L'ennesimo massacro alle porte per merito piddino.
Faccio però notare che i super indebitati privatamente sono i nordici e quindi o questi hanno già in mente di trovare un sistema per non applicare tali regole, oppure si son tagliati i coglioni da soli.
ROMA (Reuters) - A partire dall'1 gennaio le banche dovranno applicare le nuove regole che disciplinano il caso di default di un debitore, integrandole con i nuovi, e in alcuni casi più stringenti, criteri fissati dall'Eba.
Questa nuova disciplina, assieme alle regole sulle coperture automatiche delle sofferenze, è tra i punti indicati in una lettera che Abi, Confindustria e altre associzioni d'impresa hanno inviato ai vertici Ue chiedendone la modifica per evitare che la loro applicazione possa frenare il credito nella fase di uscita dalla crisi.
** Il default scatta quando ricorre almeno uno dei seguenti due casi:
- il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un'obbligazione rilevante
- la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (unlikeliness to pay).
** Un'esposizione creditizia scaduta è rilevante quando l'arretrato supera entrambe le seguenti soglie (assoluta e relativa):
- 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta)
- uno per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa). Fino al 31 dicembre 2021, per gli intermediari finanziari che non appartengono a gruppi bancari questa soglia è 5%.
- superate entrambe le soglie inizia il conteggio dei 90 giorni di scaduto (past due), dopo di che il debitore passa in stato di default.
** Le linee di credito aperte e non utilizzate (i margini disponibili) non possono essere usate per compensare gli scaduti.
** La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti (cioè oltre la disponibilità sul conto oppure oltre il limite di fido). Le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento.
Dall'1 gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca.
** La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri previsti per la segnalazione alla Centrale Rischi, la banca dati che fornisce una fotografia d'insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. La Centrale Rischi raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro. La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato "a sofferenza".
** A seguito dell'adozione della nuova definizione di default a partire da gennaio 2021 gli intermediari che fanno parte di un gruppo bancario o finanziario devono considerare tutte le informazioni - positive e negative - a disposizione del gruppo stesso. Si parla di "sofferenza di gruppo" proprio perché la classificazione è applicata uniformemente in tutto il perimetro del gruppo bancario o finanziario. Tale requisito non era richiesto formalmente in precedenza ma era verosimilmente già attuato dalle banche appartenenti a gruppi.
** Le soglie di rilevanza non hanno, invece, alcun impatto sulla classificazione a sofferenza. Gli intermediari infatti dovranno continuare a segnalare un cliente "in sofferenza", valutando dunque la situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti, e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi.
(Stefano Bernabei, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)