Salve
è corretto quanto riportato da Dimaraz.
la banca ai sensi del TUB e dei dispositivi di Banca d'Italia è tenuta a comportamenti ispirati a prudenza e a buona amministrazione del patrimonio della propria clientela nel rispetto di canoni di correttezza, buona fede e trasparenza, ancor più in presenza di una successione ereditaria
Un organo di supervisione bancario è l'ABF che ha avuto modo più volte di pronunciarsi in merito con decisioni a cui le banche debbono attenersi
Richiamo qui a titolo di esempio due decisioni di detto organo, la 1233 del 24 febbraio 2015 e la N. 24360 del 06 novembre 2019
In buona sostanza, pur non estinguendosi automaticamente i rapporti al decesso dell'intestatario, le banche debbono astenersi dall'eseguire movimentazioni ed addebiti in conto a far data dalla notizia di decesso del cliente ( e le posizioni in derivati movimetano giornalmente il conto), dovendo congelare le posizioni attive e passive in conto a tale data in attesa della notifica dell'atto di successione da parte degli eredi.
Le richiamate sentenze della cassazione confermano proprio questa ultima circostanza
orbene, se le condanne da parte dell'ABF sono tante anche in presenza di tante direttive, il problema si pone comunque su come agire, o far agire, la banca in maniera tempestiva e senza che i ritardi arrechino danni agli eredi ed all'istituto di credito la possibilità di imputare un atteggiamento non rispettoso dei canoni di cui sopra enunciati nei dettami di banca d'Italia
suggerisco di procedere notificado alla banca, meglio ancora notificando nominativamente al presidente dell'istituto di credito nq di legale rappresentante della banca, una pec/raccomandata dove l'erede, o presunto tale in attesa di atto formale di successione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiari:
1. di essere l'unico erede conosciuto (magari con certificato di stato di famiglia) e comunque titolare della quota legittima di spettanza
2. di voler liquidare le posizioni presenti in deposito titoli alla data del decesso dell'intestatario o se più conveniente alla data di ricezione della notifica
3. di manlevare la banca da ogni responsabilità per eventuale minor controvalore delle posizioni liquidate alla data rispetto a quello alla data del perfezionamento della successione
4. di manlevare la banca da qualsiasi responsabilità o azione dovesse essere intrapresa da terzi non conosciuti mantenendo a garanzia in conto corrente le somme rinvenienti dalla liquidazione del portafoglio titoli e derivati fino al prerfezionamento della successione (NB in qualità di figlio ha comunque facoltà di accedere alle somme in giacenza sul conto corrente fino all'occorrenza della percentuale legittima anche nelle more dell'atto di successione)
é bene anche nella notifica diffidare la banca a voler eseguire entro un termine perentorio (24 ore??) la disposizione di liquidazione della posizione titoli ( che ovviamente devve essere integrale di tutto quanto presente) ritenendola responsabile di eventuali differenze in negativo rispetto al valore alla data (del decesso o della notifica come al punto 2)
In pochi giorni si risolve tutto
saluti