Quando si esaminano le clausole di un prospetto "in compagnia" aumentano esponenzialmente le probabilità di decifrarle correttamente.
Proviamo dunque a mettere insieme i nostri neuroni: i miei hanno ragionato così:
a)optional call
Leggo alla clausola 7.1.1 che la first call date è fissata al 1° giugno 2021. La lettura del prospetto fissa dunque a quella data la prima possibile call.
Però come ricorda Peco, vi si dice anche che quella data potrebbe essere anticipata al 1° giugno 2016 se la Bd'I modificherà la propria normativa al riguardo (call possibile dopo 5 invece che dopo 10 anni).
A questo punto la domanda che mi pongo è: la Bd'I ha modificato la propria normativa dopo l'emissione di quel titolo? Non lo so. Ma forse va inteso in questo senso il messaggio che Riccio ha raccolto presso l'IR.
Se le cose stanno così, allora sarebbe vero che Intesa può richiamare, a propria scelta il bond nel 2016. La call si intende alla pari.
Non sarebbe male avere conferma dell'intero ragionamento dall'IR.
b)regulatory call
Vedo che Peco ha già riferito il contenuto della clausola 7.2 (a me sembra più pertinente la 7.2.1). Forse però non è stata presa in considerazione la definizione di Capital Disqualification Event, magari identificando l'event con il semplice avvento di una nuova normativa.
Se però andiamo a leggerci la definizione data dal prospetto a pagina 32 (purtroppo il copia-incolla non funge) io deduco che l'evento scatta inuna delle due seguenti circostanze:
1)il titolo ha perso almeno il 75% della propria eligibility. Tenuto conto delle regole del grandfathering, ciò significa arrivare sino al 2020.
2)il titolo perde da subito il 100% dell'eligibility. Non sembra il nostro caso.
Se le cose stanno così, questo significa che Intesa può far scattare la regulatory call solo a partire dal 2020.
Fabrizio, Peco e chiunque altro ha interesse a capire come funziona questo bond: dove ci sono errori in questo quadro?
Condizioni di Banca D'Italia del 2011 sui strumenti che pssono essere computati nel patrimonio di base delle banche : L’eventuale facoltà di rimborso da parte dell’emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi
5 anni dall’emissione e previa autorizzazione della Banca d’Italia;
c) eventuali incentivi al rimborso anticipato - ammissibili per i soli titoli
irredimibili - non possono essere previsti prima di 10 anni di vita del prestito;
d) il contratto: i) deve prevedere la possibilità per l’emittente di non
corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se necessario in relazione alla
propria situazione finanziaria e di solvibilità (ad esempio nel caso in cui,
nell'esercizio precedente, la banca (3) non abbia avuto utili distribuibili o non
abbia pagato dividendi agli azionisti); ii) deve prevedere il divieto di
corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli qualora per effetto di tale
pagamento o di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al disotto del
requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla
Banca d’Italia (4); iii) non deve contenere clausole che impediscano alla
Banca d'Italia di vietare la corresponsione di interessi ai detentori dei titoli in
relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell’emittente.
Riporto per comodità pagina 32 del prospetto sulla definizione "Capital Disqualification Event"
Capital Deficiency Event" si intende:
(I) un evento che si verifica a causa delle perdite subite da parte dell'Emittente, su base consolidata o base non consolidata, il rapporto capitale basato sul rischio totale (Coefficiente Patrimoniale complessivo)
dell'Emittente, su base consolidata o non consolidata, calcolato in conformità
delle leggi bancarie italiane e dei regolamenti, e sia (A) riportato nel regolamento dell'Emittente
segnalazione all'Autorità di Vigilanza Lead (attualmente Matrice dei Conti) o (B) determinato dal regolatore e comunicato all'Emittente, in entrambi i casi, scende sotto i requisiti minimi del Regolatore specificato nel Regolamento della Banca d'Italia (, al 1Ottobre 2010, pari a otto per cento); il regolatore a sua esclusiva discrezione, l'Emittente comunica che la condizione finanziaria e la solvibilità dell'emittente si sta deteriorando in modo tale che un evento specificato in (i) sia probabile che si verifichi nel breve termine;
"Evento Squalifica Capitale" indica una situazione in cui (a) il 75% o più del Committente
Ammontare delle Obbligazioni non sarebbe idoneo a qualificarsi come le risorse patrimoniali regolamentari per l'Emittente di
ai fini della sua Tier 1 Capital, salvo le quali non-qualificazione è solo a seguito di qualsiasi
limitazioni normative applicabili sulla quantità di tali capitali (cioè, limitazioni alla inclusione di strumenti non-core capital nell'ambito del Tier 1 Capital dell'Emittente) o (b) a seguito di unintervento di regolamentazione
si conferma per l'Emittente che le Obbligazioni non sarebbero ammissibili per qualificarsi come regolamentare risorse di capitale ai fini del suo Tier 1 Capital;
"Capitale squalifica Event Data di Rimborso" indica la data fissata per il rimborso dello strumento.