Idee e grafici. - Cap. 1 (1 Viewer)

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emacoach

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Attenzione!! Se non ho capito male oltre al punto 9, da voi riportato, bisogna leggere il punto 12:

12. Quali differenze vi sono fra il divieto di vendite allo scoperto "nude" e il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte?
Il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte è entrato in vigore il 12 agosto 2011 e durerà fino al 15 gennaio 2012 (salvo eventuali proroghe). Tale divieto trova applicazione a tutte le azioni italiane del comparto finanziario. Il divieto prevede, in sostanza, che non si possa scommettere sul ribasso delle azioni del comparto finanziario, a prescindere dalla "forma tecnica" (cioè, dallo strumento finanziario) impiegato. Sono pertanto inclusi nel calcolo della posizione netta corta anche gli strumenti finanziari derivati e gli altri strumenti finanziari (ad es. ETF, obbligazioni convertibili) che siano collegati alle azioni del comparto finanziario, nonché gli indici che contengono dette azioni (ad es. l’indice FTSEMIB). Viceversa, non rilevano, ai fini del calcolo della posizione netta corta, il prestito titoli e i pronti contro termine. E’ ammessa una deroga per le operazioni di copertura. Si rimanda alle FAQ per ulteriori approfondimenti (FAQ della Delibera n. 17902).
Il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" entrerà in vigore il 1° dicembre 2011 e non prevede una scadenza pre-determinata. Tale divieto trova applicazione a tutte le azioni italiane (a prescindere dal comparto) e prevede che, prima di vendere allo scoperto dette azioni, l’investitore debba averne la disponibilità (ad es. tramite il prestito titoli). Il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" non trova applicazione agli strumenti finanziari derivati o agli indici.

:ciao: in particolare a MAYA bentornata :up:

l'ultima riga...quindi si shorta i derivati del FIB :-?

boooooooooooo
 
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