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COSTITUZIONE GRECIA
Art. 44. – 1) In circostanze eccezionali di necessità urgente ed imprevista, il Presidente della Repubblica può, su proposta del Consiglio dei ministri, emanare dei decreti con valore di legge. Tali decreti devono essere sottoposti, in virtù delle disposizioni dell’articolo 72 paragrafo 1), alla ratifica della Camera dei deputati entro i quaranta giorni che seguono la loro emanazione o entro i quaranta giorni seguenti la convocazione della Camera dei deputati. Se essi non sono sottoposti alla Camera dei deputati entro il termine suddetto, o se essi non vengono ratificati da questa entro tre mesi a partire dal giorno in cui sono stati depositati, decadono, fatti salvi gli effetti per il passato.
2) Il Presidente della Repubblica può indire con un suo decreto un referendum su gravi questioni nazionali.
3) In circostanze del tutto eccezionali il Presidente della Repubblica rivolge dei messaggi alla Nazione, che sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 72. – 1) Sono discussi e votati in assemblea plenaria i Regolamenti della Camera, i progetti e le proposte di legge concernenti l’elezione dei deputati, le materie indicate negli articoli 3, 13, 27, 28 e 36 paragrafo 1), l’esercizio e la protezione dei diritti individuali, il funzionamento dei partiti politici, la delega legislativa secondo l’articolo 43 paragrafo 4, la responsabilità ministeriale, lo stato d’assedio, la lista civile del Presidente della Repubblica e l’interpretazione
COSTITUZIONE GRECIA
Art. 44. – 1) In circostanze eccezionali di necessità urgente ed imprevista, il Presidente della Repubblica può, su proposta del Consiglio dei ministri, emanare dei decreti con valore di legge. Tali decreti devono essere sottoposti, in virtù delle disposizioni dell’articolo 72 paragrafo 1), alla ratifica della Camera dei deputati entro i quaranta giorni che seguono la loro emanazione o entro i quaranta giorni seguenti la convocazione della Camera dei deputati. Se essi non sono sottoposti alla Camera dei deputati entro il termine suddetto, o se essi non vengono ratificati da questa entro tre mesi a partire dal giorno in cui sono stati depositati, decadono, fatti salvi gli effetti per il passato.
2) Il Presidente della Repubblica può indire con un suo decreto un referendum su gravi questioni nazionali.
3) In circostanze del tutto eccezionali il Presidente della Repubblica rivolge dei messaggi alla Nazione, che sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 72. – 1) Sono discussi e votati in assemblea plenaria i Regolamenti della Camera, i progetti e le proposte di legge concernenti l’elezione dei deputati, le materie indicate negli articoli 3, 13, 27, 28 e 36 paragrafo 1), l’esercizio e la protezione dei diritti individuali, il funzionamento dei partiti politici, la delega legislativa secondo l’articolo 43 paragrafo 4, la responsabilità ministeriale, lo stato d’assedio, la lista civile del Presidente della Repubblica e l’interpretazione
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