Azione legale titoli Popolare di Vicenza e Veneto Banca

E intanto come purtroppo anticipatovi ennesimo rinvio dei termini nonché pubblica ammissione che il fir sia una scatola vuota.
 
Ti ringrazio per la risposta. Che tuttavia rende inevitabili, e me ne scuso, altre domande:

1)poiché i soldi sono stati stanziati per 2 anni su 3, e non c'è motivo di pensare che vengano a mancare quelli del terzo anno, essendo collegati ad uno stanziamento poliennale, è difficile pensare che si intenda mettere a bilancio quelle somme, solo per andare in avanzo di bilancio. C'è un limite allo scherno che ci si può attendere anche dal più odioso dei governi.

....oramai mi senti di dire: NO, NON C'E' LIMITE. PROPRIO NON ESISTE LIMITE.
 
Caro @fol-low IO , la vicenda ormai ha assunto toni grotteschi e se permetti trovo più vergognoso questo teatrino rispetto che l’azzeramento stesso.

La realtà è che i cari Villarosa, Maniero, Raduzzi e compagnia cantando andrebbero presi a schiaffi per la presa per i fondelli che stanno facendo a migliaia di cittadini.

Purtroppo la connivenza delle varie associazioni di turno, assieme al bieco fideismo che ha ottenebrato tanti investitori sgamati che scrivono nei forum, sono linfa vitale per questi farabutti.
 
E intanto come purtroppo anticipatovi ennesimo rinvio dei termini nonché pubblica ammissione che il fir sia una scatola vuota.

che avrebbero fatto un altro rinvio ci arrivava anche un sasso francamente, quindi per cortesia non fare troppo il nostradamus, lo dico con amicizia. ;)

EDIT: aggiungo che forse potrebbe esserci qualche notizia interessante con il decreto rilancio. ho visto qualche bozza che gira.

Alla fine del comma 501-bis previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è aggiunto il seguente periodo: “La Commissione tecnica di cui al comma 501, anche avvalendosi della società di cui al comma 501-bis, può effettuare i riscontri necessari a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 502-bis dichiarati nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tal fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate, ivi comprese quelle della sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’art. 7, commi 6 e 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, alimentata ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. L’attività posta in essere dall’Agenzia delle entrate è svolta nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

“Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) al comma 502-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000: la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita; che dal 1o gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi; di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018. La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti. Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ex articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute. Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501”.

1. All’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « l’azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda potrà richiedere presso la banca dove fa capo l'IBAN indicato per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo d € 50.000 con addebito al FIR. Dovrà esibire: ID Codice identificativo, numero protocollo e mail di CONSAP che la domanda è stata inviata correttamente.
Al completamento dell’esame, per le domande respinte dalla Commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « All’obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso la banca dove fa capo l'IBAN indicato per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo d € 50.000 con addebito al FIR. Dovrà esibire: ID Codice identificativo, numero protocollo e mail di CONSAP che la domanda è stata inviata correttamente.
Al completamento dell’esame, per le domande respinte dalla Commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo.
 
Ultima modifica:
E intanto come purtroppo anticipatovi ennesimo rinvio dei termini nonché pubblica ammissione che il fir sia una scatola vuota.

....oramai mi senti di dire: NO, NON C'E' LIMITE. PROPRIO NON ESISTE LIMITE.

Caro @fol-low IO , la vicenda ormai ha assunto toni grotteschi e se permetti trovo più vergognoso questo teatrino rispetto che l’azzeramento stesso.

La realtà è che i cari Villarosa, Maniero, Raduzzi e compagnia cantando andrebbero presi a schiaffi per la presa per i fondelli che stanno facendo a migliaia di cittadini.

Purtroppo la connivenza delle varie associazioni di turno, assieme al bieco fideismo che ha ottenebrato tanti investitori sgamati che scrivono nei forum, sono linfa vitale per questi farabutti.

Vabbè, ho cercato di instaurare un dialogo basato su elementi concreti, ma vedo che, invece di rispondere a quesiti ben precisi, si preferiscono altri tipi di voli pindarici...:(

Ho capito, tolgo il disturbo e saluto...:bye:
 
che avrebbero fatto un altro rinvio ci arrivava anche un sasso francamente, quindi per cortesia non fare troppo il nostradamus, lo dico con amicizia. ;)

EDIT: aggiungo che forse potrebbe esserci qualche notizia interessante con il decreto rilancio. ho visto qualche bozza che gira.

Alla fine del comma 501-bis previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è aggiunto il seguente periodo: “La Commissione tecnica di cui al comma 501, anche avvalendosi della società di cui al comma 501-bis, può effettuare i riscontri necessari a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 502-bis dichiarati nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tal fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate, ivi comprese quelle della sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’art. 7, commi 6 e 11, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, alimentata ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. L’attività posta in essere dall’Agenzia delle entrate è svolta nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

“Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) al comma 502-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000: la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita; che dal 1o gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'articolo 1, comma 505, della legge n. 145 del 2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi; di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 145 del 2018. La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti. Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ex articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute. Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501”.

1. All’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « l’azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda potrà richiedere presso la banca dove fa capo l'IBAN indicato per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo d € 50.000 con addebito al FIR. Dovrà esibire: ID Codice identificativo, numero protocollo e mail di CONSAP che la domanda è stata inviata correttamente.
Al completamento dell’esame, per le domande respinte dalla Commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « All’obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso la banca dove fa capo l'IBAN indicato per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo d € 50.000 con addebito al FIR. Dovrà esibire: ID Codice identificativo, numero protocollo e mail di CONSAP che la domanda è stata inviata correttamente.
Al completamento dell’esame, per le domande respinte dalla Commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo.

Quindi mi pare di capire che, alla scadenza dei termini, potremo chiedere alla nostra banca di anticipare l'indennizzo salvo buon fine di eventuali successivi controlli. A me questa pare una novità positiva. Non capisco però una cosa: il calcolo preciso dell'importo da rimborsare e da chiedere alla mia banca chi lo fa, visto che la formula non l'ha capita praticamente nessuno?
Quanto al rinvio dei termini: ormai era evidente che ci sarebbe stato, come dici tu non è che ci volesse un mago o una qualificatissima fonte per capirlo.

Edit: io però ho trovato questo:
Banche, 92mila richieste di ristori Fir Saltano anticipi e...
 
Ultima modifica:
così parrebbe fino a 50k. chiaramente è una novità positiva, per la quale bisogna attendere l'approvazione del decretone, che dovrebbe avvenire oggi stesso se non erro.

magari fosse come dice l'articolo che hai postato tu, niente acconti e niente proroghe. chi non ha fatto domanda si attacchi.
 
così parrebbe fino a 50k. chiaramente è una novità positiva, per la quale bisogna attendere l'approvazione del decretone, che dovrebbe avvenire oggi stesso se non erro.

magari fosse come dice l'articolo che hai postato tu, niente acconti e niente proroghe. chi non ha fatto domanda si attacchi.

Io ho fatto domanda ad Agosto 2019.
Non dico che si debba essere così rapidi, ma se non ce la fai in nove mesi evidentemente hai qualche problema.
Collegare un altro eventuale rinvio al problema coronavirus è assolutamente pretestuoso. Abbiamo capito tutti che sono le associazioni a volerlo, e ogni rinvio lo sbandierano pure come fosse un successo.
 
Io ho fatto domanda ad Agosto 2019.
Non dico che si debba essere così rapidi, ma se non ce la fai in nove mesi evidentemente hai qualche problema.
Collegare un altro eventuale rinvio al problema coronavirus è assolutamente pretestuoso. Abbiamo capito tutti che sono le associazioni a volerlo, e ogni rinvio lo sbandierano pure come fosse un successo.

ma certamente. a tutto c'è un limite! tutti a stracciarsi le vesti per soldi persi senza i quali si muore di fame e poi manco fanno la domanda.
 

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