ferdo
Utente Senior
tornando a cose più interessanti
Il secondo giro su ISP XS2020 NON l'ho flattato
Ma avevi preso anche sui 103, o li avevi rivenduti a 103,3 ?
tornando a cose più interessanti
Il secondo giro su ISP XS2020 NON l'ho flattato
Ma avevi preso anche sui 103, o li avevi rivenduti a 103,3 ?
Ma l'emendamento Fassina, alla fine della discussione, verra presentato alla Camera ??!
"Gli obbligazionisti retail che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'Economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro zero coupon con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale.»;
Perdoni, ma è lei che sta 24h su 24... il che è anche stranuccio per uno che ha "l'azienda"....
Ma sicuramente è un bravo collega..
Qui le differenze, basta contare le righe
Professore ordinario e associato
Dopo la legge 240/2010 (parte della Riforma Gelmini)[2] la modalità di accesso ai ruoli universitari prevede, come precondizione, il conseguimento di un'idoneità nazionale, chiamata Abilitazione Scientifica Nazionale. Tale abilitazione è ottenuta attraverso una procedura nazionale di valutazione per titoli bandita annualmente, i cui criteri sono stati stabiliti dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 222 per le prime due tornate (2012 e 2013), e successivamente rivisti (D.M. n.120 del 7 giugno 2016). In linea di massima i candidati devono preventivamente superare tre valori-soglia calcolati nell'ambito del proprio settore scientifico-disciplinare (numero di monografie, di articoli, di articoli in riviste di fascia A in un determinato lasso temporale), quindi essere soggetti a valutazione da parte di una commissione di cinque docenti ordinari per ogni settore concorsuale. I cinque commissari sono nominati per sorteggio da una lista compilata tra coloro che hanno fatto domanda per farne parte. Per la stessa università non può far parte della commissione più di un professore ordinario. La commissione avvia i propri lavori prima che venga pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bando di apertura delle candidature. Successivamente vengono analizzati titoli e pubblicazioni dei candidati, quindi la commissione esprime un giudizio che motivi l'attribuzione o meno dell'abilitazione, la quale ha una durata di sei anni. Per la fascia degli associati viene richiesto un numero inferiore di pubblicazioni e di titoli rispetto alla fascia degli ordinari. Per ogni settore concorsuale sono stabiliti criteri e parametri bibliografici divisi per le rispettive fasce.
Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette annualmente con decreto ministeriale, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari. Il conseguimento dell'abilitazione consente la partecipazione alle procedure concorsuali di abilitazione indette nei sei anni successivi per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.
Con la legge Gelmini viene abolito il periodo di straordinariato e di conferma di tre anni per i professori associati e ordinari, mentre la progressione stipendiale viene rivista ogni tre anni.
I singoli Atenei bandiscono una procedura di chiamata per professore associato o per professore ordinario, secondo le seguenti modalità:
1) Concorso "aperto" (chiamata ex art. 18 comma 1 della legge 240/2010). A tale bando possono concorrere i candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (o dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210), oppure i professori rispettivamente associati o ordinari già in servizio presso altra sede.
2) Concorso "per esterni" (chiamata ex art. 18 comma 4 della legge 240/2010). A tale bando possono concorrere i candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (o dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210) che non ricoprano ruoli nell'Ateneo che bandisce il posto, o non abbiano goduto presso questo Ateneo di assegni di ricerca, contratti, o in generale che vi abbiano prestato servizio nei precedente triennio. A questo tipo di chiamata tutti gli Atenei devono riservare almeno un quinto dei posti disponibili per il reclutamento nella programmazione triennale.
3) Concorso "per interni" (chiamate ex art. 24 comma 5 e 6 della legge 240/2010). Si hanno due tipi di tale concorso:
3A) Concorso indetto per i ricercatori a tempo indeterminato "senior" (RTD-b, vedi la disciplina del Ricercatore universitario) nel terzo e ultimo anno del loro contratto, che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale; il ricercatore sarà valutato da una Commissione appositamente nominata e, previo giudizio positivo, assunto quale professore associato (art. 24 comma 5).
3B) Concorso indetto per i ricercatori a tempo indeterminato o i professori di seconda fascia già in servizio presso l'Ateneo che bandisce il posto, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per concorrere ad un posto di ruolo superiore (art. 24 comma 6). Per tali concorsi gli Atenei possono destinare sino alla metà delle risorse disponibili al reclutamento dei professori nel piano di programmazione triennale. Tuttavia tale chiamata sarà possibile solo fino al 31 dicembre 2017; dal 1º gennaio 2018 tali risorse potranno essere impiegate esclusivamente per l'ammissione in ruolo degli RDTb.
In deroga a questi tre metodi di reclutamento, è possibile esercitare attività di docenza nelle ipotesi previste dalla legge (come ad esempio per il lettori di lingua straniera, oppure la chiamata di studiosi di chiara fama).[3]
I professori devono obbligatoriamente garantire una attività annuale di almeno 1.500 ore, di cui 250 in regime di impegno a "tempo definito" (comprensive di lezioni ex cathedra, assistenza agli studenti e ai laureandi) o a "tempo pieno" (di almeno 350 ore annuali). Nel primo caso la retribuzione è minore, ma il professore ha diritto a svolgere la sua attività professionale anche in altri contesti. Tale disposizione, oltre ad andare incontro a particolari esigenze degli interessati, mira a garantire agli Atenei l'apporto di esperienze provenienti dal mondo produttivo, diminuendo il tasso di astratto accademismo. Il professore "a tempo definito" non può svolgere determinati incarichi amministrativi e di coordinamento (direzione di dipartimento universitario e inter-dipartimentali, incarichi in Consiglio di amministrazione ed in senato accademico, ricoprire il ruolo di rettore): tali incarichi sono, infatti, riservati ai soli professori di prima fascia a "tempo pieno".
A professori ordinari in pensione o per i quali siano stati accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità, le facoltà possono proporre al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di conferire il titolo di professore emerito (concesso attraverso DPR). Ai professori emeriti non sono riservate particolari prerogative accademiche.
Professore a contratto
Il professore a contratto è un esperto della materia reclutato per specifiche esigenze didattiche, scelto a seguito di selezioni pubbliche, per soli titoli, solitamente per un anno accademico, eventualmente rinnovabile. Si tratta della figura che sostituisce quella di professore incaricato.