che avrebbero fatto un altro rinvio ci arrivava anche un sasso francamente, quindi per cortesia non fare troppo il nostradamus, lo dico con amicizia.
EDIT: aggiungo che forse potrebbe esserci qualche notizia interessante con il decreto rilancio. ho visto qualche bozza che gira.
Alla fine del comma 501-bis previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è aggiunto il seguente periodo: “La Commissione tecnica di cui al comma 501, anche avvalendosi della società di cui al comma 501-bis, può effettuare i riscontri necessari a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 502-bis dichiarati nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tal fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate, ivi comprese quelle della sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’art. 7, commi 6 e 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, alimentata ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. L’attività posta in essere dall’Agenzia delle entrate è svolta nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.
“Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) al comma 502-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000: la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita; che dal 1o gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi; di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018. La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti. Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ex articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute. Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501”.
1. All’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « l’azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda potrà richiedere presso la banca dove fa capo l'IBAN indicato per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo d € 50.000 con addebito al FIR. Dovrà esibire: ID Codice identificativo, numero protocollo e mail di CONSAP che la domanda è stata inviata correttamente.
Al completamento dell’esame, per le domande respinte dalla Commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « All’obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso la banca dove fa capo l'IBAN indicato per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo d € 50.000 con addebito al FIR. Dovrà esibire: ID Codice identificativo, numero protocollo e mail di CONSAP che la domanda è stata inviata correttamente.
Al completamento dell’esame, per le domande respinte dalla Commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo.