatto contestatogli,
avrebbe legittimato la sosta del suo veicolo anche in difetto di adempimento dell’obbligo di pagamento della relativa tariffa.
Tuttavia, in materia di sanzioni amministrative – precisa la Cassazione – l’onere della prova che
«la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge,
cosicché nessun rimprovero possa essergli mosso», rimane a carico dell’agente.
In pratica, la giurisprudenza non esclude a priori la possibilità di impugnare la multa per essersi trovati nell’oggettiva impossibilità di pagare,
ma ciò è possibile solo a patto di fornire la dimostrazione nel corso del giudizio.
Non si tratta, di certo, di una prova agevole visto che il trasgressore dovrebbe dimostrare che:
- il parchimetro era sprovvisto del dispositivo per il pagamento con carte di credito o di debito
- e che, nelle vicinanze, non ve ne fossero altri invece predisposti per tale uso;
- che, nel momento in cui è stata effettuata la sosta, i negozi erano chiusi
- o non ve ne erano nel breve raggio di qualche centinaio di metri o
- – cosa molto più difficile da provare – che gli stessi commercianti abbiano rifiutato il cambio dei soldi di carta.
a norma della quale i gestori di pubblici servizi, nei rapporti con l’utenza, sono tenuti ad accettare i pagamenti
anche con l’uso di strumenti tecnologici, come il Pos (sigla che sta per point of sale), in altri termini con carta di credito o bancomat.
Tale norma viene estesa anche ai parcheggi a pagamento relativi alle aree pubbliche, di solito contrassegnati con le strisce blu.
La legge ammette la possibilità dei Comuni di derogare all’obbligo di predisporre i Pos sui parchimetri
solo nel caso di «impossibilità tecnica», ma in questa ipotesi non ricade il fatto che l’amministrazione
sia priva di sufficienti fondi per far fronte all’aggiornamento delle macchinette.
Proprio sulla scorta di ciò, alcuni giudici di pace hanno annullato, in passato,
le multe per sosta in un’area dove il parchimetro non consentiva il pagamento con carte di credito o bancomat.
[1] Cass. sent. n. 277/22.
[2] Art. 1, comma 901, della legge 208/15.