successione con prodotti derivati in portafoglio

La banca non è autorizzata ad effettuare alcuna operazione in quanto l erede del de cuius solitamente deve presentare all AdE la certificazione delle consistenze rilasciate dalla banca.,..qualora venissero intaccati tali cespiti prima di tale dichiarazione la banca potrebbe subire sanzioni a fronte di una presunta sottrazione montante...
Quindi l erede ha interesse in questa specifica situazione a muoversi quanto prima per farsi rilasciare dall' Istituto la certificazione e presentarla immediatamente all agenzia delle entrate..... Con l avvenuta presentazione di tale dichiarazione e l atto sostitutivo di notorietà la banca effettua la voltura dei titoli....così l erede può operare...
 
Rispondo per quel poco che so di questo argomento.
Avendo il conto derivati con Banca Sella c'è sul contratto una nota in cui si dice che, nel caso in cui il titolare del conto sia deceduto o non abbia più la facoltà di intendere e volere, la banca ha la "facoltà" ma non l'obbligo di chiudere tutte le posizioni in derivati previa analisi del rischio di portafoglio valutata nell'immediato. Ad esempio se il ptf non corre particolari rischi ed i contratti scadono fra pochi giorni la banca non chiude nulla. Al contrario se la scadenza è lontana ed i rischi potenziali sono troppo alti allora le posizioni dovrebbero venir chiuse d'ufficio.
Quindi è tutto piuttosto "vaporoso" e poco certo.
Secondo me la miglior soluzione è avere una persona di famiglia che ha i codici di accesso e chiude tutto al verificarsi dell'evento. Punto!
 
Rispondo per quel poco che so di questo argomento.
Avendo il conto derivati con Banca Sella c'è sul contratto una nota in cui si dice che, nel caso in cui il titolare del conto sia deceduto o non abbia più la facoltà di intendere e volere, la banca ha la "facoltà" ma non l'obbligo di chiudere tutte le posizioni in derivati previa analisi del rischio di portafoglio valutata nell'immediato. Ad esempio se il ptf non corre particolari rischi ed i contratti scadono fra pochi giorni la banca non chiude nulla. Al contrario se la scadenza è lontana ed i rischi potenziali sono troppo alti allora le posizioni dovrebbero venir chiuse d'ufficio.
Quindi è tutto piuttosto "vaporoso" e poco certo.
Secondo me la miglior soluzione è avere una persona di famiglia che ha i codici di accesso e chiude tutto al verificarsi dell'evento. Punto!

questa si che mi piace.

potresti ( senza obbligo) farmi avere il "pezzo" del contratto di banca sella dove specifica questa cosa ? sarebbe perfetto
 
dopo tante ricerche e informazioni , l'unica cosa certa è stata questa.



I derivati ai fini di successione assumono valore pari a zero.




non posso pubblicare il perchè, ma così è. c'è da rflettere......
 
In pratica quindi sui derivati non si pagherebbero imposte di successione?

ecco qui

cassazione 1.3.22022 n 6616
non fiigura passività deducibile dell'asse ereditario quella scaturente dall'esercizio dell'opzione che avvenga dopo la morte del defunto

si precisa con cassazione 5969/07
affinchè una passività sia deducibile il debito deve essere esistente alla data della morte e non successivo.

inoltre cassazione 4419/08 32804/2021
non può essere dedotto dal attivo ereditario un debito che non sia certo e liquido

si conclude indi che il patrimonio deve essere esposto al lordo dei valori negativi rappresentati dalle opzioni.

si conclude indi che I derivati ai fini di successione assumono valore pari a zero.


per quanto concerne se la banca può o no intervenire o lasciare intervenire gli eredi su posizioni aperte la risposta corretta è stata data piu sopra da @shybrazen


purtroppo molte risposte che vi sono su questo thread non sono corrette, almeno legislativamente.


argomento risolto con questo post
 
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argomento risolto con questo post
Non vorrei passare per menagramo oppure per saccente, ma il post iniziale poneva una domanda che nulla ha a che vedere con le sentenze postate .

nel frattempo il figlio di Rossi, mio conoscente, mi chiede se può intervenire chiudendo le posizioni derivati che non saprebbe come gestire o se deve obbligatoriamente aspettare di chiudere tutta la successione e infine "subentrare" nelle posizioni derivati non scadute o non andate in esecuzione.
ha pure naked call . ossia cal vendute senza possedere il sottostante.

E pure sulla (presumo tua) "deduzione" dalle citate sentenze (al momento ho approfondito solo quella del 2022) ovvero che:
si conclude indi che I derivati ai fini di successione assumono valore pari a zero.

le cose son ben diverse.

In quelle sentenze si dibatte sulla deducibilità ai fini fiscali delle perdite generatesi per esercizio di opzioni acquistate premorte ma esercitate postmortem.
Il ricorrente ha perso contro AdE perchè ha detratto perdite che si sono concretizzate solo dopo l'apertura della successione (decesso).
 
Salve

è corretto quanto riportato da Dimaraz.


la banca ai sensi del TUB e dei dispositivi di Banca d'Italia è tenuta a comportamenti ispirati a prudenza e a buona amministrazione del patrimonio della propria clientela nel rispetto di canoni di correttezza, buona fede e trasparenza, ancor più in presenza di una successione ereditaria

Un organo di supervisione bancario è l'ABF che ha avuto modo più volte di pronunciarsi in merito con decisioni a cui le banche debbono attenersi
Richiamo qui a titolo di esempio due decisioni di detto organo, la 1233 del 24 febbraio 2015 e la N. 24360 del 06 novembre 2019

In buona sostanza, pur non estinguendosi automaticamente i rapporti al decesso dell'intestatario, le banche debbono astenersi dall'eseguire movimentazioni ed addebiti in conto a far data dalla notizia di decesso del cliente ( e le posizioni in derivati movimetano giornalmente il conto), dovendo congelare le posizioni attive e passive in conto a tale data in attesa della notifica dell'atto di successione da parte degli eredi.
Le richiamate sentenze della cassazione confermano proprio questa ultima circostanza

orbene, se le condanne da parte dell'ABF sono tante anche in presenza di tante direttive, il problema si pone comunque su come agire, o far agire, la banca in maniera tempestiva e senza che i ritardi arrechino danni agli eredi ed all'istituto di credito la possibilità di imputare un atteggiamento non rispettoso dei canoni di cui sopra enunciati nei dettami di banca d'Italia

suggerisco di procedere notificado alla banca, meglio ancora notificando nominativamente al presidente dell'istituto di credito nq di legale rappresentante della banca, una pec/raccomandata dove l'erede, o presunto tale in attesa di atto formale di successione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiari:

1. di essere l'unico erede conosciuto (magari con certificato di stato di famiglia) e comunque titolare della quota legittima di spettanza
2. di voler liquidare le posizioni presenti in deposito titoli alla data del decesso dell'intestatario o se più conveniente alla data di ricezione della notifica
3. di manlevare la banca da ogni responsabilità per eventuale minor controvalore delle posizioni liquidate alla data rispetto a quello alla data del perfezionamento della successione
4. di manlevare la banca da qualsiasi responsabilità o azione dovesse essere intrapresa da terzi non conosciuti mantenendo a garanzia in conto corrente le somme rinvenienti dalla liquidazione del portafoglio titoli e derivati fino al prerfezionamento della successione (NB in qualità di figlio ha comunque facoltà di accedere alle somme in giacenza sul conto corrente fino all'occorrenza della percentuale legittima anche nelle more dell'atto di successione)


é bene anche nella notifica diffidare la banca a voler eseguire entro un termine perentorio (24 ore??) la disposizione di liquidazione della posizione titoli ( che ovviamente devve essere integrale di tutto quanto presente) ritenendola responsabile di eventuali differenze in negativo rispetto al valore alla data (del decesso o della notifica come al punto 2)


In pochi giorni si risolve tutto

saluti
 
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