Precisazioni
Carissimi Promotori,e Animatori del Forum,
sono Raffaele Romano di SGE (Studio Giuridico Economico) con sedi a Roma e Nola, Napoli.
Mi permetto di entrare nelle Vostre interessantissime discussioni per esprimerVi – anche comprendendo il tono polemico di qualcuno - il mio sincero apprezzamento!
Leggo sempre con grande interesse il Vostro Forum e con rispetto e la massima sensibilità nei Vs. confronti, mi permetto di rappresentarVi, qui di seguito, alcuni doverosi chiarimenti in merito alla posizione - in generale - degli obbligazionisti Lehman vis à vis la procedura statunitense del chapter 11. Tali chiarimenti – credetemi – sono frutto di analisi e studi approfonditi.
Ebbene, com’è noto, gli obbligazionisti di una società vantano un credito da finanziamento, nascente dalla sottoscrizione dei bonds emessi dall’emittente.
In questi mesi, si sta discutendo molto sull’atteggiamento che tali creditori devono assumere per tutelare le proprie posizioni giuridiche nell’ambito della procedura apertasi in danno della LBHI presso il Tribunale di New York e regolata dal Chapter 11 dello United States Bankruptcy Code.
Al riguardo, da più parti, viene sovente posto l’interrogativo se gli obbligazionisti devono insinuarsi nella procedura, depositando il proof of claim ovvero se si può ritenere sussistente un automatico riconoscimento dei loro crediti.
Sul punto, vanno fatte alcune precisazioni di ordine tecnico-processuale.
Com’è noto, la proceduta concorsuale del chapter 11, analogamente al nostro concordato preventivo, non si fonda sulla verifica dello stato passivo come avviene nel fallimento, bensì su un piano di ristrutturazione e di liquidazione dei debiti, che gli amministratori della LBHI dovranno presentare entro e non oltre il 13.07.2009 e su cui i creditori “ammessi” saranno chiamati ad esprimere un voto.
Fatta questa puntualizzazione, appare evidente come sia improprio parlare di ammissione automatica di un credito nell’ambito di tale procedura, che – come detto - non prevede la verifica dello stato passivo, bensì l’espressione di voto dei creditori su un piano.
Evidentemente, con questa espressione “atecnica” ma molto diffusa tra il pubblico degli investitori, ci si intende riferire all’ipotesi in cui sia stato nominato un rappresentante comune degli obbligazionisti (nel caso di specie “Identure Trustee”), il quale ha la facoltà di partecipare alla procedura in nome e per conto di tutti coloro che sono in possesso di bonds, il cui ISIN Code si identifica con quel rappresentante.
Nel caso in cui vi sia un Identure Trustee, ciò non esclude che il singolo obbligazionista possa, comunque, intervenire nella procedura perché ha interesse ad esercitare direttamente quelle prerogative e facoltà del creditore (quale il diritto di voto sul piano, la presentazione di mozioni al Giudice, il reclamo avverso provvedimenti, la discussione in udienza, etc.), che diversamente gli sarebbero personalmente negate.
Va, infatti, sottolineato che qualora queste prerogative e facoltà venissero esercitate dall’unico rappresentante, questo dovrebbe evidentemente prescindere dalle singole posizioni.
Nel caso della LBHI, spesso si fa confusione tra il diritto di credito degli obbligazionisti (che, risultando al bilancio è insopprimibile) e le prerogative e le facoltà del creditore, che possono essere esercitate solo ed esclusivamente attraverso la concreta partecipazione alle fasi procedurali, la cui legittimazione è data dal deposito del proof of claim secondo la legge americana.
Sulla base di tali osservazioni, va sottolineato, ai fini di una corretta informazione, che, a tutt’oggi, le banche intermediarie italiane non hanno comunicato agli investitori se sia stato nominato o meno un Identure Trustee e da una verifica fatta da SGE in relazione ai bonds acquistati dai propri clienti in Italia, tale figura non risulta nominata.
Infatti, tutti gli Identure Trustees già insediati nel Comitato dei Creditori, che sono stati contattati, hanno precisato che gli ISIN Codes indicati non rientravano tra i loro rappresentati.
Questa situazione di incertezza, che dovrebbe essere doverosamente chiarita dagli intermediari che hanno collocato i titoli nel nostro Paese, rende consigliabile la presentazione singola del proof of claim, essendo prossima la fissazione di un termine perentorio.
Al di fuori di tale ipotesi, non ha alcun senso parlare di ammissione automatica, tanto è vero che molti investitori italiani stanno ricevendo informazioni dalle banche che si dichiarano disponibili a sostenere le spese legali per curare la singola presentazione del proof of claim.
Né può giuridicamente sostenersi la configurabilità di un’insinuazione della singola banca ovvero dell’ABI, in mancanza di un espresso mandato (con o senza rappresentanza), che abiliti questi soggetti ad intervenire nella procedura concorsuale per conto dei clienti.
Detto tutto ciò, sono a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e nell’augurarmi le eventuali sinergie, Vi saluto molto cordialmente.
Raffaele Romano