Tutto è possibile anche farci assegnare un'isola, penso pero' sia piu' facile ottenere il rimborso totale...
l'importante è non rassegnarci a questo furto che piano piano stanno tentando di farci credere che sia tutto normale perdere questi soldi...io me li sono sudati con tanti anni di sacrifici e certo non mi rassegno a questa classe politica di incompetenti truffaldini![/QUOTE]
in effetti mi trovo totalmente d'accordo Brisico e l'importante sarebbe cominciare noi mettendoci in contrapposizione alle banche facendo obiezioni mirate,però bisogna essere decisi e risoluti e andare avanti senza aver paura con grande freddezza e professionalità!non c'è bisogno di paragoni o previsioni su stati o banche che non hanno soldi o altro!i soldi li hanno e basta

.

anche per esempi come il caso Parmalat e Cirio citato precedentemente;la cosa avrebbe avuto risvolti più positivi e addirittura hanno fatto investire più possibile al retail della zona e le banche erano informate su tutto nonostante molti(ex dipendenti ignari e cittadini)abbiano perso tutto.

le cause si fanno vs le banche che a loro volta per grado di importanza vanno di pari passo e sono d'accordo coi governi e società internazionali o lobby finanziarie:Y.mi limito a questo perchè il discorso sarebbe da completare con recensioni e commenti lunghissimi,buon giorno
i gestori o distributori di questi bond e dobe noi li possiamo acquistare sono 2/3 (TLX,EUROMOT e o vari internalizzatori di ognuna banca o SIM che sia che teniamo rapporto). detto questo la regola del principio di negoziazione da parte degli intermediri finanziari è questa:
Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs.vo 17.9.2007, n. 164 di recepimento della direttiva MIFID i doveri degli intermediari sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli esistenti vigente il vecchio regolamento intermediari (regolamento CONSOB 1.7.1998, n. 11522).
Il nuovo art. 21 del T.U. sulla finanza rinforza la formula generica secondo cui l’intermediario deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità del mercati”. Esso testualmente non prevede più che l’intermediario debba informarsi sulla rischiosità dei prodotti finanziari e sul profilo del cliente, né che debba rispettare il principio di adeguatezza, ma, al di là della forma, i contenuti dei doveri di comportamento degli intermediari debbono considerarsi invariati.
Infatti per potersi veramente comportare con diligenza per salvaguardare l’interesse dei clienti è necessario conoscere bene il profilo di rischio dei clienti e la rischiosità del prodotti e tali informazioni debbono essere finalizzare a negoziare prodotti finanziari che siano adeguati alle esigenze del cliente (o appropriati, come si esprime la nuova normativa con riferimento ai servizi di negoziazione di strumenti finanziari).
Inoltre quanto non più testualmente previsto dalla normativa primaria ed in particolare dall’art. 21 del T.U. finanza è oggi dettagliatamente disciplinato dal nuovo regolamento intermediari (regolamento CONSOB 29.10.2007, n. 16190) che è ora più preciso e severo nel sancire il dovere dell’intermediario di informarsi e di informare con chiarezza, sorvegliando l’appropriatezza dell’investimento.
Continua quindi a valere la regola della cosiddetta la know your customer rule (artt. 39 e 41 del regolamento CONSOB 16190/2007), secondo cui l'intermediario è obbligato, prima di stipulare il contratto di investimento, ad acquisire tutte le informazioni necessarie a conoscere l'esperienza del cliente in materia di investimenti, la sua propensione al rischio, a consegnargli il documento-tipo sui rischi generali degli investimenti e ad informarlo nello specifico sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario prescelto (art. 31 del regolamento 16190/2007);
buona Domenica