Sul report postato da fidw99 sul Resolution Regime
Bad bank = fallimento e chiusura del business. Certo e' un'opzione, ma nel mondo legale equivale ad una procedura fallimentare. Ma se la banca sta in piedi e vengono iniettati capitali per farla continuare, sorry ma i prospetti devono essere rispettati. E per fortuna le corti inglesi la pensano cosi'.
Insomma, Anglo Irish era la banca piu' cessa d'Europa, ma questa circostanza non ha minimamente influenzato la lettura del prospetto da parte del giudice inglese.
Personalmente giro alla larga dallespagnole traballanti (che spesso hanno prospetti retti dalla legge spagnola), ma questa sentenza mi ha dato maggior fiducia su altri emittenti.
compro un T1 con un prospetto e clausole no loss e cum, e mi trovo qualcosa di diverso ... ma stiamo a scherzare?!?!
Chi segue le questioni normative dovrebbe aver preso nota che è stata pubblicata, lo scorso mese di giugno, una proposta di direttiva europea sul delicato tema del regime di risoluzione (Directive on Recovery and Resolution of credit institutions and investment firms, o RRD)
Anche se l'attuazione di tale regime non è per l'immediato, potrebbero esserci sua applicazioni anticipate.
L'argomento dovrebbe particolarmente interessare gli "audaci" che amano investire in banche distressed.
In aggiunta, sulla questione potrebbero trovare utile soffermarsi anche gli altri perpetualisti, visto che non si esclude di arrivare a prescrivere, per ogni soggetto finanziario, addirittura un indice minimo di capitale "bail-inable": un tale indice potrebbe condizionare future operazioni sul debito bancario (operazioni di LME, etc.).
Allego qui sotto il testo della draft pubblicata dalla Commissione Europea e, per chi si accontenta del riassunto, un articolo di ottica UK.
Reports come quello postato da fidw99 sono sempre stimolanti: grazie!
E’ possibile non se ne condividano interamente le analisi. Però permettono di prendere consapevolezza di tematiche sulle quali alcuni di noi (ho quotato, non a caso, Ferdo e Zorba) a mio avviso tardano a prenderne atto.
Propongo ci si confronti sul tema “resolution”, rigorosamente sulla base dei documenti ufficiali.
1)la “bibbia” alla quale fare riferimento è questa:
“DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms ….”
Il testo completo, pubblicato lo scorso mese di giugno e già postato a suo tempo, è qui:
http://ec.europa.eu/internal_market...agement/2012_eu_framework/COM_2012_280_en.pdf
2)Si parte dalla consapevolezza che le attuali procedure di liquidazione sono inadeguate:
“Because of this systemic risk and the important economic function played by institutions, the normal insolvency procedure may not be appropriate in some cases and the absence of effective tools to manage institutions in crisis has too often required the use of public funds to restore trust in even relatively small institutions so as to prevent a domino effect of failing institutions from seriously damaging the real economy……..
…….insolvency laws are not always apt to deal efficiently with the failure of financial institutions insofar as they do not appropriately consider the need to avoid disruptions to financial stability, maintain essential services or protect depositors. In addition, insolvency proceedings are lengthy and in the case of reorganization, they require complex negotiations and agreements with creditors, with some potential detriment for the debtors and the creditors in terms of delay, costs and outcome..”
3)Si decide pertanto di creare una procedura migliorativa, detta appunto “Resolution”, così definita:
“Resolution constitutes an alternative to normal insolvency procedures and provides a means to restructure or wind down a bank that is failing and whose failure would create concerns as regards the general public interest”
Si tratta di una decisione assolutamente straordinaria:
“a bank should enter into resolution at a point very close to insolvency, i.e. when it is on the verge of failure”
4)E veniamo ora alla sostanza della questione. Quali sono i poteri della “resoltion authority”? La risposta è semplice: sono paragonabili a quelle di un sovrano assoluto, il fine essendo quello di “risolvere” un grosso problema:
“The proposal requires Member States to confer resolution powers on public administrative authorities to ensure that the objectives of the framework can be delivered in a timely manner.”
Questo punto è della massima importanza. Se non si capisce questo, non si capisce neppure quali conseguenze ne potranno derivare per tutti gli strumenti finanziari in pancia alla banca, ivi compresi i subordinati.
Ad esempio: i “diritti” degli obbligazionisti indicati negli attuali prospetti (in quelli futuri si farà un riferimento esplicito al resolution regime) cedono il passo alle esigenze della resolution. Non bisogna dimenticare che le autorità si muovono come se la banca fosse già fallita:
” In principle, a failed bank should be subject to normal insolvency procedures like any other business. However, the banking sector is different to most other business sectors insofar as it performs critical functions in the economy and is particularly vulnerable to systemic crises. Because of these features, the liquidation of a bank can have more serious consequences than the exit of other businesses from the market. This may justify recourse to special rules and procedures in the event of a banking crisis.”
Sarebbe pertanto illusorio appellarsi alle clausole del prospetto nel mezzo di un procedimento di resolution. Né servirebbe contare sul giudice inglese, visto che la direttiva varrà per l’intera Unione Europea. Forse per un prospetto di un bond indiano…
Non avrebbe senso ricordare che certe cose sono possibili solo se viene dichiarato il fallimento: “è la resolution, bellezza!”
Ricordo poi che il potere accordato all’authority arriva sino a permettere lo smembramento della banca, senza che gli azionisti abbiano diritto di aprir bocca:
“The sale of business tool enables resolution authorities to effect a sale of the institution or the whole or part of its business on commercial terms, without requiring the consent of the shareholders or complying with procedural requirements that would otherwise apply.”
In questa situazione, chi ascolterà il bondholder che vorrà protestare perché non è stata rispettata una clausola di un bond?
5)ma allora se la “resolution authority” potrà comportarsi come un sovrano assoluto, non si potranno evitare incongruenze o vere e proprie ingiustizie? Ovviamente si ritiene che l’authority operi applicando regole di equità, riassunte dal criterio “No creditor worse off”. Usando le parole della direttiva:
“The framework establishes that the losses, once identified through a valuation process (…….) are to be allocated between the shareholders and the creditors of the Institution in accordance with the hierarchy of claims established by each national insolvency regime…..
….. the resolution framework establishes certain principles for the allocation of losses that would have to be respected irrespective of what each national insolvency regime establishes. These principles are: a) that the losses should first be allocated in full to the shareholders and then to the creditors and b) that creditors of the same class might be treated differently if it is justified by reasons of public interest and in particular in order to underpin financial stability. These principles apply to all the resolution tools.”
6) timing? Il nuovo regime dovrà essere operativo dal 1 gennaio 2015 per il PONV e dal 1 gennaio 2018 per il bail-in. Le date sottintendono questo messaggio: “non ti vanno le nuove regole del gioco? Esci prima, ma non venire a lamentarti dopo”.
La direttiva dovrebbe suggerire tutta una serie di riflessioni a chi intende investire in titoli emessi da una banca europea. L’analista di JPMorgan ha tirato le sue conclusioni, a mio parere solo in parte condivisibili: su queste possiamo aprire un altro capitolo. Per il momento però ci si può fermare qui e cercare di capire se abbiamo colto il messaggio.
Qualcuno ha dedotto un quadro diverso dal mio?