marc
Forumer storico
SE PUO SERVIRE COME SPUNTO, QUESTA E' LA MAIL CHE MANDERO LUNEDI MATTINA. (ringrazio i vari forumisti per gli spunti)
IL PUNTO E' NON TANTO SUL PAGAMENTO DELLE CEDOLE (OPZIONALE) QUANTO SULLE FALSE INFORMAZIONI REITERATE DATE DALLA BANCA AI SUOI INVESTITORI
oggetto: segnalazione comportamento scorretto Banca Popolare di Milano, in relazione a comunicazioni false e ingannevoli precedenti al non pagamento interessi del titolo XS0372300227
mail to:
[email protected]
[email protected]
per conoscenza:
[email protected]
[email protected] (sig. Angelo Gramegna - filiale veneta)
Alla C.A. Investor Relations Dr. Roberto Peronaglio
e p.c. Ufficio della Banca d'Italia;
Ufficio Regionale Banca d'Italia (sig. Angelo Gramegna)
Sono un vostro obbligazionista che ha investito nei titoli citati in oggetto.
Vorrei esprimere (e lo farò nei modi e nei termini che la legge mi permetterà) tutta la mia disapprovazione e contrarietà per il comportamento della vostra banca nel periodo PRECEDENTE al comunicato di non pagamento degli interessi sui titoli perpetual.
In particolare segnalo -prima a voi, poi nelle sede legali opportune- il comportamento poco trasparente ed alquanto ambiguo (e forse INGANNEVOLE E IN MALAFEDE) tenuto dalla vostra banca, la quale ha comunicato (vs. comunicato stampa del 08.05.2012 dove testualmente si cita): "BPM rinnova in ogni caso la propria intenzione di essere vicina alle aspettative degli investitori".
Un siffatto comunicato e comportamento induce ovviamente l'investitore a mantenere fiducia nei vostri confronti ed a conservare l'investimento fatto.
Invece a distanza di soli 20 giorni si apprende il rifiuto (pur se previsto nel prospetto dei titoli) a pagare gli interessi maturati (tra l'altro pure DEDUCIBILI)
Ricordo che tutte le altre banche italiane, e quasi tutte quelle europee (incluse quelle greche!!) hanno sempre pagato per rispetto degli investitori.
Ma soprattutto -ED E' QUESTO IL PUNTO CRUCIALE- nessuna di quelle rarissime banche che non hanno pagato gli interessi ha avuto la faccia tosta di comunicare venti giorni prima che la situazione economica e patrimoniale è solida a tal punto che le aspettative degli investitori saranno soddisfatte!!
L'aspettativa dell'investitore è forse quella di non credere ad una sola parola dei comunicati della Banca in cui ha investito?
L'aspettativa dell'investitore è forse quella di essere raggirato e ingannato nell'arco di soli VENTI giorni?
Non riesco veramente a comprendere come una banca come la vostra possa decidere di rovinarsi indefinitamente la reputazione (che è il primo asset di un banca!), senza contare il fattore di serietà e correttezza nei confronti di finanziatori che hanno riposto in voi fiducia. Non erano forse sufficienti le notizie di cronaca e della dirigenza della vostra banca degli ultimi mesi?
Farò ovviamente il possibile per fare conoscere, in ogni modo, la vostra scarsa serietà, a tutti i livelli personali e professionali a cui avrò accesso.
Come gia anticipato, provvederò a segnalare il vostro comportamento, un misto di presunta malafede e inadeguatezza, alla Banca d'Italia e in tutte le sedi legali opportune.
N.B.
Aggiungo anche, ad ulteriore riprova della AMBIGUITA' (malafede?) della Banca, che solo nel giugno 2011, relativamente ai bond perpetual la stessa Banca affermava:“...in ogni caso, in considerazione dell’aumento di capitale per complessivi massimi euro 1,2 miliardi annunciato il 12 maggio u.s., si comunica che, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte della Banca d’Italia,Bipiemme è intenzionata a dar corso al richiamo dei Titoli alla prima data utile successiva al regolamento di tale aumento di capitale, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 24/25 giugno 2011....”
Riepilogando:
- giugno 2011 si comunica di voler richiamare i titoli alla prima data utile: FALSO
- maggio 2012 si comunica che Bipiemme è vicina alle aspettative degli investitori: FALSO
Mi aspetto una risposta ESAURIENTE, affinchè possa allegarla al fascicolo che sto preparando col mio studio legale.
Non dovessi avere risposta rapida, concreta e definitiva alle mie obiezioni, sarà una ulteriore prova da allegare.
Con poca stima,
Dott. NO PERPETUAL NO PARTY
Buon giorno a tutti...e scusate il ritardo.. ieri ho provato tante volte ma non riuscivo a collegarmi...(ho anche pensato che ci fosse dietro lo zampino di BPM)
Premesso che a parer mio la mail è ok,
pensavo di inoltrarla per conoscenza anche a tutti gli I R delle banche italiane che hanno emesso Tier 1..in modo tale che si rendano conto che un'eventuale decisione del genere non viene digerita facilmente...
Personalmente ritengo che tale infausta decisione abbia avuto effetti negativi su tutto il sistema Italia e anche gli investitori che non possiedono Tier 1 BPM siano stati penalizzati dal calo delle quotazioni...in particolare coloro che hanno tier 1 gruppo MPS e Banco popolare..
mi permetto di proporre a tutti i possessori di tier 1, UPPER II di scrivere, oltre che alla BPM, per conoscenza agli IR di tutte le banche italiane che hanno emesso Tier 1 e UPPER II
Infine propongo di scrivere alla Consob per capire se, in considerazione del comunicato stampa del 8 maggio, si possano intravedere comportamenti penalmente rilevanti del tipo aggiottaggio informativo...
Voglio sottolineare che detto comunicato stampa era stato sollecitato proprio dalla Consob ai sensi dell'art. 114 comma 5 di cui sotto....
ritengo si possa sostenere che le dichiarazioni di BPM hanno prodotto "grave danno disinformativo" e che siano, quanto meno sanzionabili, ai sensi del comma 11 art. 114.
Art. 114
(Comunicazioni al pubblico)
1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 64, comma 1, lettera b)483 .
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l’emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1, ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.
5. La Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente 484.
6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto 485.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l’emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l' informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l' informazione si riferisce 486.
9. La Consob stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.
Ultima modifica: