camaleonte
Forumer storico
Giusto per non perdere le "buone" abitudini...
* Cassazione, sentenza 25 marzo 2015, n. 12601, sez. II penale
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - TRUFFA - Aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità - Agente immobiliare – Preliminare di vendita – Sussistenza dell’ipoteca – Fattispecie
"Integra il reato di truffa aggravata ex articolo 61 n. 7 c.p. la condotta del dipendente dell’agenzia immobiliare che, in concorso con i proprietari dell’immobile in vendita, induce un soggetto a stipulare il preliminare d’acquisto del bene facendogli credere che sul cespite gravi soltanto un’ipoteca di modesto importo, salvo poi scoprire dopo la sottoscrizione che l’iscrizione pregiudizievole è di rilevante entità, dovendosi ritenere che, seppure la parte offesa ben avrebbe potuto provvedere da sé alla visura ipotecaria, l’eventuale negligenza o scarsa accortezza del soggetto passivo del delitto ex articolo 640 c.p. non ha mai efficacia scriminante o attenuante".
Se entrerà in vigore il d.d.l. concorrenza, che rimette alla parte acquirente gli accertamenti ipotecari (prevedendo la meraautentica di firma da parte di un avvocato, senza ulteriori obblighi a carico di quest'ultimo), le frodi ipotecarie come quella indicata in sentenza, ed altre frodi ancora più gravi, non saranno più l'eccezione, come oggi (grazie ai controlli ai quali è obbligato il Notaio), ma la regola.
* Cassazione, sentenza 25 marzo 2015, n. 12601, sez. II penale
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - TRUFFA - Aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità - Agente immobiliare – Preliminare di vendita – Sussistenza dell’ipoteca – Fattispecie
"Integra il reato di truffa aggravata ex articolo 61 n. 7 c.p. la condotta del dipendente dell’agenzia immobiliare che, in concorso con i proprietari dell’immobile in vendita, induce un soggetto a stipulare il preliminare d’acquisto del bene facendogli credere che sul cespite gravi soltanto un’ipoteca di modesto importo, salvo poi scoprire dopo la sottoscrizione che l’iscrizione pregiudizievole è di rilevante entità, dovendosi ritenere che, seppure la parte offesa ben avrebbe potuto provvedere da sé alla visura ipotecaria, l’eventuale negligenza o scarsa accortezza del soggetto passivo del delitto ex articolo 640 c.p. non ha mai efficacia scriminante o attenuante".
Se entrerà in vigore il d.d.l. concorrenza, che rimette alla parte acquirente gli accertamenti ipotecari (prevedendo la meraautentica di firma da parte di un avvocato, senza ulteriori obblighi a carico di quest'ultimo), le frodi ipotecarie come quella indicata in sentenza, ed altre frodi ancora più gravi, non saranno più l'eccezione, come oggi (grazie ai controlli ai quali è obbligato il Notaio), ma la regola.