Copio e incollo dal sito CONSOB
6. I market maker, gli specialist e i liquidity provider sono esentati dal regime di comunicazione delle posizioni nette corte?
La Delibera n. 17862 esplicitamente prevede che l’obbligo di comunicazione non si applichi all’attività posta in essere dai market maker, limitatamente all’attività posta in essere nello svolgimento della funzione.
Va peraltro ribadito che la figura di market maker non corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per ciò che concerne la limitazione ivi contenuta ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione.
Il concetto di market maker, dunque, ai soli fini degli obblighi di comunicazione delle posizioni nette corte, non è limitato all’attività effettuata sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, ma comprende altresì l’operatività "fuori mercato". Ad esempio, sono considerati market maker, ai fini della Delibera n. 17862, gli internalizzatori sistematici.
Analogamente, il regime di comunicazione non si applica agli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e agli intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider), purché l’attività sia posta in essere nello svolgimento della loro funzione nei mercati regolamentati. Rimane dunque esclusa l’operatività effettuata fuori dai mercati regolamentati.
In generale, l’esenzione per market maker, specialist e liquidity provider è stata concessa sulla base dell’analisi dei relativi contratti all’11 agosto 2011. La Consob quindi valuterà se i nuovi contratti rientrino nelle fattispecie previste dalla Delibera e quindi possano usufruire delle esenzioni ivi previste.
Si specifica che le eventuali posizioni, lunghe e/o corte, assunte nell’ambito delle suddette attività, non andranno considerate nel calcolo della posizione netta corta del soggetto giuridico di riferimento, anche qualora esse vengano svolte sotto la responsabilità di un centro decisionale comune ad altre unità di business.
10. Se un investitore deteneva, prima dell’entrata in vigore del divieto di vendite allo scoperto, una posizione corta su un future, può, in vista della scadenza dello strumento derivato, spostare la posizione su un future con scadenza successiva (c.d. roll-over)?
Si, il roll-over di contratti future è ammesso purché non comporti l’assunzione di una nuova posizione netta corta o l’incremento della posizione detenuta precedentemente. Anche per gli altri strumenti finanziari derivati in scadenza è ammesso lo spostamento delle posizioni corte nette, assunte prima dell’entrata in vigore del divieto, verso analoghi strumenti con scadenza successiva, purché tale spostamento non comporti l’assunzione di una nuova posizione netta corta o l’incremento della posizione detenuta precedentemente.
Questo sta a voler dire.
1) che consentono lo scoperto a chi azz vogliono loro e sono coloro che muovono denaro sul mercato
2) che tutti i big che avevano aperto la posizione corta prima del divieto e l'hanno mantenuta a scadenza settembre rolleranno su dicembre senza incorrere in alcun divieto.
MA VADANO A CAGARE