Imposte (capital gain, minus, plus) Tassazione rendite finanziarie al 20% e Imposta di bollo deposito titoli (2 lettori)

Garrone_71

Forumer attivo
Alla luce di queste prime notizie come ne esce il mondo del risparmio gestito?
Come ne escono banche come quella "costruita intorno a te"?


Sui conti deposito si continua a pagare "solo" 34.20

Credo che sia tutta una mossa per rimpinguire di denaro contante le casse di Mediolanum.

Chi ha 60.000 euro in obbligazioni (BOT ad esempio) non puo' continuare a tenere aperto un c/titoli che costa 360 euro annue !!!

Ovviamente sposterà su conti depositi (e una parte delle somme dei risparmiatori andrà a finire in mediolanum).



Conflitto di interessi ?

:-o:-o:-o
 
Ultima modifica:

wartburg_12

forumer storico
Sui conti deposito si continua a pagare "solo" 34.20

Credo che sia tutta una mossa per rimpinguire di denaro contante le casse di Mediolanum.

Chi ha 60.000 euro in obbligazioni (BOT ad esempio) non puo' continuare a tenere aperto un c/titoli che costa 360 euro annue !!!

Ovviamente sposterà su conti depositi (e una parte delle somme dei risparmiatori andrà a finire in mediolanum).



Conflitto di interessi ?

:-o:-o:-o

Oh cacchio, stavo proprio per chiedere qui se c'erano 'banks on line' che si accollavano le spese di conto titoli (tempo fa un mio vicino di casa mi aveva detto che era così, forse con IWbank ma non sono sicuro ...) PER ora ero rimasto fedele a CaRiGe ma se cambiano così i conti ... è un altro peso sulla bilancia a SFAVORE delle banche 'standard' .... certo però le banche che, eventualmente, si accollano ORA tali spese magari per il futuro cambiano registro ... :sad::sad:

Vabbè, comincio a guardarmi intorno (e magari chiedo anche qui ! :up::up:)
 

Zorba

Bos 4 Mod
A noi le tasse, ma....


ROMA -
L'ultimo comma dell'articolo 37: nelle pieghe della manovra un'altra norma ad personam per il presidente del Consiglio e le sue aziende. Viene infatti deciso lo stop in appello all'esecuzione delle condanne civili che superino i dieci milioni di euro e stop in Cassazione per quelle che vanno oltre i 20 milioni, in cambio di una idonea cauzione. Due modifiche al codice di procedura civile che potrebbero influire anche sull'attesa sentenza d'appello del tribunale civile per il Lodo Mondadori, prevista per la fine di questa settimana. Fininvest in primo grado era stata condannata a risarcire con 750 milioni di euro la Cir di Carlo De Benedetti, presidente del Gruppo Editoriale L'Espresso

Un comma pro-Berlusconi per bloccare risarcimento a Cir - Repubblica.it
 

Dupondius

Forumer storico
deciso lo stop in appello all'esecuzione delle condanne civili che superino i dieci milioni di euro e stop in Cassazione per quelle che vanno oltre i 20 milioni, in cambio di una idonea cauzione
i soliti maligni. ti dirò, serve anche a me :eeh:

Vuoi che cominciamo la conta degli inquisiti in Parlamento?
E quella dei pregiudicati?
Vogliamo parlare della Minetti e del Trota
in Regione Lombardia?
Vogliamo parlare del paroliere di Apicella
che invitava a non pagare le tasse?
O a non pagare il canone TV?
O che invitava i cassaintegrati di Mirafiori
a cercarsi un lavoretto part-time e possibilmente in nero?
Giontra non fare osservazioni da cog.lione (altra citazione del paroliere di Apicella :D)

vedrai, presto non si troverà più nessuno che abbia votato il candidato della parte avversa

le stesse reti generaliste sveleranno il segreto del self-made man...
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=wZNugMBp7-8[/ame]
 
Ultima modifica:

belindo

Guest
ROMA - L'ultimo comma dell'articolo 37: nelle pieghe della manovra un'altra norma ad personam per il presidente del Consiglio e le sue aziende. Viene infatti deciso lo stop in appello all'esecuzione delle condanne civili che superino i dieci milioni di euro e stop in Cassazione per quelle che vanno oltre i 20 milioni, in cambio di una idonea cauzione. Due modifiche al codice di procedura civile che potrebbero influire anche sull'attesa sentenza d'appello del tribunale civile per il Lodo Mondadori, prevista per la fine di questa settimana. Fininvest in primo grado era stata condannata a risarcire con 750 milioni di euro la Cir di Carlo De Benedetti, presidente del Gruppo Editoriale L'Espresso

Un comma pro-Berlusconi per bloccare risarcimento a Cir - Repubblica.it

Ma spiegate anche a me che sono ignorante in materia:
se venisse confermata la condanna a Fininvest dovrebbe cacciare i soldi prima dell'appello in casssazione si parla di 700mln "trattabili forse" fino a 350; con la legge nuova basta dare una piccola cauzione prima della cassazione, ma anche se la cassazione gli da torto la Fininvest paga max 20mln.
E' così?
Se è così non dormo stanotte! :eek:
 

nik.sala

Money Never Sleeps
Sui conti deposito si continua a pagare "solo" 34.20

Credo che sia tutta una mossa per rimpinguire di denaro contante le casse di Mediolanum.

Chi ha 60.000 euro in obbligazioni (BOT ad esempio) non puo' continuare a tenere aperto un c/titoli che costa 360 euro annue !!!

Ovviamente sposterà su conti depositi (e una parte delle somme dei risparmiatori andrà a finire in mediolanum).



Conflitto di interessi ?

:-o:-o:-o

cmq ci sarà ridere, perchè diminuiranno drasticamente i c/c e i dossier titoli
Se ho 2 o 3 c/c, potendo ne tengo uno;
se i miei han 100k investiti, a questo punto, sea loro sta bene, li nesto sul mio dossier, e andiamo tutti in vacanza per 2 gg. :up:
 
Ultima modifica:

Dupondius

Forumer storico
E' così?
Se è così non dormo stanotte! :eek:
non è così, dormi tranquillo (non troppo, perché al risultato da te prospettato ci arriveremo :D)

come si legge nell'articolo:
Un giudice di Cassazione: "Danni irreparabili". "Una norma di favore per i grandi debitori destinata a produrre guasti irreparabili, anche perché mette in discussione la stessa credibilità del processo civile, che trova il suo fondamento nel fatto che le sue pronunce di appello sono immediatamente esecutive". Giuseppe Maria Berruti, giudice della Prima sezione civile della Corte di Cassazione, è fortemente critico con l'Ansa sulle nuove disposizioni del codice di procedura civile che vengono introdotte con la manovra finanziaria. Ma sull'intervento che obbliga il giudice a sospendere l'esecutività delle condanne nel caso di risarcimenti superiori ai 20 milioni di euro (10 in primo grado) dietro il pagamento di una cauzione e in attesa che si pronunci in via definitiva la Cassazione,il suo giudizio è drastico:"E' una norma di favore per i grandi debitori, come le amministrazioni che non pagano i grandi appalti , le imprese altamente insolventi verso miriadi di consumatori e così via. In sostanza chi in teoria ha fatto più danno si vede mettere a disposizione straordinarie possibilità dilatorie". Sinora la sospensione "era sottoposta a condizioni stringenti che il giudice doveva esaminare per evitare guai peggiori, come l'insolvenza del debitore". Ora invece con queste nuove disposizioni congelare i mega risarcimenti diventa una strada obbligata per il giudice di appello: "E' una facilitazione per i grandi debitori, per i quali si rinvia tutto alla fine del giudizio di Cassazione, cioè alla definitività della sentenza".

E non è tutto: così "si allenta una fondamentale condizione di credibilità del processo civile che è rappresentata dall'esecutività della sentenza di merito" e tutto questo accade mentre "tutto il mondo va verso un'abbreviazione dei processi e una valorizzazione addirittura delle sentenze di primo grado e mentre si sostiene che i grandi investitori esteri non vengono in Italia perchè hanno timore di non recuperare i loro crediti". Ma soprattutto per questa via "si sottopone la Corte di Cassazione a pressioni enormi perchè vada oltre il giudizio di legittimità e sconfini nel merito".



Art. 283 c.p.c.
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)
Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.



Art. 373.
(Sospensione dell'esecuzione)
Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d'innanzi a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.


Art. 37 co. 23 finanziaria 2011
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 283, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La sospensione prevista dal comma che precede è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a dieci milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione.;
b) all'articolo 373, al primo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La sospensione prevista dal presente comma è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a venti milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione."
 
Ultima modifica:

belindo

Guest
non è così, dormi tranquillo (non troppo, perché al risultato da te prospettato ci arriveremo :D)

come si legge nell'articolo:
Un giudice di Cassazione: "Danni irreparabili". "Una norma di favore per i grandi debitori destinata a produrre guasti irreparabili, anche perché mette in discussione la stessa credibilità del processo civile, che trova il suo fondamento nel fatto che le sue pronunce di appello sono immediatamente esecutive". Giuseppe Maria Berruti, giudice della Prima sezione civile della Corte di Cassazione, è fortemente critico con l'Ansa sulle nuove disposizioni del codice di procedura civile che vengono introdotte con la manovra finanziaria. Ma sull'intervento che obbliga il giudice a sospendere l'esecutività delle condanne nel caso di risarcimenti superiori ai 20 milioni di euro (10 in primo grado) dietro il pagamento di una cauzione e in attesa che si pronunci in via definitiva la Cassazione,il suo giudizio è drastico:"E' una norma di favore per i grandi debitori, come le amministrazioni che non pagano i grandi appalti , le imprese altamente insolventi verso miriadi di consumatori e così via. In sostanza chi in teoria ha fatto più danno si vede mettere a disposizione straordinarie possibilità dilatorie". Sinora la sospensione "era sottoposta a condizioni stringenti che il giudice doveva esaminare per evitare guai peggiori, come l'insolvenza del debitore". Ora invece con queste nuove disposizioni congelare i mega risarcimenti diventa una strada obbligata per il giudice di appello: "E' una facilitazione per i grandi debitori, per i quali si rinvia tutto alla fine del giudizio di Cassazione, cioè alla definitività della sentenza".

E non è tutto: così "si allenta una fondamentale condizione di credibilità del processo civile che è rappresentata dall'esecutività della sentenza di merito" e tutto questo accade mentre "tutto il mondo va verso un'abbreviazione dei processi e una valorizzazione addirittura delle sentenze di primo grado e mentre si sostiene che i grandi investitori esteri non vengono in Italia perchè hanno timore di non recuperare i loro crediti". Ma soprattutto per questa via "si sottopone la Corte di Cassazione a pressioni enormi perchè vada oltre il giudizio di legittimità e sconfini nel merito".



Art. 283 c.p.c.
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)
Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.



Art. 373.
(Sospensione dell'esecuzione)
Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d'innanzi a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.


Art. 37 co. 23 finanziaria 2011

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 283, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La sospensione prevista dal comma che precede è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a dieci milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione.;
b) all'articolo 373, al primo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La sospensione prevista dal presente comma è in ogni caso concessa per condanne di ammontare superiore a venti milioni di euro se la parte istante presta idonea cauzione."

Ci ho azzeccato per la prima parte, ma se anche la cassazione da torto allora paga lo stesso, giusto?
 

Users who are viewing this thread

Alto