Riporto il precedente post di stordis:
"A default on the existing Greek government and
government guaranteed bonds held by private sector
following the PSI (those bonds which are not exchanged
as part of the PSI) should not constitute an event of
default on the new Greek bonds or GDP warrants issued
as part of the exchange offer".
In cui si dice chiaramente che il default, ossia il rifiuto da parte dello Stato greco di onorare il vecchio debito, ossia i bond residuali dopo il PSI, non costituisce un evento creditizio e quindi default. Posto che sia vera la citazione, ci si deve porre una domanda: chi decide l'attivazione dei CDS? Forse un organo indipendente, come ad esempio la magistratura? Certamente no. Chi decide o meno di attivare i CDS è un comitato di banche, ossia l'ISDA, il cui giudizio è solo rilevante ai fini del pagamento dei CDS nell'ambito del relativo contratto. Ossia il parere dell'ISDA è condizione sufficiente ma non necessaria per dichiarare insolvibile il debitore. Ne consegue che chi in ultima analisi dovrà dichiare il fallimento della Grecia, se si rifiuta di onorare i vecchi bond, dovrà essere la magistratura non certo l'ISDA. Insomma il parere dell'ISDA è rilevante ai fini del pagamento dei CDS e quindi un suo giudizio positivo al credit event determina l'attivazione dei CDS determinando il risarcimento di chi si è assicurato, che per il debito greco dovrebbe ammontare a 70 mld di €. Una cifra enorme che scatenerebbe una tempesta finanziaria. Che si cerca in tutti i modi di evitare. Ma se l'ISDA, con ragionamenti surretizi, in conflitto d'interessi, non sancisce il credit event non significa che uno stato inadempiente non possa essere dichiarato fallito dal giudice. Insomma l'ISDA non fa parte della magistratura e non emette sentenze.