Obbligazioni MPS (4 lettori)

russiabond

Il mito, la leggenda.
By moorecat...

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Trading Stern

Nuovo forumer
apro il Passkey di MPS e vedo questo messaggio in data 27 gennaio.
In rosso la parte che mi lascia in dubbio....cosa ne pensate?



OBBLIGAZIONI SUBORDINATE EMESSE O GARANTITE DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Nella visualizzazione della Situazione del Portafoglio, al momento non viene valorizzato il “Prezzo Mercato” per le obbligazioni subordinate emesse o garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena. Il campo relativo al prezzo di tali strumenti finanziari presenta il simbolo “-“, da intendersi come “prezzo di mercato NON DISPONIBILE”.


Ciò in considerazione:

(i) dell’indisponibilità di prezzi attendibili per le obbligazioni in questione, conseguente alla temporanea sospensione dalle negoziazioni nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi di internalizzazione sistematica, decisa dalle Autorità di Vigilanza a partire dal 23.12.2016;
(ii) dell’assoggettamento di tali obbligazioni alle misure di cui al Decreto Legge n. 237 del 23.12.2016. Si ricorda al riguardo, in particolare, che:

  • il Decreto Legge n. 237 del 23.12.2016 – “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, ai fini della conversione in azioni delle obbligazioni in questione attribuisce alle medesime uno specifico valore economico reale, ossia il 100% del valore nominale ai titoli TIER II, il 75% del valore nominale ai titoli TIER I ed il 18% al titolo FRESH;
  • il prezzo di mercato degli strumenti finanziari derivanti dalla conversione potrebbe non coincidere col valore di conversione stabilito dal Decreto e quindi potrebbe essere anche sensibilmente inferiore a quest’ultimo;
  • il completamento della ricapitalizzazione di Banca Monte dei Paschi di Siena disciplinata dal citato Decreto Legge n. 237 del 23.12.2016 è comunque subordinata all’approvazione delle competenti Autorità Europee.
 

angy2008

Forumer storico
non è una novità, è ovvio che il mercato darà un prezzo differente da quello di conversione, la differenza sarà tanta o poca a seconda di come la banca si rimetterà in piedi e di quanti convertiti metteranno sul mercato le loro azioni appena disponibili
 

Trading Stern

Nuovo forumer
non è una novità, è ovvio che il mercato darà un prezzo differente da quello di conversione, la differenza sarà tanta o poca a seconda di come la banca si rimetterà in piedi e di quanti convertiti metteranno sul mercato le loro azioni appena disponibili

ah ok in quel senso ha senso.
Ovvio che appena convertiti i SUB in azioni il prezzo sale e scende, ma pensavo intedessero che anche la conversione per il Tier 2 potrebbe essere diversa dal 100 gia promesso.
 

Fabrib

Forumer storico
Utente Caligola, da altro Forum:
leggo oggi che la commissione del Senato sarebbe orientata a dare un parere positivo perchè passino gli emendamenti, con le conversioni in azione non riferite al valore nominale ma al pmc!! benissimo, se si riteine che sia giusto, ma come la mettiamo con chi ha acquistato in vigenza del decreto sul cd bail, convertito in legge, in che recita quanto segue ? e non distingue sul pmc ma sul grado di subordinazione) Sai quante cause , perchè questo è cambiare le regole del gioco!
Trattamento degli azionisti e dei creditori

1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo determinato ai sensi
dell'articolo 51 secondo l'ordine di seguito indicato:
a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate
dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II:
i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non
computate nel capitale regolamentare, nonche' dagli altri strumenti
finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con
conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e
patrimoniali;
ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di
classe 1, anche per la parte non computata nel capitale
regolamentare;
iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la
parte non computata nel capitale regolamentare;
iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di
classe 2;
v) il valore nominale delle restanti passivita' ammissibili;
b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in
tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di
classe 1;
c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di
classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
nel capitale primario di classe 1;
d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti
subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe
1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili
nel capitale primario di classe 1;
e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti
passivita' ammissibili sono convertite in azioni computabili nel
capitale primario di classe 1.
2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte:
a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i
creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria,
proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti
finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede
concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo
quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2;
b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli
strumenti, degli elementi o delle passivita' ammissibili di cui al
comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che
riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato
nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti
per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga
procedura concorsuale applicabile;
c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o
dei crediti, al netto dell'eventuale compensazionetra crediti e
debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti valere da una
delle parti prima dell'avvio della risoluzione; resta ferma
l'applicazione degli articoli 54 e 91;
d) in caso di passivita' contestate, sull'ammontare riconosciuto
dall'ente sottoposto a risoluzione; definita la contestazione, il
bail-in e' esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle
passivita' nei confronti delle quali e' stato attuato il bail-in e'
ripristinato per la differenza.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche nei confronti
dei titolari di azioni o di altre partecipazioni, emesse o
attribuite:
a) in virtu' della conversione di titoli di debito in azioni o
altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei
medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o
simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione;
b) in virtu' della conversione degli strumenti di capitale in
azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo
II.
4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1, lettera a),
punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), e' ridotto
o convertito, secondo l'ordine indicato nel comma 1, il valore
nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole - non
ancora attivate - in base alle quali il loro valore nominale e'
ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al
verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla
solvibilita' o al livello dei fondi propri dell'ente sottoposto a
risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento e' stato ridotto,
ma non azzerato, per effetto di una clausola di cui al presente
comma, l'ammontare residuo e' soggetto all'applicazione del bail-in.
5. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto
definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto
salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli
azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per
quelli gia' maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del
danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione.
6. In caso di conversione, il numero di azioni da attribuire ai
titolari di strumenti di capitale e' determinato secondo quanto
previsto dall'articolo 55.
7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di bail-in,
il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei
condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque
titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto
di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti dell'ente
sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di cui esso
fa parte e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a
seguito del bail-in.

Utente Niborg, da altro Forum:
si riferisce unicamente a titoli in possesso degli azionisti che non sono controparti qualificate né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che li abbiano sottoscritti sul mercato primario. Per la conversione delle stesse passività in possesso di altri soggetti si fa riferimento al prezzo di sottoscrizione o di acquisto».
Parla di controparti qualificate o professionali
 

hommequipleure

Nuovo forumer
Utente Caligola, da altro Forum:
leggo oggi che la commissione del Senato sarebbe orientata a dare un parere positivo perchè passino gli emendamenti, con le conversioni in azione non riferite al valore nominale ma al pmc!! benissimo, se si riteine che sia giusto, ma come la mettiamo con chi ha acquistato in vigenza del decreto sul cd bail, convertito in legge, in che recita quanto segue ? e non distingue sul pmc ma sul grado di subordinazione) Sai quante cause , perchè questo è cambiare le regole del gioco!
Trattamento degli azionisti e dei creditori

1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo determinato ai sensi
dell'articolo 51 secondo l'ordine di seguito indicato:
a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate
dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II:
i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non
computate nel capitale regolamentare, nonche' dagli altri strumenti
finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con
conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e
patrimoniali;
ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di
classe 1, anche per la parte non computata nel capitale
regolamentare;
iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la
parte non computata nel capitale regolamentare;
iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di
classe 2;
v) il valore nominale delle restanti passivita' ammissibili;
b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in
tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di
classe 1;
c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di
classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
nel capitale primario di classe 1;
d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti
subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe
1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili
nel capitale primario di classe 1;
e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti
passivita' ammissibili sono convertite in azioni computabili nel
capitale primario di classe 1.
2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte:
a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i
creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria,
proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti
finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede
concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo
quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2;
b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli
strumenti, degli elementi o delle passivita' ammissibili di cui al
comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che
riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato
nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti
per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga
procedura concorsuale applicabile;
c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o
dei crediti, al netto dell'eventuale compensazionetra crediti e
debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti valere da una
delle parti prima dell'avvio della risoluzione; resta ferma
l'applicazione degli articoli 54 e 91;
d) in caso di passivita' contestate, sull'ammontare riconosciuto
dall'ente sottoposto a risoluzione; definita la contestazione, il
bail-in e' esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle
passivita' nei confronti delle quali e' stato attuato il bail-in e'
ripristinato per la differenza.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche nei confronti
dei titolari di azioni o di altre partecipazioni, emesse o
attribuite:
a) in virtu' della conversione di titoli di debito in azioni o
altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei
medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o
simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione;
b) in virtu' della conversione degli strumenti di capitale in
azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo
II.
4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1, lettera a),
punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), e' ridotto
o convertito, secondo l'ordine indicato nel comma 1, il valore
nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole - non
ancora attivate - in base alle quali il loro valore nominale e'
ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al
verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla
solvibilita' o al livello dei fondi propri dell'ente sottoposto a
risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento e' stato ridotto,
ma non azzerato, per effetto di una clausola di cui al presente
comma, l'ammontare residuo e' soggetto all'applicazione del bail-in.
5. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto
definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto
salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli
azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per
quelli gia' maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del
danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione.
6. In caso di conversione, il numero di azioni da attribuire ai
titolari di strumenti di capitale e' determinato secondo quanto
previsto dall'articolo 55.
7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di bail-in,
il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei
condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque
titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto
di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti dell'ente
sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di cui esso
fa parte e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a
seguito del bail-in.

Utente Niborg, da altro Forum:
si riferisce unicamente a titoli in possesso degli azionisti che non sono controparti qualificate né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che li abbiano sottoscritti sul mercato primario. Per la conversione delle stesse passività in possesso di altri soggetti si fa riferimento al prezzo di sottoscrizione o di acquisto».
Parla di controparti qualificate o professionali


Purtroppo questi ignoranti hanno scritto nell'emendamento 31 bis che soltanto per i retail che hanno acquistato sul mercato primario (come ti ho grassettato) varrà 100 come conversione in azioni, in spregio alla normativa del burden sharing, che dice che nessun creditore può ricevere meno di quel che otterrebbe da liquidazione dell'ente, il che implica 100 per gli lt2, oltre a contravvenire a qualsiasi normativa sulla cessione del creditoper il codice civile. Inutile aggiungere il delirio delle conseguenze: T1 esclusi da tale dettato, quindi premiati più dei T2. Cause a non finire. Speriamo non passi.
 

darkog

In Hoc Signo Vince..
Purtroppo questi ignoranti hanno scritto nell'emendamento 31 bis che soltanto per i retail che hanno acquistato sul mercato primario (come ti ho grassettato) varrà 100 come conversione in azioni, in spregio alla normativa del burden sharing, che dice che nessun creditore può ricevere meno di quel che otterrebbe da liquidazione dell'ente, il che implica 100 per gli lt2, oltre a contravvenire a qualsiasi normativa sulla cessione del creditoper il codice civile. Inutile aggiungere il delirio delle conseguenze: T1 esclusi da tale dettato, quindi premiati più dei T2. Cause a non finire. Speriamo non passi.

Messa così.. Spererei quasi passasse.. Impossibile non vincere causa.
E li poi altro che azioni..
 

locco68

violaforever
se passa via alle cause collettive...........in campagna elettorale gli merita?
non eclatanti come Etruria....ma rispetto a chi a Natale ha promesso massima tutela ai risparmiatori come lo giustificherebbe il ministro Padoan?
 
Ultima modifica:

locco68

violaforever
stile Etruria in campagna elettorale.......e Padoan che a Natale ha promesso massima tutela per i risparmiatori? cosa racconterebbe in tv prima del voto?
 

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