Obbligazioni MPS

BORSA ITALIANA - Per conto di Consob-Rinnovo del divieto alle posizioni nette corte su azioni BMPS / Extension of the ban to net short positions in BMPS shares

COMUNICATO STAMPA

Consob estende fino al 5 gennaio 2017 il divieto alleposizioni nette corte sul titolo BMPS

Il divieto da ora trova applicazione anche a diritti di opzione e obbligazioni convertibili

Le altre caratteristiche del divieto restano immutate

La Consob, con delibera n.19748 del 4 Ottobre 2016, ha deciso di estendere il divieto temporaneo alle posizioni nette corte sul titolo Banca Monte dei Paschi di Siena - BMPS (codice Isin IT0005092165), in vigore dal 7 luglio 2016.

Il divieto stato esteso per tre mesi,fino al termine della giornata del 5 gennaio 2017.

Al fine di agevolare la conduzione di possibili operazioni sul capitale, il divieto stato modificato in modo da includere i diritti di opzione, le obbligazioni convertibili e altri strumentifinanziari che danno diritto a ricevere azioni BMPS di nuova emissione.

Le altre caratteristiche del divieto restano immutate, ossia le misure restrittive si applicano alle vendite allo scoperto di azioni BMPS e alle posizioni corte in derivati su azioni BMPS e ai market maker e non si applicano a strumenti finanziari su indici finanziari. Il divieto si applica a tutti gli scambi, a prescindere da dove siano effettuati (su una sede di negoziazione italiana od estera o fuori mercato).

Il divieto è stato adottato in applicazione dell'articolo 20 del Regolamento comunitario in materia di "Short Selling", tenuto conto dell'andamento del titolo BMPS negli ultimi giorni e visto il parere positivo rilasciato dall'ESMA il 4 Ottobre 2016.
 
sono dei geni, da quando c'è lo scoperto su Mps si sono scatenati sul resto delle banche.

Ubi short al 10% del capitale

bp al 5%
 
da ieri binck offre lo short multi-day anche a noi poveri risparmiatori, buttiamoci che magari è la volta che gira !!!
 
La Sga (la bad bank del Banco di Napoli) cambia statuto in vista di Atlante 2
Il fondo Atlante 2 si avvia al primo closing (a 2-2,5 miliardi) e, nel frattempo, la Sga (la ex-bad bank del Banco di Napoli) completa la sua trasformazione finalizzata al trasferimento della sua cassa da 450 milioni di euro nel veicolo gestito da Quaestio Sgr.
È infatti in agenda il prossimo 5 ottobre, cioè domani, l’assemblea straordinaria, con la presenza del socio unico, cioè il Ministero dell’Economia, per modificare lo statuto e l’oggetto sociale. La trasformazione della Sga, collegata per statuto ancora al vecchio Banco di Napoli, è fondamentale per Atlante 2, il nuovo veicolo voluto dal Governo per intervenire nei salvataggi delle banche e nell’acquisto di portafogli di non performing loan dalle banche italiane: in particolare, nell’imminente operazione di scorporo di 27 miliardi di sofferenze lorde di Montepaschi.
La vicenda della Sga ha, in effetti, dell’incredibile. Nata appunto come «bad bank» del Banco di Napoli, ha accumulato in venti anni di silenziosa attività un vero e proprio tesoro da 450 milioni, soldi che ora sono investiti in titoli di Stato e che andranno smobilizzati per Atlante.
 
ci studiamo la paginetta...

Con circolare 3692/C del 19 settembre 2016 (cfr. contenuti correlati), il Ministero dello Sviluppo Economico (“Mise”) fornisce indicazioni sull’adozione, da parte di Consob, del cosiddetto “modello rolling” per alcune specifiche tipologie di aumenti di capitale c.d. “iperdiluitivi” e sui riflessi con riguardo agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2444, comma 1, c.c.).

Come evidenziato da Consob nel comunicato stampa del 28 aprile 2016 (cfr. contenuti correlati), per “aumenti di capitale con effetti diluitivi” si ha riguardo ad “operazioni che prevedono l’emissione di un altissimo numero di nuove azioni ad un prezzo fortemente scontato rispetto a quello di mercato”. “Più in dettaglio, il modello rolling si applicherà alle operazioni di aumento di capitale caratterizzate da un rilevante livello di diluizione e, per tale ragione, maggiormente soggette al rischio di generare significative anomalie di prezzo”. Si ricorda che il grado di diluizione viene usualmente misurato dal coefficiente K. Tale coefficiente, calcolato da Borsa Italiana, è inversamente proporzionale al grado di diluizione dell’operazione e, quindi, il massimo grado di diluizione si avrà per valori del coefficiente K prossimi allo 0. Ad esito dei lavori condotti dalla Consob, si è ritenuto opportuno individuare come iperdiluitivo un aumento in opzione che presenta un coefficiente K pari o inferiore alla soglia di 0,3.

Come è noto, (e come si riporta nel citato Comunicato Stampa e nella Circolare Mise in oggetto) siffatte operazioni portano ad una volatilità estrema dei titoli coinvolti, con forti oscillazioni che alterano il regolare meccanismo di formazione dei prezzi, generando effetti distorsivi sul mercato.

La soluzione adottata da Consob, ovvero il cosiddetto “modello rolling”, consiste quindi nell’introduzione di una finestra di consegna addizionale delle nuove azioni in ciascuna giornata del periodo d’offerta e non soltanto - come avviene oggi - una sola volta alla fine dell’operazione. In tal modo, ovvero ovviando alla scarsa disponibilità dei titoli e permettendo il riallineamento del prezzo su valori corretti, si evita l’effetto distorsivo.

Più in dettaglio, il modello rolling consiste tecnicamente nel mettere a disposizione le nuove azioni rivenienti dall’esercizio dei diritti d’opzione in ciascuna giornata del periodo d’offerta, anziché solamente alla fine dello stesso. In tal modo, si permette, nel corso del periodo d’opzione, l’attività di arbitraggio fra le azioni e i diritti d’opzione. In particolare, in presenza di un anomalo trend rialzista del prezzo delle azioni ex diritto, l’arbitraggista dovrebbe essere in grado di: (i) comprare i diritti di opzione e (ii) vendere le azioni; la vendita delle azioni permetterà dunque di riallineare il prezzo di mercato al valore teorico, risolvendo così le anomalie di prezzo.

Si noti che la soluzione della Commissione è successiva a consultazioni pubbliche sul tema, nonché alla esperienza maturata dal 2009 ad oggi. Nel documento di consultazione, Consob dichiarava infatti che “nel complesso, dal 2009 al luglio 2014, risultano conclusi 23 aumenti di capitale fortemente diluitivi, pari al 25% del totale degli aumenti a pagamento con diritto d’opzione effettuati nel medesimo periodo”. Le anomalie più rilevanti si sono verificate con riferimento ad un numero ristretto di casi, l’ultimo dei quali è l’aumento promosso da Banca Monte dei Paschi di Siena spa”.

Sennonché, nell’ambito delle consultazioni sono stati sollevati alcuni dubbi operativi, cui il Mise ha risposto con la Circolare in oggetto.

In primis, è stato sottolineato che, l’inserimento - nel corso dell’aumento di capitale - di più occasioni di consegna delle nuove azioni potrebbe portare maggiori oneri burocratici e amministrativi a carico degli emittenti. L’art. 2444 c.c. dispone infatti che: “Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito”.

Considerato che, nella prassi, gli aumenti di capitale durano almeno tre settimane, il Mise nella predetta Circolare ha dichiarato che “è possibile depositare presso il registro delle imprese un’unica attestazione di avvenuto aumento di capitale con riferimento alle azioni emesse in diversetranches nel corso del periodo di offerta. Risulta cioè sufficiente il deposito di un’unica attestazione (entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2444 c.c.) con cui l’amministratore dichiara l’ammontare del capitale sociale sottoscritto alla data dell’invio telematico al registro delle imprese”.

In relazione, poi, al collegato obbligo dell’allegazione dello statuto modificato, recante l’indicazione del nuovo capitale sociale, è stata evidenziata – sempre nell’ambito delle consultazioni ed alla luce di alcune difformità di comportamento presso i diversi uffici del registro delle imprese - l’opportunità - a fronte delle molteplici finestre di consegna delle azioni sopra descritte - di depositare un’unica versione dello statuto modificato che tenga conto dell’insieme delle azioni sottoscritte.

Trattandosi di società quotate, il Mise ha osservato infatti che, “non interessa agli uffici del registro delle imprese conoscere quante azioni siano sottoscritte, di volta in volta, dai soci durante le molteplici “finestre” di emissione delle nuove azioni”. Risulta pertanto sufficiente che l’attestazione riunisca tutte le emissioni in un unico dato aggregato, segnalando l’ammontare complessivo del capitale sottoscritto alla data dell’invio telematico. Si precisa altresì che l’unica attestazione può riguardare anche altri casi di aumento del capitale sottoscritto, conseguenti sempre a più “finestre” di emissione di nuove azioni, ad esempio quelle relative alla esecuzione in più tranches di piani di stock option o stock grant, ovvero all’esercizio di diritti inoptati offerti ai sensi dell’art. 2441 c.c.

La Circolare Mise fornisce, inoltre, alcune ulteriori precisazioni strettamente pratiche.

“L’attestazione va presentata entro trenta giorni dalla prima sottoscrizione cui la medesima si riferisce. Il modulo S2 firmato digitalmente dall’amministratore, compilato al riquadro 8, costituisce per gli uffici del registro delle imprese l’ “attestazione” prevista dall’art. 2444 c.c.. In particolare: il riquadro 8 del modulo S2 va compilato al punto C) “Esecuzione aumento capitale sottoscritto al ......” inserendo la data dell’ultima delle sottoscrizioni effettuate nel periodo. Nel modulo XX/Note, da allegare alla pratica telematica, va invece evidenziata la data della prima delle sottoscrizioni cui l’attestazione si riferisce (per consentire la verifica del rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2444, comma 1, c.c.). Circa la “data atto” (riquadro B/ESTREMI DELL’ATTO del modulo S2), si segnala infine che questa va intesa come data di invio telematico della pratica. Lo statuto aggiornato può essere depositato assieme a tale unica attestazione (valorizzando il riquadro 20, al codice 002 “Deposito statuto aggiornato”, del medesimo modulo S2)”.

Da ultimo, il Mise sottolinea che l’implementazione effettiva del modello di cui sopra è prevista per settembre 2016 e che, in presenza di aumenti di capitale iperdiluitivi (nella accezione tecnica citata sopra, quindi con riferimenti alla soglia fissata da Consob), Consob provvederà a pubblicare apposita comunicazione con cui si avvisa il mercato che lo specifico aumento di capitale sarà gestito mediante il modello rolling.
 
Mps: Carrai annuncia querela De Bortoli
Smentito annuncio sostituzione Viola con un sms
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© ANSA

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Nella giornata di oggi provvederò a presentare, a tutela della mia immagine, querela nei confronti dell'ex direttore del Corriere della Sera dottor Ferruccio de Bortoli il quale in una personale ricostruzione della vicenda MPS ha scritto che io avrei annunciato all'ex Amministratore Delegato della banca dott. Viola la sua sostituzione con un sms.
La notizia è totalmente falsa". Così, in una nota, Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti. "Provvederò a ritirare immediatamente la querela - aggiunge l'imprenditore fiorentino considerato vicino da sempre al premier Matteo Renzi - non appena il dottor De Bortoli riterrà di riconoscere il suo errore".
Ieri il Corsera aveva pubblicato una ricostruzione di Ferruccio de Bortoli sulle operazioni in corso sul salvataggio di Mps dal titolo "Un'opaca vicenda bancaria" nella quale si soffermava sul ruolo dell'americana Jp Morgan nell'operazione riferendo alcune indiscrezioni.
 

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