non è così, dormi tranquillo (non troppo, perché al risultato da te prospettato ci arriveremo
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come si legge nell'articolo:
Un giudice di Cassazione: "Danni irreparabili". "Una norma di favore per i grandi debitori destinata a produrre guasti irreparabili, anche perché mette in discussione la stessa credibilità del processo civile, che trova il suo fondamento nel fatto che le sue pronunce di appello sono immediatamente esecutive". Giuseppe Maria Berruti, giudice della Prima sezione civile della Corte di Cassazione, è fortemente critico con l'Ansa sulle nuove disposizioni del codice di procedura civile che vengono introdotte con la manovra finanziaria. Ma sull'
intervento che obbliga il giudice a sospendere l'esecutività delle condanne nel caso di risarcimenti superiori ai 20 milioni di euro (10 in primo grado) dietro il pagamento di una cauzione e in attesa che si pronunci in via definitiva la Cassazione,il suo giudizio è drastico:"E' una norma di favore per i grandi debitori, come le amministrazioni che non pagano i grandi appalti , le imprese altamente insolventi verso miriadi di consumatori e così via. In sostanza chi in teoria ha fatto più danno si vede mettere a disposizione straordinarie possibilità dilatorie". Sinora la sospensione "era sottoposta a condizioni stringenti che il giudice doveva esaminare per evitare guai peggiori, come l'insolvenza del debitore". Ora invece con queste nuove disposizioni congelare i mega risarcimenti diventa una strada obbligata per il giudice di appello: "E' una facilitazione per i grandi debitori, per i quali si rinvia tutto alla fine del giudizio di Cassazione, cioè alla definitività della sentenza".
E non è tutto: così "si allenta una fondamentale condizione di credibilità del processo civile che è rappresentata dall'esecutività della sentenza di merito" e tutto questo accade mentre "tutto il mondo va verso un'abbreviazione dei processi e una valorizzazione addirittura delle sentenze di primo grado e mentre si sostiene che i grandi investitori esteri non vengono in Italia perchè hanno timore di non recuperare i loro crediti". Ma soprattutto per questa via "si sottopone la Corte di Cassazione a pressioni enormi perchè vada oltre il giudizio di legittimità e sconfini nel merito".
Art. 283 c.p.c.
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)
Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
Art. 373.
(Sospensione dell'esecuzione)
Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d'innanzi a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.
Art. 37 co. 23 finanziaria 2011
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 283, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La sospensione prevista dal comma che precede è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a dieci milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione.;
b) all'articolo 373, al primo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La sospensione prevista dal presente comma è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a venti milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione."