Relativamente al modo in cui il tutto si realizza , secondo l'articolo 18:
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Articolo 18 (Realizzazione dell’intervento)
L’articolo 18 disciplina le modalità concrete di realizzazione dell’intervento statale per la ricapitalizzazione precauzionale degli enti creditizi. Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato. Ad esito positivo della valutazione della Commissione, le norme affidano a un provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di burden sharing, nonché l'aumento di capitale degli istituti interessati e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del MEF. L’adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all’assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all’assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell’ambito della risoluzione delle crisi bancarie ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto.
In particolare, (comma 1), a seguito della comunicazione da parte dell'Autorità competente (ex articolo 16), il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.
Occorre poi (comma 2) una positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo UE in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria. Ad esito della decisione positiva si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri del salvataggio con azionisti e obbligazionisti (cd. misure di burden sharing), conformemente a quanto previsto dalle norme in esame (in particolare, dall'articolo 22 del provvedimento, per cui si veda infra).
Dal registro degli aiuti di Stato risulta che la Commissione europea avrebbe autorizzato le misure richieste dal Governo italiano, ma i termini dell'autorizzazione non sono ancora stati resi pubblici.
Inoltre (comma 3) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone:
ARTICOLO 18
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a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche alle regole (articolo 2441 del codice civile) che impongono di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni, e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;
b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive;
c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.
La relazione illustrativa chiarisce che tale previsione, da attivare solo nei casi in cui non vi abbia già provveduto l'emittente, consente al MEF di disporre d'imperio l'aumento di capitale, permettendo di evitare un passaggio assembleare che potrebbe dilatare eccessivamente i tempi del procedimento. Il Governo ha ritenuto applicabile nel contesto del decreto-legge il principio desumibile dall'articolo 123 della BRRD, che disapplica la direttiva 2012/30/UE (che, tra l'altro, richiede per gli aumenti di capitale la delibera assembleare assunta con quorum rafforzati), dato che la misura di supporto pubblico è giustificata, in coerenza con la disciplina degli aiuti di Stato, solo in quanto volta a evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria.
Allo scopo di assumere le determinazioni relative alle misure di burden sharing (comma 4), su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, la banca o la società capogruppo trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso di specifici requisiti di indipendenza (previsti dall'articolo 15, comma 3) del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'allegato al presente provvedimento, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati che saranno oggetto di conversione (di cui all'articolo 22, comma 2). Ove la banca sia quotata, deve essere indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal Ministero, avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto che dispone le misure di burden sharing.
Il comma 5 subordina l’adozione dei provvedimenti (indicati ai commi 2 e 3) di sottoscrizione ed acquisto delle azioni e di adozione delle misure di burden sharing all’assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all’assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell’ambito della risoluzione delle crisi bancarie ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto.
ARTICOLO 18
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Più precisamente, i provvedimenti predetti possono essere adottati alle seguenti condizioni:
a) la banca o la capogruppo non si trovano in dissesto o a rischio di dissesto (ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o dell'articolo 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014);
b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione di azioni, partecipazioni ed altri strumenti di capitale, secondo quanto disposto dal Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, né quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.
Il richiamato Capo II contiene la disciplina della conversione / riduzione forzosa di azioni, partecipazioni e strumenti di capitale emessi da un istituto creditizio, che può essere avviata:
a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, ove ricorrano i presupposti di legge (articolo 20, comma 1, lettera a) del medesimo d.Lgs.), ovvero quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto;
b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa è disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.
L’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento UE 806 del 2014 consente al Comitato di risoluzione di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale degli enti creditizi, in presenza di specifiche condizioni :
a) è stato accertato che le condizioni per la risoluzione sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;
b) l'entità non è più economicamente sostenibile se gli strumenti pertinenti di capitale non vengono svalutati o convertiti in azioni;
c) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
d) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
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e) l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, salvo le specifiche forme di sostegno che non danno luogo a risoluzione.
La valutazione delle condizioni di cui alle lettere a), c) e d) è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione.
Tali situazioni e presupposti si assumono non sussistenti (comma 6) quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorità competente.
I provvedimenti secondari (comma 7) di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Si dispone infine (comma 8) che il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedano ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'emittente interessato. Si applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile, ai sensi del quale il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma di legge.
L'adeguamento dello statuto dell'intermediario per riflettere la nuova composizione del capitale sociale deve essere curato dal consiglio di amministrazione nel modello tradizionale o da quello di gestione nel modello duale: a tale fine viene richiamato l'articolo 2443, terzo comma, del codice civile in materia di modifiche allo statuto delegate dall'assemblea. "
E l'articolo 18 come approvato nella stesura definitiva:
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Art. 18
Realizzazione dell'intervento
1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte
dell'Autorita' competente, il Piano e le sue eventuali successive
variazioni sono notificati alla Commissione europea.
2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea
sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle
misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi
finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della
Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di
ripartizione degli oneri in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 22.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi':
a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a
servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero,
derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso
non sia stato deliberato dall'Emittente;
b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonche' ogni altro
elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o
dell'acquisto, comprese le fasi successive;
c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.
4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta
del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette
al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una
valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall'articolo 15, comma 3, del valore delle
azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'allegato, il
prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e
prestiti indicati all'articolo 22, comma 2; se la banca e' quotata e'
indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie
dell'Emittente nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal
Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del
decreto di cui al comma 2.
5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se:
a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui
all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'articolo 18,
paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; e
b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione
ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, ne' quelli previsti dall'articolo 21,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.
6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono
non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso
dell'Autorita' competente.
7. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti e sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione
provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si
applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.
In tutte le norme si parla soltanto di "CONVERSIONE" degli strumenti di debito della banca (crediti subordinati), perchè la Banca è stata dichiarata solvibile e non si trova nella seguente situazione:
Art. 17
decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Presupposti comuni alla risoluzione
e alle altre procedure di gestione delle crisi
1. Una banca e' sottoposta a una delle misure indicate all'articolo
20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto
previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative
che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in
tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o piu' soggetti privati o
di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che
puo' includere misure di intervento precoce o l'amministrazione
straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.
2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in
una o piu' delle seguenti situazioni:
a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o violazioni di
disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano
l'attivita' della banca di gravita' tale che giustificherebbero la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravita', tali
da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo
significativo del patrimonio;
c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita';
d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle situazioni
indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo
futuro;
f) e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico
straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
18.
3. Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche
se non sono state precedentemente adottate misure di intervento
precoce o l'amministrazione straordinaria.
Infatti alle venete è stata revocata la licenza bancaria.
Credo che quelli che scrivono gli articoli di giornale non leggono ciò su cui scrivono, come per tante altre cose non sono bene informati, perchè costa tempo e fatica .