UPDATE: B.Mps, Corte Ue respinge ricorso titolari bond Fresh
MF-DJ
ROMA (MF-DJ)--La Corte Ue ha respinto il ricorso proposto da Anthony Braesch, rappresentante di titolari di obbligazioni denominate "Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid-Fresh" 2008 e da societa'' che detengono tali obbligazioni, contro la decisione della Commissione Ue di dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato concesso dall''Italia a favore di B.Mps. I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale l''annullamento della decisione della Commissione europea, resa ai termini della fase preliminare di esame sulla base degli impegni offerti dalle autorita'' italiane. Tale decisione della Commissione aveva dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore di B.Mps. Infatti, a seguito di complesse operazioni finanziarie, in particolare l''emissione delle obbligazioni Fresh e la conclusione di contratti connessi, le autorita'' italiane avevano adottato un aiuto alla ricapitalizzazione di B.Mps per un importo di 5,4 miliardi di euro, corredati di un piano di ristrutturazione e di impegni. Il piano di ristrutturazione della banca prevedeva misure di condivisione degli oneri, tra cui l''annullamento dei contratti Fresh, a scapito dei detentori di tali obbligazioni. La compatibilita'' con il diritto dell''Unione delle misure di condivisione degli oneri che facevano parte dell''aiuto e'' stata contestata dinanzi al Tribunale da Braesch e dalle societa'' detentrici delle obbligazioni Fresh. Il Tribunale, senza statuire nel merito, ha dichiarato ricevibile il ricorso, ritenendo che l''eventuale annullamento della decisione della Commissione potesse procurare loro un beneficio, e giudicando che le misure di aiuto relative al piano di ristrutturazione li riguardassero direttamente e individualmente in quanto "interessati" e "parti interessate". La Commissione assume che il ricorso in primo grado fosse irricevibile in quanto Braesch e le altre societa'' non potevano essere qualificati come "interessati" e "parti interessate", ai sensi del diritto dell''Unione, considerato che l''aiuto di Stato non ha alcuna incidenza concreta sulla loro situazione in relazione alla concorrenza. Con la sentenza odierna, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e ha respinto il ricorso in quanto irricevibile. La Corte ricorda che le nozioni di "interessato" e di "parte interessata" sono state codificate dal legislatore dell''Unione; la seconda e'' definita come "Ogni Stato membro e ogni persona, impresa o associazione di imprese i cui interessi potrebbero essere pregiudicati dalla concessione dell''aiuto, in particolare il beneficiario dell''aiuto, le imprese concorrenti e le associazioni professionali". Nel caso di specie, Braesch e le altre societa'' non figurano tra le "parti interessate" menzionate. La questione e'' quindi se l''aiuto possa avere un impatto concreto sulla loro situazione. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che la qualita'' di "parte interessata" non presuppone un rapporto di concorrenza e non si basa necessariamente sull''esistenza di un''incidenza concreta sulla situazione del ricorrente in relazione alla concorrenza, ma sull''esistenza di un''incidenza concreta sulla sua situazione di natura piu'' ampia. Ad esempio, un''impresa che non e'' direttamente concorrente del beneficiario dell''aiuto puo'' tuttavia essere qualificata come "parte interessata", purche'' affermi che i suoi interessi possono essere pregiudicati dalla concessione di un aiuto. Nel caso di specie, i ricorrenti non pretendono di essere interessati dagli aiuti in questione in quanto contestano soltanto la conformita'' alla normativa dell''Unione di una parte delle misure di condivisione degli oneri, in particolare l''annullamento dei contratti Fresh comportanti un danno economico, tenuto conto della perdita di pagamento di cedole connesse alle obbligazioni Fresh da essi detenute. La Corte osserva che tali misure di condivisione degli oneri non derivano dalla decisione della Commissione di autorizzare l''aiuto di Stato, bensi'' unicamente da atti adottati dall''Italia nel piano di ristrutturazione di Mps. La Commissione non ha imposto all''Italia le misure di ripartizione degli oneri dei possessori di azioni e dei titoli subordinati; al contrario, ha preso atto del piano di ristrutturazione e degli impegni dell''Italia, autorizzandola ad attuarli, senza tuttavia obbligarla. L''annullamento dei contratti Fresh, che comporterebbe un danno economico sostanziale a detta dei ricorrenti, "non costituisce effetto della decisione adottata dalla Commissione al termine della fase preliminare di esame per la concessione dell''aiuto di Stato, ma deriva dalle misure adottate dall''Italia. Il fatto che tali misure, presumibilmente pregiudizievoli per un terzo, rientrino in una procedura di aiuti di Stato non conferisce necessariamente a tale terzo la qualita'' di parte interessata". La Corte conclude che e'' dinanzi al giudice nazionale che detto terzo deve contestare la legittimita'' di tali misure, trattandosi di misure puramente nazionali, che non sono state imposte dalla Commissione. I ricorrenti non sono direttamente e individualmente interessati dalla decisione della Commissione, di modo che non hanno la qualita'' di "interessati" ne'' di "parti interessate". vs
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