Mercati: MOT, TLX, OTC BG-SAXO (ex Binck Bank) (6 lettori)

NoWay

It's time to play the game
Infatti mi dò del mona tutti i giorni avendo sbagliato 2 volte di seguito.
La prima non chiudendo subito tutto, aspettando di capirci qualcosa vedendo qual erano le condizioni assegnate ai nuovi clienti ex binck, la seconda immaginando che in 3 mesi ne sarei uscito facendo recesso.
Vabbè non è un dramma perché non era l'unica mia banca e, di quello che avevo in binck, m'è rimasto meno di 1/8, però adesso mi tocca sbattermi.
Amen.

Mah... penso che fosse anche difficile immaginare una situazione del genere. Purtroppo abbiamo dovuto prendere decisioni senza avere a disposizione tante informazioni fondamentali...
 

Luxx

Nuovo forumer
ECCO COSA MI HA RISPOSTO ACF.
Riassumendi Binck se ne lava le mani, Banca l'Italia se ne lava le mani, ACF se ne lava le mani.
Ora provo con ABF pagando 20 euro per fare ricorso.



Dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Il Presidente
ESAMINATO il ricorso presentato in data 20 ottobre 2021 dal Sig. XXXXXXXXX nei
confronti di BINCKBANK N.V. e la documentazione allo stesso allegata;
VISTO l’art. 12, comma 2, del Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie,
adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (in seguito “Regolamento ACF”);
VISTO, altresì, l’art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento ACF secondo cui il Presidente dichiara,
tra l’altro, “l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 11, comma 3” del medesimo Regolamento;
RILEVATO che:
il ricorso non rientra nell’ambito di operatività dell’ Arbitro, così come definito dall’art. 4, comma 1
del Regolamento ACF (requisito di ammissibilità del ricorso previsto dall’art. 12, comma 2, lett. b
del Regolamento ACF), dal momento che esso concerne le conseguenze di un trasferimento di un
dossier titoli da un Intermediario all’altro, sia su questioni di natura tributaria e sia sulla doglianza
sui ritardi nel completamento della procedura, e in quanto tale costituisce un’obbligazione attinente
alla mera amministrazione del deposito titoli, non funzionalmente ed in concreto connessa alla
prestazione di un servizio di investimento.
Nella controversia che contrappone le parti del ricorso, infatti, l’attività di custodia titoli non viene
presa in considerazione come attività ancillare alla prestazione di servizi di investimento ma,
piuttosto, rileva come attività disciplinata da un contratto bancario tipico, pertanto, il comportamento
lamentato nel ricorso esula dall’ambito delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98 e,
quindi, dalla competenza dell’ACF.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
Dispone la comunicazione al Ricorrente del presente provvedimento a cura dell’Ufficio di Segreteria
Tecnica dell’Arbitro.
Il Presidente
.
 

Whitedog

Forumer attivo
ECCO COSA MI HA RISPOSTO ACF.
Riassumendi Binck se ne lava le mani, Banca l'Italia se ne lava le mani, ACF se ne lava le mani.
Ora provo con ABF pagando 20 euro per fare ricorso.



Dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Il Presidente
ESAMINATO il ricorso presentato in data 20 ottobre 2021 dal Sig. XXXXXXXXX nei
confronti di BINCKBANK N.V. e la documentazione allo stesso allegata;
VISTO l’art. 12, comma 2, del Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie,
adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (in seguito “Regolamento ACF”);
VISTO, altresì, l’art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento ACF secondo cui il Presidente dichiara,
tra l’altro, “l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 11, comma 3” del medesimo Regolamento;
RILEVATO che:
il ricorso non rientra nell’ambito di operatività dell’ Arbitro, così come definito dall’art. 4, comma 1
del Regolamento ACF (requisito di ammissibilità del ricorso previsto dall’art. 12, comma 2, lett. b
del Regolamento ACF), dal momento che esso concerne le conseguenze di un trasferimento di un
dossier titoli da un Intermediario all’altro, sia su questioni di natura tributaria e sia sulla doglianza
sui ritardi nel completamento della procedura, e in quanto tale costituisce un’obbligazione attinente
alla mera amministrazione del deposito titoli, non funzionalmente ed in concreto connessa alla
prestazione di un servizio di investimento.
Nella controversia che contrappone le parti del ricorso, infatti, l’attività di custodia titoli non viene
presa in considerazione come attività ancillare alla prestazione di servizi di investimento ma,
piuttosto, rileva come attività disciplinata da un contratto bancario tipico, pertanto, il comportamento
lamentato nel ricorso esula dall’ambito delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98 e,
quindi, dalla competenza dell’ACF.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
Dispone la comunicazione al Ricorrente del presente provvedimento a cura dell’Ufficio di Segreteria
Tecnica dell’Arbitro.
Il Presidente
.
Intanto grazie per la condivisione, nella sentenza postata da Puppis, se non sbaglio, oltre al ritardo, si faceva riferimento all'impossibilità di disinvestimento e quindi della creazione di un danno da ciò, pertanto la consob dichiarava il caso di sua pertinenza, sarebbe interessante sapere da Mac, su cosa aveva puntato lui per passare almeno questo primo scoglio.
Nel mio caso, bdi asserisce che parte compete a consob, quindi ben ho fatto ad indirizzare la pec ad entrambi e parte di spettanza della bdi medesima.
Ovviamente si son ben guardati dall'essere più espliciti, quindi tutt'ora mi scervello sulla cosa.
Certo che giocare sulle virgole fa veramente schifo, quindi massima solidarietà a te Luxx.
 

mac

Forumer storico
Quindi a Luxx il ricorso è stato bocciato prima della fase istruttoria, mentre a me l'istruttoria è passata.

La mia richiesta è stata questa:

Per tutto quanto sopra illustrato lo scrivente, ritenendo che Binck Bank non abbia ottemperato agli obblighi di diligenza e correttezza nei riguardi dello scrivente avendo senza alcuna ragionevole motivazione:
  • - Provveduto al richiesto trasferimento dei titoli in tempi congrui (non so se la normativa prevede una tempistica massima a cui ottemperare ma, comunque, 100 e più giorni appaiono ingiustificabili, a mio parere)
  • - Provveduto al pagamento delle cedole e dei titoli scaduti che (ad oggi) sono quantizzabili in euro 275 + 20.250 = 20.525
  • - Tenuto inutilmente ed immotivatamente in ostaggio i titoli del ricorrente per oltre 100 giorni (calcolati ad oggi) senza permettergli la loro negoziazione, danno che si quantizza in via forfettaria ed equitativa in euro 9.475 (tenuto anche conto che il suddetto ricorso verrà risolto non prima di 180 giorni da oggi).
  • Richiede che codesto spettabile Arbitro per le Controverse Finanziarie disponga per l’immediato trasferimento dei titoli e per il versamento delle somme richieste a titolo di ristoro dei danni arrecati e di corrispettivo delle somme dovute per titoli scaduti.
Poiché nel frattempo i titoli all'epoca scaduti sono stati rimborsati e il danno per il "sequestro" dei titoli non è stato circostanziatamente dimostrato, ritengo che anche il mio ricorso verrà bocciato in quanto inammissibile poiché il ritardo nel trasferimento del dossier non rientra tra le competenze dell'ACF. Il problema è che la bocciatura avverrà tra 6 mesi!?!

Ci penso un pò su questo w.e. ma, quasi quasi, lunedì mi porto avanti e ripresento il reclamo all'ABF; mi costerà 20 euro ma ... vuoi mettere la soddisfazione e tutti i bei soldino che Binck dovrà versare al suo ufficio legale!


 

Whitedog

Forumer attivo
Grazie Mac
Magari non ci capisco na mazza, però avendo già in corso la cosa con l'acf, non è che rientri nel punto 5 dell'abf?
ABF - Verifiche preliminari

Screenshot_20211023-161838_Samsung Internet.jpg

Non so eh, magari interpreto male io.
 

Puppis

Forumer attivo
ECCO COSA MI HA RISPOSTO ACF.
Riassumendi Binck se ne lava le mani, Banca l'Italia se ne lava le mani, ACF se ne lava le mani.
Ora provo con ABF pagando 20 euro per fare ricorso.



Dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Il Presidente
ESAMINATO il ricorso presentato in data 20 ottobre 2021 dal Sig. XXXXXXXXX nei
confronti di BINCKBANK N.V. e la documentazione allo stesso allegata;
VISTO l’art. 12, comma 2, del Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie,
adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (in seguito “Regolamento ACF”);
VISTO, altresì, l’art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento ACF secondo cui il Presidente dichiara,
tra l’altro, “l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 11, comma 3” del medesimo Regolamento;
RILEVATO che:
il ricorso non rientra nell’ambito di operatività dell’ Arbitro, così come definito dall’art. 4, comma 1
del Regolamento ACF (requisito di ammissibilità del ricorso previsto dall’art. 12, comma 2, lett. b
del Regolamento ACF), dal momento che esso concerne le conseguenze di un trasferimento di un
dossier titoli da un Intermediario all’altro, sia su questioni di natura tributaria e sia sulla doglianza
sui ritardi nel completamento della procedura, e in quanto tale costituisce un’obbligazione attinente
alla mera amministrazione del deposito titoli, non funzionalmente ed in concreto connessa alla
prestazione di un servizio di investimento.
Nella controversia che contrappone le parti del ricorso, infatti, l’attività di custodia titoli non viene
presa in considerazione come attività ancillare alla prestazione di servizi di investimento ma,
piuttosto, rileva come attività disciplinata da un contratto bancario tipico, pertanto, il comportamento
lamentato nel ricorso esula dall’ambito delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98 e,
quindi, dalla competenza dell’ACF.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
Dispone la comunicazione al Ricorrente del presente provvedimento a cura dell’Ufficio di Segreteria
Tecnica dell’Arbitro.
Il Presidente
.
Avevo già ben scritto che presentando il ricorso all'ACF si deve far riferimento alla precedente sua Decisione 3126/20 che ne fissa la competenza in merito al ritardo patito nel trasferimento del dossier titoli, sempre che si chiedano danni, documentati, per tale ritardo subito!
Le questioni tributarie e le doglianze non rientrano nella competenza ACF
 

Whitedog

Forumer attivo
Quindi a Luxx il ricorso è stato bocciato prima della fase istruttoria, mentre a me l'istruttoria è passata.

La mia richiesta è stata questa:

Per tutto quanto sopra illustrato lo scrivente, ritenendo che Binck Bank non abbia ottemperato agli obblighi di diligenza e correttezza nei riguardi dello scrivente avendo senza alcuna ragionevole motivazione:
  • - Provveduto al richiesto trasferimento dei titoli in tempi congrui (non so se la normativa prevede una tempistica massima a cui ottemperare ma, comunque, 100 e più giorni appaiono ingiustificabili, a mio parere)
  • - Provveduto al pagamento delle cedole e dei titoli scaduti che (ad oggi) sono quantizzabili in euro 275 + 20.250 = 20.525
  • - Tenuto inutilmente ed immotivatamente in ostaggio i titoli del ricorrente per oltre 100 giorni (calcolati ad oggi) senza permettergli la loro negoziazione, danno che si quantizza in via forfettaria ed equitativa in euro 9.475 (tenuto anche conto che il suddetto ricorso verrà risolto non prima di 180 giorni da oggi).
  • Richiede che codesto spettabile Arbitro per le Controverse Finanziarie disponga per l’immediato trasferimento dei titoli e per il versamento delle somme richieste a titolo di ristoro dei danni arrecati e di corrispettivo delle somme dovute per titoli scaduti.
Poiché nel frattempo i titoli all'epoca scaduti sono stati rimborsati e il danno per il "sequestro" dei titoli non è stato circostanziatamente dimostrato, ritengo che anche il mio ricorso verrà bocciato in quanto inammissibile poiché il ritardo nel trasferimento del dossier non rientra tra le competenze dell'ACF. Il problema è che la bocciatura avverrà tra 6 mesi!?!

Ci penso un pò su questo w.e. ma, quasi quasi, lunedì mi porto avanti e ripresento il reclamo all'ABF; mi costerà 20 euro ma ... vuoi mettere la soddisfazione e tutti i bei soldino che Binck dovrà versare al suo ufficio legale!
A mio modestissimo avviso, quello che ti ha fatto accettare l'istruttoria, è quello che ho grassettato, ovvero aver quantificato un danno sui titoli bloccati, considerato che le tempistiche, anche se riferite ai servizi d'investimento, sembra per la consob non essere di sua pertinenza.
Il che mi ingarbuglia non poco, dal reclamo i miei titoli sono stati poi trasferiti tranne uno ancora bloccato, gli altri alcuni li hanno bloccati solo I primi di ottobre, 6 addirittura fino a venerdì scorso erano ancora negoziabili, e tutt'ora non si sono ancora degnati di metterli in trasferimento.
Insomma un macello da veri galantuomini quali sono.
 

Whitedog

Forumer attivo
Avevo già ben scritto che presentando il ricorso all'ACF si deve far riferimento alla precedente sua Decisione 3126/20 che ne fissa la competenza in merito al ritardo patito nel trasferimento del dossier titoli, sempre che si chiedano danni, documentati, per tale ritardo subito!
Le questioni tributarie e le doglianze non rientrano nella competenza ACF
Esatto, questo sembra essere il punto, quantificare il danno dal blocco o ritardo che sia.
 

Puppis

Forumer attivo
Quindi a Luxx il ricorso è stato bocciato prima della fase istruttoria, mentre a me l'istruttoria è passata.

La mia richiesta è stata questa:

Per tutto quanto sopra illustrato lo scrivente, ritenendo che Binck Bank non abbia ottemperato agli obblighi di diligenza e correttezza nei riguardi dello scrivente avendo senza alcuna ragionevole motivazione:
  • - Provveduto al richiesto trasferimento dei titoli in tempi congrui (non so se la normativa prevede una tempistica massima a cui ottemperare ma, comunque, 100 e più giorni appaiono ingiustificabili, a mio parere)
  • - Provveduto al pagamento delle cedole e dei titoli scaduti che (ad oggi) sono quantizzabili in euro 275 + 20.250 = 20.525
  • - Tenuto inutilmente ed immotivatamente in ostaggio i titoli del ricorrente per oltre 100 giorni (calcolati ad oggi) senza permettergli la loro negoziazione, danno che si quantizza in via forfettaria ed equitativa in euro 9.475 (tenuto anche conto che il suddetto ricorso verrà risolto non prima di 180 giorni da oggi).
  • Richiede che codesto spettabile Arbitro per le Controverse Finanziarie disponga per l’immediato trasferimento dei titoli e per il versamento delle somme richieste a titolo di ristoro dei danni arrecati e di corrispettivo delle somme dovute per titoli scaduti.
Poiché nel frattempo i titoli all'epoca scaduti sono stati rimborsati e il danno per il "sequestro" dei titoli non è stato circostanziatamente dimostrato, ritengo che anche il mio ricorso verrà bocciato in quanto inammissibile poiché il ritardo nel trasferimento del dossier non rientra tra le competenze dell'ACF. Il problema è che la bocciatura avverrà tra 6 mesi!?!

Ci penso un pò su questo w.e. ma, quasi quasi, lunedì mi porto avanti e ripresento il reclamo all'ABF; mi costerà 20 euro ma ... vuoi mettere la soddisfazione e tutti i bei soldino che Binck dovrà versare al suo ufficio legale!
Ed infatti, avendo tu chiesto i danni, il ricorso è stato ammesso!
Ragazzi, non fate le cose alla cazzium canis, leggete bene il regolamento e la normativa ACF prima di ricorrere!
 

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