VACCINI E PUBBLICITA'
Si moltiplicano le iniziative delle aziende sanitarie locali/ospedaliere/territoriali, spesso in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, volte alla pubblicizzazione di "open day" dedicati alla somministrazione libera e gratuita di vaccini covid, antiinfluenzali, HPV e via dicendo.
Ora, la questione non è così pacifica. I vaccini sono medicinali con obbligo di prescrizione e con oneri a carico del SSN, precisamente le due condizioni che, in base alle norme vigenti (DLgs 24 aprile 2006, n. 219, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano), vietano la pubblicità di un medicinale presso il pubblico. L'art. 115, nel precisare questi aspetti, aggiunge anche che (comma 2) "in deroga a tale divieto il Ministero della salute può autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche". Ma, appunto, devono essere campagne promosse da aziende e ci vuole l'autorizzazione ministeriale.
Interessante anche il successivo art. 116, che recita: "la pubblicità di un medicinale presso il pubblico:
a) è realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio è evidente e il prodotto è chiaramente identificato come medicinale;
b) comprende almeno:
1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune della sostanza attiva; l'indicazione di quest'ultima non è obbligatoria se il medicinale è costituito da più sostanze attive;
2) le informazioni indispensabili per un uso corretto del medicinale;
3) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio esterno".
Nulla di tutto questo è di regola presente nelle pubblicità che promuovono i vaccini.
Infine, val la pena leggere pure l'art. 117, intitolato "Contenuti pubblicitari non consentiti", che recita così:
"1. La pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere alcun elemento che:
a) fa apparire superflui la consultazione di un medico o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;
b) induce a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati [...];
c) induce a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto;
d) induce a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; [...]
e) si rivolge esclusivamente o prevalentemente ai bambini;
f) comprende una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico;"
Ora, a me pare che tutti questi contenuti vietati siano stati e siano tuttora sempre presenti nelle pubblicità dei vaccini. Ma la cosa che trovo più sorprendente è la postilla al punto (d):
"tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'articolo 115, comma 2". Ovvero, nel caso dei vaccini si possono promuovere campagne che inducano "a ritenere che il mancato uso del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto", in linea con la malintesa idea che i vaccini vadano sempre e comunque bene, che possano fare solo bene e mai male. Fino a che questi prodotti saranno "protetti" contro ogni evidenza e senza alcuna logica come di fatto accade con l'attuale impianto normativo, non sarà mai possibile collocarli appropriatamente in un armamentario preventivo e terapeutico trasparentemente basato su evidenze verificabili a sostegno di un rapporto favorevole tra benefici e rischi.