Ieri la Banca d'Italia ha pubblicato le nuove disposizioni in materia di "rimborso o riacquisto di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza". La procedura è un po' macchinosa, anche se in casi come l'attuale è probabile che si sbrighino.
Questo il passaggio che più ci interessa:
Rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza
La Banca d’Italia autorizza:
il rimborso/riacquisto integrale o parziale da parte della banca di strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti ibridi di patrimonia- lizzazione di propria emissione;
il rimborso/riacquisto anticipato da parte della banca di passività subordinate di propria emissione.
L’istanza deve essere presentata dopo l’adozione della delibera da parte dell’organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l’ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca, anche in relazione agli effetti dell’operazione.
Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta di rimborso/riacquisto è inviata dalla società capogruppo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.
La banca valuta attentamente i rischi legali e reputazionali che possono derivare da operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, specie quando coinvolgano clienti non professionali (cfr. art. 6, comma 2-quinquies e 2-sexies del TUF), e assicura il pieno rispetto degli obblighi previsti dall’ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti (art. 6, comma 2, del TUF) e gestione dei conflitti di interesse (art. 6, comma 2-bis, lett. l del TUF).
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a condizione che non sia pregiudicata la situazione economico-finanziaria e di adeguatezza patrimoniale della banca e del gruppo bancario. In tale ambito, la Banca d’Italia tiene conto di tutte le seguenti condizioni:
a) per effetto dell’operazione il patrimonio di vigilanza non scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d’Italia (1);
b) l’operazione non incide negativamente sulla redditività prospettica né pregiudica l’adeguatezza della posizione di liquidità.
In ogni caso la Banca d’Italia può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente. o che l’eventuale plusvalenza sia destinata ad incremento stabile della componente patrimoniale di qualità più elevata (capitale e riserve).
La banca può liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato – quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione (3). In caso di acquisito di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l’ammontare liberamente acquistabile non può comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione (4).
Le quote, a qualunque titolo detenute dalla banca, non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già
Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annul- lamento degli strumenti è soggetto all’autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota dello strumento (1).
Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristi- che effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coor- dinato.
La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.
In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell’ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione.