Val
Torniamo alla LIRA
Per quanto riguarda l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile,
viene introdotto anche il rischio statico,
vale a dire quello connesso alla semplice conservazione del veicolo fermo.
E quello relativo all’uso esclusivo del mezzo in zone dove l’accesso è soggetto a restrizioni, come le aree private.
D’ora in poi andranno dunque assicurati tutti i veicoli
il cui utilizzo sia conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto,
indipendentemente dal tipo di terreno su cui sono utilizzati
e dal fatto che siano fermi o in movimento.
La ratio del provvedimento è che un veicolo può comunque rappresentare un pericolo,
anche se non circolante e se ricoverato in un’area privata.
Proprio ciò che era successo nel caso che poi ha dato origine alla sentenza Vnuk citata in apertura.
viene introdotto anche il rischio statico,
vale a dire quello connesso alla semplice conservazione del veicolo fermo.
E quello relativo all’uso esclusivo del mezzo in zone dove l’accesso è soggetto a restrizioni, come le aree private.
D’ora in poi andranno dunque assicurati tutti i veicoli
il cui utilizzo sia conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto,
indipendentemente dal tipo di terreno su cui sono utilizzati
e dal fatto che siano fermi o in movimento.
La ratio del provvedimento è che un veicolo può comunque rappresentare un pericolo,
anche se non circolante e se ricoverato in un’area privata.
Proprio ciò che era successo nel caso che poi ha dato origine alla sentenza Vnuk citata in apertura.