Ormai ci "pisciano" in capo tutti, tanto noi siamo buoni e umani.
Nel caso stiamo zitti perché ci mandano il gas e nel contempo dei buontemponi al governo bloccano ogni ricerca e prelievo di gas nelle nostre aree di pertinenza perché "si inquina".
Dall' Algeria arrivano barchini con i delinquenti rilasciati dale loro carcerie noi li facciamo arrivare tranquillamente perché i " naufraghi " vanno soccorsi.
Poco da fare: non siamo più una nazione indipendente e sovrana, non siamo più "popolo italiano", nemmeno tentiamo più di esserlo, ormai siamo un' accozzaglia indistinta di somari.
Il sottoscritto Mauro Pili, nato a Carbonia il 16 ottobre 1966, residente in via Pietri n.10 – Iglesias, in qualità di cittadino Sardo – Presidente del Movimento Unidos espone quanto segue
Il presente atto ha quale scopo di porre all’attenzione di questo Ecc.mo Procuratore della Repubblica
accadimenti che si inseriscono nell’ambito di una vicenda che riguarda affari di Stato con gravissime ripercussioni nelle attività economiche e sociali
delle aree di competenza giurisdizionale e territoriale della S.V., affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti,
nonché venga valutata la sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale di specifici fatti dedotti con particolare riferimento al reato di cui all’art.264 del codice penale
e al documentato nocumento arrecato allo Stato Italiano e conseguentemente alla Sardegna.
FATTO
Il 20 marzo del 2018 il Presidente della Repubblica popolare democratica dell’Algeria ha emanato un decreto che istituisce la zona economica esclusiva dell’Algeria;
Nel decreto si estendono i confini della zona economica esclusiva dell’Algeria sino a 200 miglia marine;
Con tale decreto si definiscono nuovi confini marittimi con una modifica rilevante e sostanziale della sovranità negli specchi acquei definiti con coordinate marittime riportate nel testo allegato al decreto;
Da tale nuova conformazione dei confini marittimi si rileva una cessione rilevante di sovranità sulle acque internazionali da parte dell’Italia verso l’Algeria;
Emerge dalla nuova configurazione che sul versante ovest della Sardegna, dall’isola di Carloforte sino ad Alghero,
il confine marittimo territoriale dell’Algeria passa dalle normate 12 miglia di acque territoriali algerine alle 200 miglia,
occupando gran parte delle acque internazionali da sempre oggetto di attività di pesca da parte delle marinerie sarde,
residenti nei comuni rivieraschi direttamente connessi con quegli spazi acquei;
Il decreto a firma del Presidente della repubblica d’Algeria prevede l’acquisizione di sovranità per vastissime superfici di mare senza alcuna condizione all’Algeria;
Tale decreto del governo algerino sarebbe stato notificato a tutti gli organismi interessati a partire dal segretario generale delle Nazioni Unite e la stessa ambasciata italiana ad Algeri;
L’Italia non ha attivato nessuna azioni di disconoscimento, contrasto ed opposizione a tale zona economica esclusiva;
L’Italia si oppone formalmente a tale decisione algerina il 28 novembre del 2018, ben 8 mesi dopo;
Un tempo decisamente eccessivo rispetto alla gravità della minaccia che incombe proprio davanti alle coste italiane,
così come verrà rappresentato nella nota richiamata a firma della Rappresentanza italiana all’Onu;
IN DIRITTO
il limite territoriale delle 12 miglia marine è adottato dalla maggior parte degli Stati mondiali e coincide nella stessa misura anche per lo spazio aereo sovrastante,
per il fondo e il sottofondo marino – a meno di un limite inferiore imposto per problemi geografici di delimitazione riferito alle brevi distanze tra Stati, come nel caso delle Bocche di Bonifacio;
il diritto internazionale di Geopolitica degli Spazi Marittimi, sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (Montego Bay – 10 dic. 1982),
definisce i limiti territoriali degli Stati nella misura delle 12 miglia marine, a partire dalla linea batimetrica di 1,50 mt dalla costa;
l’Italia ha esteso a 12 miglia il proprio mare territoriale con la Legge 14 agosto 1974 n ° 359, ampliando il precedente limite di 6 miglia previsto dall’art. 2 del Codice della Navigazione del 1942.
Il nostro Paese ha stipulato accordi di delimitazione con la Francia, per la fissazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio,
e con la Jugoslavia (cui sono succedute Croazia e Slovenia), per la delimitazione del golfo di Trieste;
il D.P.R. 26 Aprile 1977, n° 816, ha stabilito un «sistema di linee di base» articolato in 38 segmenti complessivi,
che ha portato ad una notevole semplificazione del margine esterno del mare territoriale, passato ad uno sviluppo lineare inferiore a 5000 km, rispetto ad uno sviluppo costiero effettivo di 7418 km;
la zona economica esclusiva è un’area esterna al mare territoriale, immediatamente dopo la zona contigua,
che non può invadere i limiti territoriali di un altro Stato e che si estende fino a 200 miglia marine –
(e cioè: a partire sempre dalla linea di base dalla quale è misurata l’ampiezza delle acque territoriali di 12 mgl, con una estensione massima di 188 miglia marine);
all’interno delle zone economiche esclusive lo Stato costiero esercita giurisdizione funzionale in specifiche materie.
Secondo l’articolo 58 para 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, tutti gli altri Stati, sia costieri che privi di litorale,
godono della libertà di navigazione (marittima), di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini e di altri usi del mare leciti in ambito internazionale;
i maggiori poteri, spettano in questo caso allo Stato costiero titolare della zona economica esclusiva che ha la titolarità dei diritti sovrani sulla massa d’acqua sovrastante,
il fondo marino ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali, viventi e non viventi – (e dunque soprattutto la pesca),
compresa la produzione di energia delle acque e delle correnti;
la giurisdizione in materia di installazione e uso di isole artificiali o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e protezione come è la conservazione dell’ambiente marino;
1) IL DECRETO DELLA REPUBBLICA DI ALGERIA DEL 20 MARZO 2018
il testo del decreto della Repubblica di Algeria riporta i presupposti e l’articolato della nuova istituzione:
Sulla relazione del Ministro degli Affari Esteri;
Vista la Costituzione, e segnatamente gli articoli 13, 18, 91-6 °e 143 (paragrafo 1);
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e segnatamente la parte V, ratificata con il decreto presidenziale n. 96-53 del 2 Ramadhan 1416 corrispondente al 22 gennaio 1996;
Vista la Convenzione relativa alla delimitazione delle frontiere tra la Repubblica Algerina
Democratica e Popolare e la Repubblica di Tunisia, firmata ad Algeri l’11 Luglio 2011 e ratificata con il decreto presidenziale n. 13-316 del 10 Dhou El Kaâda 1434 corrispondente al 16 settembre 2013;
Vista l’ordinanza n. 76-80 del 23 ottobre 1976, modificata e integrata, recante il Codice Marittimo;
Vista la legge n. 79-07 del 21 luglio 1979, modificata e integrata, recante il Codice Doganale;
Vista la legge n. 90-30 del 1 dicembre 1990, modificata e integrata, recante legge demaniale;
Vista la legge n. 01-11 dell’11 Rabie Ethani 1422 corrispondente al 3 luglio 2001, modificata e integrata, relativa alla Pesca e all’acquacoltura;
Vista la legge n. 02-02 del 22 Dhou El Kaâda 1422 corrispondente al 5 febbraio 2002, sulla protezione e la valorizzazione del litorale;
DECRETO
Vista la legge n. 03-10 del 19 Joumada El Oula 1424 corrispondente al 19 luglio 2003 sulla protezione dell’ambiente nel quadro dello sviluppo sostenibile;
Vista la legge n. 05-07 del 19 Rabie El Aouel 1426 corrispondente al 28 aprile 2005, modificata e integrata, relativa agli idrocarburi;
Vista la legge n. 14-05 di 24 Rabie Ethani 1435 corrispondente al 24 febbraio 2014 in materia di diritto minerario;
Vista la legge n. 15-21 del 18 Rabie El Aouel 1437 corrispondente al 30 dicembre 2015 recante la legge di orientamento sulla ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;
Visto il decreto n. 63-403 del 12 ottobre 1963 che stabilisce l’entità delle acque territoriali;
Visto il decreto n ° 84-181 di 7 Dhou El Kaâda 1404 corrispondente al 4 agosto 1984 che definisce le linee di base da cui viene misurata la larghezza delle aree marine sotto la giurisdizione nazionale;
Visto il decreto presidenziale n. 04-344 del 23 Ramadhan 1425 corrispondente al 6 novembre 2004 che istituisce un’area contigua al mare territoriale;
Visto il decreto presidenziale n. 17-01 del 3 Rabie Ethani 1438 corrispondente al 2 gennaio 2017 recante le missioni e l’organizzazione del servizio nazionale di guardia costiera;
Decreta:
Art 1. L’istituzione di una zona economica esclusiva al largo delle coste algerine.
I limiti esterni della zona economica esclusiva, calcolati dalle linee di base definite dal decreto 84- 181 del 4 agosto 1984, di cui sopra, sono specificati dalle coordinate espresse nel Sistema Geodetico Mondiale (WGS 84), indicati nella tabella allegata al presente decreto.
Art. 2. I limiti esterni della zona economica esclusiva possono, se necessario, essere modificati conformemente nel quadro degli accordi bilaterali con gli Stati di cui le coste sono adiacenti o di fronte alle coste algerine, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74 del Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 1982.
Art. 3. Nella sua zona economica esclusiva, la Repubblica Algerina Democratica e Popolare esercita i suoi diritti sovrani e la sua giurisdizione in conformità con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare del 1982, e segnatamente la parte V.
Art. 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.
Fatto ad Algeri, il 2 Rajab 1439 corrisponde al 20 marzo 2018.
Firmato: Abdelaziz BOUTEFLIKA