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Il Decreto in discussione
Rendite finanziarie (articolo 2, commi da 6 a 26).
Viene uniformata al 20% la misura della tassazione sulle cosiddette rendite finanziarie. Vale a dire dei proventi realizzati dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. La tassazione al 20% sostituisce quella attualmente prevista in due aliquote: 27% per gli interessi si depositi e conti correnti bancari e 12,5% per tutte le altre rendite finanziarie. Resta al 12,5% la tassazione (interessi e capital gain) dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l'economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti. La nuova misura scatta sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal 1° gennaio 2012. I commi da 13 a 25 prevedono poi tutta una serie di norme per armonizzare queste novità ai vari prodotti finanziari. Tra questi si segnala il comma 22 che stabilisce che ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati da Bankitalia o da soggetti vigilati Isvap, e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. Il comma 26 invece specifica che per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari provvedono a effettuare addebiti e accrediti del conto unico alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, o in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Tesoro saranno comunque stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.
Rendite finanziarie (articolo 2, commi da 6 a 26).
Viene uniformata al 20% la misura della tassazione sulle cosiddette rendite finanziarie. Vale a dire dei proventi realizzati dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. La tassazione al 20% sostituisce quella attualmente prevista in due aliquote: 27% per gli interessi si depositi e conti correnti bancari e 12,5% per tutte le altre rendite finanziarie. Resta al 12,5% la tassazione (interessi e capital gain) dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l'economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti. La nuova misura scatta sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal 1° gennaio 2012. I commi da 13 a 25 prevedono poi tutta una serie di norme per armonizzare queste novità ai vari prodotti finanziari. Tra questi si segnala il comma 22 che stabilisce che ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati da Bankitalia o da soggetti vigilati Isvap, e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. Il comma 26 invece specifica che per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari provvedono a effettuare addebiti e accrediti del conto unico alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, o in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Tesoro saranno comunque stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.