La "famigerata" Tobin Tax: ciò che sarà realmente (in Italia) (2 lettori)

Imar

Forumer attivo
Relata refero (poi sono comunque ignorante in materia :d:).

Vedo... :lol::lol:... purtroppo non sei il solo e penso leggeremo amenità almeno fino ai decreti attuativi (han tempo fino a fine febbario 2013).

Comunque, per tua informazione, la faccenda della "nullità" è un pò più articolata

Esiste un precedente, una norma che stabilisce la nullità dei contratti di locazione se non si versa l'imposta di registro.

Orbene la giurisprudenza ha stabilito che trattasi di nullità "solo fiscale" e non civile (eufemismo
[*] per dire che il legislatore si è fatto una cappella).... in quanto dal mancato versamento di una imposta non può discendere l'annullamento degli obblighi contrattuali espressamente previsti dalle parti.

Insomma la previsione di nullità è uno "spauracchio" rivolto a quei casi in cui non sarà possibile prevedere il sostituto di imposta ed al versamento dovranno provvedere direttamente i contraenti (es per azioni di società private..)

Sui forum finanziari si leggono stupidaggini persino di aritmetica.... pensi che siano in grado di parlare di diritto tributario???

PS si, i market maker sono esenti, hai letto o no le norme che ho linkato??


[*] è più complicato di così, in realtà la "nullità fiscale" ha implicazioni per es in termini di accertamento induttivo, ma sono - per l'appunto - implicazioni fiscali. Nessun giudice "civilistico" considerebbe nullo il contratto non registrato.
 
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Paolo1956

Forumer attivo
Ad occhiometro direi abbia ampia ragione Imar.

MM esentati.

Contratto eseguito su mercato soggetto a TT: entrambe le controparti pagano.

Contratto ad es. sul CME: tu paghi la TT, la controparte no se non soggetta.

etc....
 

Imar

Forumer attivo
Giusto per scrivere anch'io tutto e il contrario di tutto :D, spero vivamente che tutte le obbligazioni siano esenti dalla Tobin, come si ipotizza qui:
Legge stabilità, aliquota 0,05% per Tobin tax - bozza | Mercati | Bond | Reuters

Ragazzi, ma è davvero troppo faticoso andare alla fonte, seguendo il link che ho messo nell'altro thread?

Almeno finche non vedremo la relazione di accompagnamento, il passaggio in Parlamento (entro il 31/12) ed i decreti attuativi (entro febbraio 2013) non si potrà dire di più.

Tuttavia, chi avesse letto almeno questi 4 commi, eviterebbe almeno di blaterare su "TTF non versata, ...........nullità del contratto,.... tutte le obbligazioni esenti...etc..." dato che almeno questi aspetti sono già stati affrontati:

////////////////////////////////////////////////////////////////////

20. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. semprechè una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

21. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

22. L'imposta di cui ai commi 20 e 21 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 20 e 21 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 20 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 21, concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 21 e 22.

23. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi dal 20 al 22.

//////////////////////////////////////


PS intanto vedo che anche di là qualcuno si interroga sul significato della parola "transazione" (cosa che MF non ha fatto quando ha subito scritto che su un FIB si sarebbe pagato - ai corsi attuali - 80 Euro di TTF)

Se "transazione" è formata da un acquisto ed una vendita, l'aliquota dello 0,05 va ripartita tra compratore e venditore, come avevo già evidenziato venerdì scorso....
 
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Imar

Forumer attivo
Avete visto per esempio che qui c'è un altro buco normativo (ernè, se copi di nuovo almeno cita la fonte..:lol::lol:):.... che - sono sicuro - purtroppo verrà" chiuso" prima di gennaio 2013:

///////
20. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato
//////

che - letteralmente - vorrebbe dire che le azioni di società che hanno la sede legale in USA (o comunque non paesi UE all'acoordo di cooperazione rafforzata ) sono esenti, ANCHE se tradate da un residente italiano!!!

Insomma, se ne parla tanto perchè si trada poco.....:D:D e siccome leggere direttamente la norma è noioso, molto meglio agganciarsi alle caz... ehm amenità dette da altri... :lol::lol:.... così si è in buona compagnia...
 
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Il Conte Pedro

Not so easy
Ragazzi, ma è davvero troppo faticoso andare alla fonte, seguendo il link che ho messo nell'altro thread?

Almeno finche non vedremo la relazione di accompagnamento, il passaggio in Parlamento (entro il 31/12) ed i decreti attuativi (entro febbraio 2013) non si potrà dire di più.

Tuttavia, chi avesse letto almeno questi 4 commi, eviterebbe almeno di blaterare su "TTF non versata, ...........nullità del contratto,.... tutte le obbligazioni esenti...etc..." dato che almeno questi aspetti sono già stati affrontati:

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20. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. semprechè una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

21. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

22. L'imposta di cui ai commi 20 e 21 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 20 e 21 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 20 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 21, concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 21 e 22.

23. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi dal 20 al 22.

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PS intanto vedo che anche di là qualcuno si interroga sul significato della parola "transazione" (cosa che MF non ha fatto quando ha subito scritto che su un FIB si sarebbe pagato - ai corsi attuali - 80 Euro di TTF)

Se "transazione" è formata da un acquisto ed una vendita, l'aliquota dello 0,05 va ripartita tra compratore e venditore, come avevo già evidenziato venerdì scorso....

Mi sono perso l'altro thread. Ma scusa, in base ai commi 20 e 21 (e mi sono anche visto l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), non è corretto dire che le obbligazioni sono esentate, non essendo "strumenti finanziari partecipativi"?
Se poi ho sparato una cazzata colossale, mi taccio :)
 

Imar

Forumer attivo
Mi sono perso l'altro thread. Ma scusa, in base ai commi 20 e 21 (e mi sono anche visto l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), non è corretto dire che le obbligazioni sono esentate, non essendo "strumenti finanziari partecipativi"?
Se poi ho sparato una cazzata colossale, mi taccio :)


Alcuni ritengono che "strumenti finanziari partecipativi " sottintenda "da capitale". Però non è scritto.

Personalmente non sono d'accordo, perchè

1) - diritto privato I - quando c'è un dubbio nell'interperatazione della norma - in mancanza di interpretazione autentica che comunque arriverà - devi ricorrrere alla RATIO che la norma stessa vuole perseguire. La ratio (scoraggiare speculazione, fare cassa, ostacolare il trading veloce) non è diversa per strumento (i titoli stato sono a parte, ma lì c'è un motivo superiore:D)

2) nel 2012, pensare che gli scambi azionari siano "cattivi e speculativi, quindi TTF, e quelli obbigazionari fatti da "pensionati, vedove ed orfani" mi sembra un pò anacronistico..... se poi hai ragione tu.... verremo tutti a fare obbligazioni.... :lol::lol:


Piuttosto.. il buco normativo sarebbe questo..... la XXX spa con sede legale in Italia....crea la YYYYXXXX alle Cayman che emette le obbligazioni.
In tal caso, manca il requisito della residenza dell'emittente che ho evidenziato qui sopra, e gli scambi sulle suddette obbigazioni sarebbero esenti.

Questa interpretazione però è troppo prematura (oltre che suicida per il mercato italiano, ancora di più di quanto si immagina oggi): in genere la prima versione del decreti fiscali è molto sintetica, scritta in poco tempo e non da super tecnici.

Le specificazioni dei tecnici del ministero dell'economia entrano in ballo dopo, proprio per evitare le distorsioni di cui stiamo parlando.
 
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Ad occhiometro direi abbia ampia ragione Imar.

MM esentati.

Contratto eseguito su mercato soggetto a TT: entrambe le controparti pagano.

Contratto ad es. sul CME: tu paghi la TT, la controparte no se non soggetta.

etc....
Ciao

IMHO visto art.20 [... Paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo..]
sul CME non paghi niente,che poi magari con nota chiarificatrice e "penetratrice" ti inseriscono la tassazione al momento della presentazione dei redditi,anche se sei in minus chiaramente :V
 

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