Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato IV° (Gennaio 2012 - Dicembre 2012)

Buongiorno a tutti da frankfurt, fuggito dal caldo tropicale del medio-basso adriatico.

21 gradi ventilato, si sta veramente bene.

Situazione generale ancora poco chiara e poco decifrabile, rimango liquido all'85% e flat di btp.

Ecco un altro che a Frankfurt si trova bene...:D
 
Si settembre sarà infuocato e mentre Monti ha detto e ridetto che non vede il motivo per attingere al fondo di salvataggio prendiamo atto che il governo invece ha gia' cominciato a discuterne :(.

Il governo ha discusso ipotesi di un piano aiuti

P.S. Dopo la batosta di ieri considerare con calma una entratina nel dollaro canadese o no?

Non ho trovato conferme su altri giornali... Qualcuno ha fatto ricerche?
 
Si settembre sarà infuocato e mentre Monti ha detto e ridetto che non vede il motivo per attingere al fondo di salvataggio prendiamo atto che il governo invece ha gia' cominciato a discuterne :(.

Il governo ha discusso ipotesi di un piano aiuti

P.S. Dopo la batosta di ieri considerare con calma una entratina nel dollaro canadese o no?


Se non fosse perchè l'investimento in oro e argento è privo di flusso cedolare ci metterei 1/3 del mio
capitale.I rimanenti 2/3 li impiegherei in azioni e obbligazioni di grosse multinazionali che vanno dal petrolio al farmaceutico
all'alimentare e, in diverse valute comprendendo anche il $ di Singapore, che è già salito tantissimo,
giustificato dal fatto che il paese è quasi privo di debiti e a forte crescita. Entrare ora o, anche a dicembre
2011, quando mi decisi a comprare i ns. BTP, mi sembra non privo di rischio: l'€ ha perso molto e le multinazionali sono
salite molto. Optai pertanto sul ns. 37 a prezzi medi di 78 che, mi tutelasse in qualche modo anche da un
eventuale haircut del 20%.
 
Se non fosse perchè l'investimento in oro e argento è privo di flusso cedolare ci metterei 1/3 del mio
capitale.I rimanenti 2/3 li impiegherei in azioni e obbligazioni di grosse multinazionali che vanno dal petrolio al farmaceutico
all'alimentare e, in diverse valute comprendendo anche il $ di Singapore, che è già salito tantissimo,
giustificato dal fatto che il paese è quasi privo di debiti e a forte crescita. Entrare ora o, anche a dicembre
2011, quando mi decisi a comprare i ns. BTP, mi sembra non privo di rischio: l'€ ha perso molto e le multinazionali sono
salite molto. Optai pertanto sul ns. 37 a prezzi medi di 78 che, mi tutelasse in qualche modo anche da un
eventuale haircut del 20%.

Stai diventando pessimista?
 
Non so se verrà cambiato ma facendo un'ttenta ricerca ho trovato il trattato istitutivo dell'ESM tradotto in modo originale in italiano...
PURTROPPO A PAG.6 VIENE DESCRITTO CHE INTRODURRANNO LE CACS SUI FUTURI TDS EUROPEI...:sad::sad::sad::sad:

http://www.european-council.europa.eu/media/582889/08-tesm2.it12.pdf

(11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l’Eurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare la liquidità dei mercati, saranno inserite nelle modalità e nelle condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole d’azione collettiva ("CACs") identiche e in formato standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che disciplina l’inserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona euro è stato definito dal comitato economico e finanziario.

Ottimo post....
Nel pomeriggio se trovo qualcosa da affiancare lo scrivo.

Buone vacanze a chi parte!
Spero di rifarmi a fine agosto con una settimana...
 
Stai diventando pessimista?


No Pacu83, ho spiegato come sono andate le cose, perfino ipotizzando
un haircut del 20% ma, l'ho sempre detto! Del resto avere rendimenti
dell'1,... o 6% sempre al lordo, se non si vuole perdere il capitale, in 5 anni perdi un 20-25% di cedole
supplementari che è come un haircut superiore al 20%. Tanto vale rischiare.
 
Camera.it - Documenti - Temi dell'Attività parlamentare

http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/es1178.htm#dossierList
/465%3Farea%3D2%26tema%3D616%26I+Trattati+sul+Fiscal+Compact+e+sul+Meccanismo+europeo+di+stabilit%25C3%25A0

I. 8. 2. Riduzione dell’eccedenza di debito

In base all’articolo 4, qualora il rapporto debito pubblico/Pil superi la soglia del 60%, le parti contraenti si impegnano a ridurlo mediamente di 1/20 all’anno, come previsto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 come modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011. L’esistenza di un disavanzo eccesivo dovuto alla inosservanza del criterio del debito viene decisa seguendo le procedure previste dall’art. 126 del TFUE.
Il testo finale ha recepito pressoché integralmente l’emendamento presentato dal Governo italiano e da quello francese. La prima bozza del 15 dicembre non conteneva infatti il rinvio al regolamento (UE) n. 1177/2011, che assume particolare rilevanza nella misura in cui stabilisce che l’entità della riduzione del debito possa essere modulata, a seguito della valutazione di Commissione e Consiglio di taluni fattori rilevanti.
Il citato regolamento 1177/2011 dispone infatti che gli Stati con debito superiore al 60% si impegnino a ridurlo a un ritmo soddisfacente, definito come una riduzione di 1/20 dell’eccedenza, registrata nel corso degli ultimi tre anni, rispetto alla soglia del 60% e tenendo conto dell’incidenza del ciclo economico. Per uno Stato membro soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi, per un triennio a decorrere dalla correzione del disavanzo eccessivo, il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto se lo Stato membro interessato compie progressi sufficienti verso l’osservanza. La valutazione dell’andamento del debito, inoltre, dovrà tener conto di alcuni fattori significativi nella misura in cui essi influenzino in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato.
Il richiamo al regolamento 1177/2011 sembra diretto a chiarire, inoltre, che l’applicazione del parametro numerico per riduzione dell’eccedenza di debito sarà operata non immediatamente dopo l’entrata in vigore del nuovo trattato ma con i tempi previsti dal regolamento medesimo (e quindi a partire dal 2015, una volta esaurito il primo triennio successivo all’entrata in vigore del regolamento medesimo).
Di particolare rilevanza è altresì il rinvio all’art 126 del TFUE, inserito nell’ultima versione; tale disposizione prevede, infatti, per l’accertamento della situazione di disavanzo eccessivo, che il Consiglio si esprima secondo le regole della maggioranza qualificata ordinaria e non “inversa” (il principio della maggioranza “inversa” è stato introdotto dalla recente legislazione del six pack, e implica che le proposte della Commissione possano essere solo respinte dal Consiglio a maggioranza qualificata).
I. 8. 3. Disavanzi eccessivi

In base all’articolo 5 le parti contraenti che sono oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo dovranno concordare e sottoporre alla Commissione europea e al Consiglio un programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una descrizione dettagliata delle riforme strutturali che intendono mettere in atto per sanare la situazione di deficit eccessivo. Il contenuto e la forma di tali programmi verranno definiti in base al diritto dell’UE, e sottoposti alla Commissione europea e al Consiglio per l’approvazione.
L’attuazione del programma, ed progetto di bilancio annuale ad esso correlato, verranno monitorati dalla Commissione e dal Consiglio, nell’ambito delle procedure di sorveglianza previste dal Patto di stabilità.
L’articolo in esame, così formulato, recepisce parzialmente un emendamento del PE, che chiedeva che i programmi venissero definiti sulla base del diritto dell’UE, incluso l’art. 136 del TFUE.
Tale previsione appare intesa a specificare ed estendere gli obblighi cui gli Stati membri sottoposti alla procedura sono già tenuti in base alla disciplina del Patto di stabilità come recentemente modificata e alle due ulteriori proposte presentate dalla Commissione il 23 novembre scorso.


Ecco alcuni link interessanti tra cui la legge italiana che approva il fiscal compact e l'esm.

chi è sotto l'ombrellone può con calma leggere il secondo link.:D

 
Ultima modifica:
II. 4. Modalità e strumenti di assistenza finanziaria

Il Capo 4 del Trattato disciplina gli strumenti e le procedure per la concessione del sostegno del MES.
II. 4. 1. Princìpi

L’articolo 12 fissa i principi per l’assistenza ribadendo che essa può essere concessa:
· ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri;
· sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, che possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.
Il paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2013 saranno incluse, in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva (CAC)[21].
Tale previsione sembra diretta a realizzare una forma adeguata di partecipazione del settore privato.

[21] Tali clausole evitano che le minoranze dei creditori privati possano bloccare il processo di ristrutturazione del debito pubblico e scoraggiano il ricorso alle azioni legali. Ottenendo il consenso della maggioranza qualificata (di solito il 75%) dei creditori privati, uno Stato può imporre l'allungamento delle scadenze, il taglio delle cedole, lo scambio tra bond con perdita del capitale e haircut a tutti i sottoscrittori dei propri titoli di debito.

Anche questo sarà da verificare meglio...
 

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