Eccolo qui il DL dei dementi al potere.......o forse meglio dei "furbi" al potere.
Quando qualcuno dell'opposizione si "sveglierà" ????
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».
2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra
i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato
altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita'
ovvero per motivi di salute.
E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021,
anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020
possono altresi' prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario,
specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 dicembre 2020