Entro le 15.00 del 6/3 la banca mi invita ad aderire all’offerta, mentre il termine fissato dal ministero delle finanze greco è l’8/3. Il 6/3, ossia lo stesso giorno fissato per la scadenza dalla mia banca, il ministero delle finanze greco con un comunicato stampa dichiara che, se non viene applica la CAC, in caso le adesioni siano superiori al 90%, gli holdout non saranno pagati perché non vi sono fondi sufficienti. Ora la banca nella sua informativa invece di essere ambigua dicendo che “se le adesioni allo Scambio saranno superiori al 90% del valore nominale dei titoli, la Grecia effettuerà lo scambio; in questo caso non è certa la sorte dei titoli non volontariamente offerte in Scambio", avrebbe dovuto dire chiaramente, seza ambiguità, ciò che nel comunicato stampa il ministero greco ha dichiarato. Perché la banca non l’ha fatto? Perché ha anticipato la scadenza al 6/3, impedendo quindi, dopo che il ministero greco lo stesso giorno il 6/3 ha dipanato l’incertezza, di consentire di rispondere alla proposta positivamente impedendo possibili conseguenze negative nei confronti del risparmiatore?
Comunque se tali erano le intenzioni del Governo greco, tale evento, ossia possibile annullamento dei bond detenuti dagli holdout, avrebbe dovuto essere riportato chiaramente nell’informativa bancaria indipendentemente dalla questione dei termini di scadenza per risponder all’offerta. Tutto ciò comporta una grave carenza informativa della banca alla luce della direttiva della Consob in proposito, riguardo all’accuratezza e tempestività dell’informativa bancaria.
Tra l’altro, in relazione all’informativa bancaria ricevuta, si evidenzia la sorte incerta dei vecchi bond non offerti nel caso l’adesione sia maggiore del 90%. Alla luce del fatto che il debitore, ossia lo Stato greco, non è formalmente fallito, tale incertezza non può che avere ragionevolmente due sbocchi: 1) il rimborso alla pari 2) la partecipazione dei bond degli holdout al taglio come per gli altri bond offerti volontariamente. La terza possibilità, ossia il loro annullamento, non può contemplarsi in quanto il debitore, lo Stato greco, non è formalmente in bancarotta ed il successo del PSI è stato posto proprio come condizione necessaria per evitare il default.