Giusto per scrivere anch'io tutto e il contrario di tutto
, spero vivamente che tutte le obbligazioni siano esenti dalla Tobin, come si ipotizza qui:
Legge stabilità, aliquota 0,05% per Tobin tax - bozza | Mercati | Bond | Reuters
Ragazzi, ma è davvero troppo faticoso andare alla fonte, seguendo il link che ho messo nell'altro thread?
Almeno finche non vedremo la relazione di accompagnamento, il passaggio in Parlamento (entro il 31/12) ed i decreti attuativi (entro febbraio 2013) non si potrà dire di più.
Tuttavia, chi avesse letto almeno questi 4 commi, eviterebbe almeno di blaterare su "TTF non versata, ...........nullità del contratto,.... tutte le obbligazioni esenti...etc..." dato che almeno questi aspetti sono già stati affrontati:
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20. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento
sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. semprechè una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.
21. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul
valore nozionale di riferimento del contratto.
22. L'imposta di cui ai commi 20 e 21 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 20 e 21
ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 20 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 21, concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013,
l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni.
Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 21 e 22.
23. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi dal 20 al 22.
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PS intanto vedo che anche di là qualcuno si interroga sul significato della parola "transazione" (cosa che MF non ha fatto quando ha subito scritto che su un FIB si sarebbe pagato - ai corsi attuali - 80 Euro di TTF)
Se "transazione" è formata da un acquisto ed una vendita, l'aliquota dello 0,05 va ripartita tra compratore e venditore, come avevo già evidenziato venerdì scorso....