BICAMERALISMO "IMPROPRIO" (O ASIMMETRICO)? NON IN NOME DI MORTATI (semmai dello Statuto albertino)! [/paste:font]
Per chi è a Roma, o può raggiungere Roma, sabato prossimo, con Cesare Pozzi e Vito Poli, discuteremo della Costituzione partendo da "La Costituzione nella palude". Quindi, partendo dall'€uropa per arrivare ai nostri giorni: gli effetti di desertificazione sociale, demografica e industriale, e infine "istituzionale", del "vincolo esterno".
Ci vediamo dunque, sabato, dalle ore 16,00, a via Casal Bruciato 11, a "La Cacciarella".
1. Chi segue questo blog sa che la riforma costituzionale attuale, schematizzata come "riforma del Senato" (e per un
insignificante risparmio sui "costi della politica") è in realtà,
per espressa ammissione della relazione governativa, una riforma teorizzata, progettata e "resa necessaria" per adeguarci al tipo di governance imposta dall'appartenenza all'UE e, più specificamente, all'unione monetaria.
2. Se queste finalità
principali, anzi essenziali, della riforma, specialmente in questo momento storico, siano convenienti per la democrazia e per il ritorno alla crescita in Italia, lo si può capire dallo stato crescente di malessere sociale e di
svuotamento (tipicamente neo-liberista) del processo elettorale, per di più svolto sulla base di
leggi elettorali che negano la rappresentatività del parlamento (v.qui, in specie p.3. a), e links inclusi), - e che, come tali, sono state sanzionate dalla Corte costituzionale.
Ma lo si percepisce istituzionalmente anche, e dal punto di vista economico-strutturale (cioè in un modo che non è attribuibile a una fase ciclica transitoria), a seguito dell'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, ad opera del governo Monti, proprio per
recepire con straordinaria solerzia il fiscal compact; quest'ultimo, a sua volta,
si applica de facto solo all'Italia, come abbiamo constatato nella realtà applicativa di 5 anni di richiami e rimproveri della Commissione UE.
Rammentiamo, da questo post sulle "basi" di comprensione della "
vera posta in gioco":
ADDENDUM: la propaganda mediatica dilagante, oscura il fatto, di evidenza palmare, che
i diritti fondamentali della prima Parte (artt. 1-12 Cost.), esigono che lo Stato si attivi, cioè intervenga ad attuarli con "effettività", legiferando e amministrando in senso pro-lavoristico: art.1 Cost.
E' quindi
un alibi dire che, dal punto di vista testuale, questi diritti
non vengano "toccati" dalla riforma e, in generale, dal vincolo €uropeo che si vuole costituzionalizzare: se si smantella, - per via di consolidamento fiscale assurto a valore supremo dell'ordinamento, via dell'art.81 Cost. e delle "politiche €uropee"-, ogni effettivo intervento dello Stato,
quei diritti fondamentali rimangono previsioni meramente teoriche e enfatiche. Esattamente come si cerca di affermare da qualche recente decennio di ordolibersimo €uropeo dominante.
3. Dunque, come
il vincolo dell'euro appare una camicia di forza fatta su misura per l'Italia, molto più che per qualsiasi altro Stato-membro,
così, la riforma costituzionale concepita nella filosofia di governance €uropea e fondata sul presupposto del fiscal compact e del patto di stabilità interna che impone a regioni e enti locali la più rigida austerità distruttiva del nostro territorio, si attua in pratica sempre e solo per l'Italia.
La finalità sostanziale della riforma, che passa per i
nuovi art.55 e 70 Cost., e non per l'art.117 (precedente e attualmente proposto), è dunque quella di ratificare, cristallizzandola in Costituzione, la sottomissione dei massimi organi di decisione politica, cioè le Camere elettive (il nuovo Senato tra l'altro perde questa connotazione) ad un
indirizzo politico, quello €uropeo, che non solo si forma al di fuori del territorio e della volontà del popolo italiano, ma che diviene vincolante al di là di qualsiasi esito elettorale (rendendolo per sempre irrilevante, finché fosse in vigore questa riforma della Costituzione).
Quale che sia la maggioranza per la quale gli italiani si sono illusi di votare, la nuova Costituzione ne prescinde e, con le sue espresse previsioni, vincola le Camere a votare le norme che sono deliberate in sede UEM.
Anche perché vincola le stesse Camere,
sempre di più, a essere solo un organo di ratifica delle decisioni di un governo, sì dominante sul potere legislativo, ma che diviene
il consiglio di amministrazione esecutivo di una controllata da parte della maxi-holding di Bruxelles (i cui azionisti sono le
lobbies degli oligopoli finanziari e finanziarizzati che dominano i processi decisionali UE).
4. E queste
norme europee, espropriatrici della sovranità popolare sancita dall'art.1 della Costituzione, sono quelle che
caratterizzano veramente l'azione di governo, appunto di qualsiasi governo immaginabile, intervenendo su tutto il campo dei diritti fondamentali previsti nella I Parte della Costituzione: il lavoro (artt.1, 4 e 36 Cost.), inteso come livello di occupazione e di retribuzione, vincolati a
scendere per attuare la deflazione salariale conservativa della moneta unica, il diritto alla salute (art.32 Cost.), l'istruzione pubblica (art.33), il diritto ad una previdenza dignitosa e adeguata (art.38), la stessa eguaglianza sociale e di partecipazione politica (art.3, comma 2, Cost.), che sono svuotate dal drastico deterioramento delle condizioni di lavoro e di bisogno di una popolazione
spaventosamente impoverita.
Una curiosa vulgata, però
nasconde questa
vera posta in gioco insita nella riforma costituzionale e ci racconta della (inspiegabile, dal punto di vista scientifico-economico) connessione tra abolizione del bicameralismo perfetto e ritorno allo sviluppo.
La via, parrebbe, sarebbe quella della semplificazione e accelerazione del processo legislativo che deriverebbe da un sostanziale monocameralismo (almeno per quanto riguarda la fiducia al governo, il voto sulla leggi in materia finanziaria e fiscale e tutte le principali "manovre" economiche imposte dall'€uropa).
A sostegno di questa indimostrabile affermazione, viene tra l'altro, persino chiamato in causa Costantino Mortati, a cui viene attribuito il giudizio per cui il Senato sarebbe stato un "
inutile doppione" della Camera, facendone conseguire che Mortati avrebbe predicato perciò il monocameralismo (o qualcosa che comunque assomigliasse all'attuale riforma).
5. Come si arrivi a questa diffusissima iperconvizione,
dilagante in articoli, dibattiti e convegni, può essere ricostruito in base alla catenza delle "
citazioni-estrapolazioni" che muovono da quanto sostenuto dal prof.Ceccanti, costituzionalista tra i più accesi sostenitori della riforma.
Egli
estrapola un passaggio di Mortati in un'intervista del 1973 (che, in realtà, conseguiva alla prima forma di realizzazione del regionalismo, avvenuta in Italia con una serie di decreti legislativi del 1972 e che quindi era ben spiegabile nel contesto storico dell'epoca, chiarendo il presupposto logico-istituzionale di quell'intervista).
Cita Ceccanti:
Se facciamo un ulteriore salto all’indietro riprendiamo alcune frasi importanti di uno dei più importanti padri della Costituzione, Costantino Mortati, nella nota intervista al periodico “Gli Stati del gennaio 1973: «Un’esatta valutazione della nostra Costituzione esige che si distingua la parte che si potrebbe chiamare sostanziale … dall’altra dedicata all’organizzazione dei poteri … Non mi pare contestabile che essa, nella formulazione dei principi racchiusi nella prima parte, sia riuscita particolarmente felice, tale da porla ad un livello superiore delle altre Costituzioni emanate nello stesso periodo di tempo … (mentre) volgendo lo sguardo ad auspicabili riforme costituzionali … ricordo che alla Costituente io, quale relatore della parte del progetto di Costituzione riguardante il Parlamento, fui tenace sostenitore di un’
integrazione della rappresentanza stessa che avrebbe dovuto affermarsi ponendo accanto alla Camera dei deputati un
Senato formato su base regionale … Una Camera che fosse
rappresentativa dei nuclei regionali offrirebbe il grande vantaggio di fornire quello strumento di coordinamento fra essi e lo Stato che attualmente fa difetto, e che invece si palesa essenzialmente per
conciliare le esigenze autonomistiche con quelle unitarie. Non sono da nascondere le difficoltà pratiche offerte da questo tipo di rappresentanza, ma sembra che sia in questa direzione a cui bisogna avvicinarsi per dare una ragion d’essere a una seconda Camera, che non sia, come avviene per l’attuale Senato, un inutile doppione della prima.»
Da questo passaggio, al più, si può arguire che Mortati fosse favorevole ad un Senato "regionalistico", non certo che propugnasse alcuna delle soluzioni di diminuzione del suo status deliberativo e in favore della sua
non elettività popolare diretta, propugnate oggi.
6. Per smentire che Mortati fosse un sostenitore del monocameralismo ovvero di una forma di bicameralismo fortemente asimmetrico (che egli definisce "improprio" parlando di "
deminutio", per respingerlo, pagg.470-471 delle sue "Istituzioni", v.poi), in cui il Senato fosse un organo di mero (inefficace e inefficiente) controllo, a posteriori, del lavoro legislativo essenzialmente svolto dalla sola Camera, con qualche competenza deliberativa residuale, (come in effetti dispone questa riforma), basta il senso logico del brano estrapolato e sopra riportato: Mortati non vuole degradare il Senato e lo considera un "inutile doppione" soltanto perché, nell'esercizio delle sue paritarie competenze deliberative, non risultava sufficientemente rappresentativo dei "nuclei regionali", non a caso così denominati perché allora finalmente nascenti nella forme che oggi conosciamo.
7. Ma non basta:
questo è l'intervento di Mortati in Costituente - quello in sede di Commissione dei 75, ergo il più rilevante per comprendere la sua posizione di "base" -
proprio come relatore sulle norme relative al Parlamento.
Della visione dell' "inutile doppione" non v'è traccia, precisando che la "
funzione ritardatrice" era obiettivamente assunta come un
risultato positivo di miglior ponderazione qualitativa delle leggi e che
mai, per un momento, Mortati indulge ad aperture verso il monocameralismo o verso un bicameralismo fortemente limitato, a sfavore della seconda camera, specialmente sulla legislazione finanziaria, di cui non ravvisa i presupposti storici ed istituzionali:
[Il 3 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione generale sull'organizzazione costituzionale dello Stato partendo dalla relazione dell'onorevole Mortati.
Vengono qui riportate, per questa e per le successive sedute, solo le parti relative all'articolo in esame, e più precisamente quelle riguardanti
la forma bicamerale o monocamerale; le parti riguardanti invece la composizione e le modalità di elezione del Senato vengono riportate a commento degli articoli 57, 58 e 59, mentre si rimanda alle
appendici per il testo completo delle sedute.]