Obbligazioni MPS (3 lettori)

capt.harlock

MENA IL CAMMELLO FAN CLUB
ah tu dici che faceva riferimento al TRATTAMENTO FISCALE.
se fosse doveva dirlo e poi spiegare che al posto dei bond subordinati verranno caricate le azioni date in conversione.
CIOE' NESSUN AZZERAMENTO

---------------------i

Nelle correzioni al decreto Non c'e' alcun riferimento al TRATTAMENTO FISCALE, la possibilita' di azzerare e assegnare azioni, qualora venisse attivata, ha tutta un' altra finalita' , di certo non quella fiscale

il vizietto di non leggere i documenti e scrivere " a sensazione" o per sentito-dire non ti e' ancora passato
 
titolo ed articolo inaccettabili che dimostrano assoluta NON conoscenza del caso MPS e del BS

mi chiedo perchè IO pubblichi immondizia di questa tipo prodotta dal Galbusera

tra l'altro IO aveva già pubblicato 1 articolo di Timpone successivamente corretto da 1 intervento scritto dello STUDIO DI RELLA TOMASI DI LAMPEDUSA

mi fido della tua competente valutazione e spero tanto sia così; oggi però su plus24 del sole24ore mi danno un altra mazzata sulle ...... a pag.6 pubblicano uno specchietto con i bond azzerati tra cui il mio di MPS. O che sono io che faccio confusione, o che quelli di plus24 hanno la memoria corta in quanto in gennaio scrivevano che ci sarebbe stata conversione per tutti (ho tenuto copia del giornale)
 

sassipaolo

Chesenso's way
mi fido della tua competente valutazione e spero tanto sia così; oggi però su plus24 del sole24ore mi danno un altra mazzata sulle ...... a pag.6 pubblicano uno specchietto con i bond azzerati tra cui il mio di MPS. O che sono io che faccio confusione, o che quelli di plus24 hanno la memoria corta in quanto in gennaio scrivevano che ci sarebbe stata conversione per tutti (ho tenuto copia del giornale)

NESSUN AZZERAMENTO, stai sereno , se hanno scritto AZZERAMENTO denunciali.

LEGGITI COME FUNZIONA LA CONVERSIONE NEL BS in questo post 645 che ha scritto PROTRADER stamattina sul FOL

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acinorev

Forumer attivo
Questo è ciò che è scritto nell'atto senato 2629 relativamente all'articolo 19 del D.L. 237/2016:

"
Articolo 19 (Caratteristiche delle azioni)
L’articolo 19 disciplina la procedura di sottoscrizione delle azioni.
L'intervento di ricapitalizzazione è realizzato mediante la sottoscrizione, da parte del MEF, di azioni ordinarie fornite di diritto di voto pieno computabili come Common Equity Tier 1. Si consente al MEF di sottoscrivere non solo azioni di nuova emissione, ma anche azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di burden sharing (ovvero le misure di riparto degli oneri del salvataggio con azionisti e obbligazionisti), nell'ambito di transazioni tra l'emittente e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, purché tali soggetti non siano controparti qualificate, al fine di prevenire o comporre una controversia legata al collocamento o alla negoziazione da parte dell'emittente degli strumenti finanziari a cui siano state applicate le misure di burden sharing.
La banca interessata propone agli investitori al dettaglio una transazione, limitatamente agli strumenti per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto, e salvo che siano stati acquistati da una controparte qualificata o da un investitore professionale diverso dalla banca o società del suo gruppo e senza avvalersi di servizi o attività d'investimento prestate dalla banca o società del suo gruppo.
Secondo le definizioni derivanti dagli accordi di Basilea e dalle norme UE che hanno sostanzialmente recepito tali accordi, il Tier 1 capital è il patrimonio di base o di qualità primaria. Ad esso concorrono sostanzialmente il capitale versato, le riserve (compreso il sovrapprezzo azioni) e utili non distribuiti. Il Common Equity Tier 1 è un parametro che misura la solidità di una banca o istituto di credito e si ottiene mettendo in rapporto il capitale a disposizione della banca e le sue attività ponderate per il rischio. Tale rapporto consente di valutare quali ordini di grandezza sono coinvolti nel bilanciamento tra mezzi propri di qualità primaria (Tier 1 capital) e impieghi (attività della banca) ponderati per il rischio.
In particolare, ai sensi del comma 1, il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione; le azioni emesse dalla banca o dalla capogruppo per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite.
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Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto col quale si dispone la ripartizione degli oneri (previsto dall'articolo 18, comma 2), il Ministero, in caso di transazione tra l’istituto di credito - o una società del gruppo - e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle predette misure di ripartizione degli oneri (di cui all'articolo 22, comma 2), può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, a specifiche condizioni che devono ricorrere cumulativamente:
a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate (definite come tali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico Finanziario – TUF) o clienti professionali (ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo TUF) diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo.
In estrema sintesi, il TUF definisce controparti qualificate: le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi, le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento (di cui all’articolo 18 del testo unico bancario), gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci; le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, a specifiche condizioni; le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d’Italia; le corrispondenti le categorie di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione europea.
I clienti professionali pubblici e privati (nonché i soggetti che possono essere trattati analogamente) sono rispettivamente identificati dalla Consob e dal MEF.
b) gli azionisti non sono controparti qualificate né clienti professionali (ai sensi delle menzionate norme del TUF);
c) la transazione prevede che l’emittente acquisti dagli azionisti, in nome e per conto del Ministero, le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, e che questi ricevano dall'emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo
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gruppo. Il valore nominale delle obbligazioni ricevute è pari al prezzo corrisposto dal Ministero, ai sensi della successiva lettera d). Si dispone che tali obbligazioni abbiano durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione, nonché un rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente aventi analoghe caratteristiche, come rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di burden sharing e quella di acquisto delle azioni ai sensi delle norme in esame;
d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è indicato dalla legge (al comma 4) ed è corrisposto all'emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti;
e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi delle norme in commento.
Ai sensi del comma 3, le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero devono rispettare le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013, ossia sono incluse nel capitale primario di classe 1 (CET 1 menzionato all’inizio).
Tale articolo consente alle autorità competenti, in situazioni di emergenza, di autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano solo alcuni requisiti per esservi inclusi, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti di capitale sono emessi prima del 1 gennaio 2014;
b) gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione;
c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;
d) gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
e) gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite;
f) nell'eventualità di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di primo rango;
g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
h) l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione preliminare e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa spiegazione".
 

apaci2

Ad bestias
NESSUN AZZERAMENTO, stai sereno , se hanno scritto AZZERAMENTO denunciali.

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Questo è un loop al TOP sassipaolo => protrader andata e ritorno

Effettivamente questo articolo
https://www.investireoggi.it/obbligazioni/banca-mps-azioni-bond-subordinati-verso-lazzeramento/
contiene errori di ogni tipo.

Sottopongo al buon Galbusera la seguente legge della repubblica nel caso avesse voglia di capire e farsi una cultura in proposito pro futuro:
Gazzetta Ufficiale
 

acinorev

Forumer attivo
E relativamente all'articolo 22, sull'appliaczione del Burden Sharing:

"
Articolo 22 (Ripartizione degli oneri fra azionisti e creditori)
L'articolo 22 disciplina le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cd. burden sharing).
Si chiarisce che la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici. Sono poi specificamente individuate le passività assoggettabili alla conversione, da effettuarsi nell’ordine indicato ex lege.
Le norme stabiliscono tra l’altro: le regole relative all’inefficacia delle garanzie rilasciate sugli strumenti oggetto di conversione e i principi applicabili alla conversione medesima. Si chiariscono i casi in cui, previo parere negativo della Commissione UE, non si dà luogo in tutto o in parte alla conversione. Viene disciplinata la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione, nonché l’insieme degli effetti del burden sharing e dell’erogazione dei sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. Le norme in esame vengono poi qualificate come disposizioni di applicazione necessaria.
Si ricorda brevemente che, in caso di dissesto di una banca, la direttiva BRRD prevede il bail-in, ossia la ripartizione delle partite tra azioni, obbligazioni subordinate, senior bond e depositi oltre i 100mila euro prima di un eventuale intervento pubblico.
Il burden sharing, invece, colpisce solo azionisti e obbligazioni subordinate; esso scatta quando la banca non si trova in condizioni di dissesto, ma è solvente e chiede la ricapitalizzazione precauzionale con intervento pubblico prevista dal già citato articolo 32 della BRRD.
Come chiarisce la relazione illustrativa, poiché l'intervento pubblico è limitato ai casi in cui la carenza di capitale derivi dagli esiti di una prova di stress in scenario avverso, ai sensi della Comunicazione del 2013 il burden sharing può assumere solo la forma della conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti ibridi (Additional Tier 1) e subordinati (Tier 2) nonché degli altri strumenti subordinati.
Non può essere quindi disposta la riduzione del valore degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza: questa infatti può essere disposta se necessaria ad assorbire perdite che impattano anche sul bilancio e che eccedano il patrimonio netto contabile dell'emittente, mentre lo scenario avverso di uno stress test è solo una rappresentazione ipotetica che potrebbe avverarsi contabilmente solo nel caso in cui quelle condizioni avverse si materializzino.
)
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Ai sensi del paragrafo 19 della Comunicazione, la Commissione reputa che prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto alla ristrutturazione dovrebbero essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione del debito di rango inferiore, a condizione che siano rispettati i diritti fondamentali e non sia messa a rischio la stabilità finanziaria. Prima di concedere aiuti per la ristrutturazione a favore di una banca, gli Stati membri dovranno pertanto garantire che gli azionisti e i detentori di capitale subordinato di detta banca provvedano a fornire il necessario contributo oppure costituire il quadro giuridico necessario per ottenere tali contributi.
Coerentemente con la disciplina UE, quindi, l’articolo 22, al comma 1 chiarisce che la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall’articolo 22 allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.
Il comma 2 specifica le passività assoggettabili alla conversione. In particolare, con il già menzionato decreto del MEF sono disposte le misure di ripartizione degli oneri, secondo il preciso ordine indicato dalle norme, nonché l'aumento del capitale a servizio delle misure stesse.
Preliminarmente occorre ricordare che il Tier 1 capital, chiamato anche patrimonio di base o di qualità primaria, è costituito dal capitale versato, dalle riserve e dagli utili non distribuiti. Sono esclusi dal Tier 1: le azioni proprie, l’avviamento, le immobilizzazioni immateriali e le perdite dei vari esercizi (compreso quello in corso). Dal Tier 1 capital rimangono escluse anche le rettifiche di valore operate sul portafoglio di negoziazione.
Il Tier 1 Capital risulta, a sua volta, costituito dal c.d. Common Equity Tier 1 Capital (“CET1”), ossia il capitale di qualità primaria costituito dagli strumenti con la più spiccata capacità di assorbimento delle perdite e dall’Additional Tier 1 Capital (“AT1”), costituto da “nuovi” strumenti ibridi la cui principale caratteristica qualitativa è una più spiccata capacità di assorbimento delle perdite. Si tratta, tra l’altro, di strumenti innovativi di capitale che, in caso di necessità, interrompono la distribuzione delle cedole per andare a rimpinguare il capitale primario della banca. Tali ibridi appartengono alla categoria in evoluzione dei titoli “quasi-equity”, ossia dei titoli posti nella zona di confine tra il patrimonio e i debiti.
I cosiddetti ibridi sono invece parte fondamentale del cosiddetto Tier 2 capital (o patrimonio supplementare), composto da riserve di valutazioni e da un’ampia schiera di strumenti innovativi di capitale (oltre che ibridi). Vi è anche un Tier 3 capital (prestiti subordinati di terzo livello) in cui confluiscono strumenti di capitale non riconducibili alle prime due categorie.
Le misure di burden sharing, nell’ordine, sono le seguenti:
)
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 in primo luogo, sono convertiti in azioni ordinarie di nuova emissione - computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente - gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ai sensi del regolamento UE n. 575 del 26 giugno 2013, Additional Tier1), aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1. Sono inclusi negli strumenti convertibili quelli qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della cd. “clausola di grandfathering” del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché delle altre passività dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore. In sintesi, la clausola di grandfathering consente di computare nell’Additional Tier 1 alcuni strumenti che secondo le regole ordinarie ne sarebbero esclusi, per un periodo limitato di tempo e a specifiche condizioni;
 qualora la misura di cui alla lettera a) non sia sufficiente, sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione, computabili nel capitale primario di classe 1, gli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi delle citate norme UE, ivi inclusi gli strumenti coperti dalla clausola di grandfathering, nonché gli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;
 ove la misura di cui alla lettera b) non sia sufficiente, sono convertite in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 gli strumenti e i prestiti diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente.
Ai sensi del comma 3, l’adozione delle misure di conversione rende inefficaci le garanzie rilasciate dall’istituto di credito emittente, purché ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) la garanzia ha a oggetto passività emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'emittente;
b) le passività garantite indicate alla lettera a) sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di finanziamento dell'emittente che include un finanziamento all’emittente da parte di un soggetto da questo controllato;
c) alle passività dell'Emittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera b), è applicata la misura di conversione (di cui al comma 2).
)
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In sostanza, si intende così evitare che l'esistenza di specifici obblighi di garanzia renda sostanzialmente inefficace il burden sharing applicato su determinate passività dell'emittente.
Il comma 4 mira invece a disattivare eventuali accordi stipulati dall'emittente, aventi ad oggetto i diritti patrimoniali spettanti su azioni o strumenti di capitale dallo stesso emessi, al fine di consentirne la computabilità nel capitale primario di classe 1 dell'emittente.
Il comma 5 chiarisce i principi applicabili alle misure di conversione degli strumenti di capitali. Esse sono disposte:
a) nei confronti di tutte le passività indicate dalle norme, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;
b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori che siano titolari di passività assoggettabili alle misure di conversione, in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria - salvo quanto previsto al comma 7, per cui si veda infra - e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;
c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti convertibili riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;
d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell’allegato al provvedimento in esame, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c);
e) a condizione che la banca o la capogruppo abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti. A tal fine, l'Emittente include nella richiesta di ripatrimonializzazione (di cui all'articolo 16) l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.
Ai sensi del comma 6, si ritiene che i titolari di strumenti e prestiti convertibili non ricevano un trattamento peggiore rispetto a quello che si
)
58
riceverebbe in caso di liquidazione quando, tenuto conto della stima dell’effettivo valore delle attività e passività dell’Emittente, il valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati convertibili, nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.
Il comma 7 chiarisce che non si dà luogo, del tutto o in parte, all'applicazione delle misure di conversione ove la Commissione europea abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati.
In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto che dispone le misure di conversione ed aumento di capitale deve indicare gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per l’effettuazione del burden sharing. La valutazione sull'applicabilità delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma è compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea.
Ai sensi del comma 8, all'assunzione di partecipazioni da parte del MEF conseguente alle misure di conversione, si deroga alla disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate (applicando l’articolo 53 del d.lgs. n. 180 del 2015); non trovano applicazione i limiti codicistici, ovvero le altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto, che possono ostacolare la conversione (articolo 58, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 180 del 2015). Non si applicano i divieti di acquisto previsti dal codice civile nel caso di controllo societario, né si applica il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (articolo 2359-bis e 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 c.c.), né l’articolo 121 del TUF in tema di disciplina delle partecipazioni reciproche.
Per quanto concerne la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione forzosa e aumento del capitale, il comma 9 rinvia alla tutela giurisdizionale prevista dalle norme nazionali di recepimento della direttiva BRRD in tema di risoluzione degli enti creditizi.
In particolare, l’articolo 95 del d.lgs. n. 190 del 2015, cui si fa rinvio, dispone che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo sia disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Ove sia violato il principio della parità di trattamento rispetto al caso di liquidazione dell’ente (comma 5, lettera c)), in applicazione dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ciascun creditore ha diritto a ricevere
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un indennizzo, corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni.
Il comma 10 disciplina gli effetti dell'azione delle misure di burden sharing e di erogazione dei sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. A tale proposito, si estende a tale fattispecie l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e viene prevista in primo luogo l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali che ricollegano a tali misure conseguenze negative per l'intermediario o per altro componente del gruppo bancario di appartenenza (clausole risolutive espresse, clausole di event of default; di cross-default o di acceleration event). In secondo luogo, viene chiarito che le misure disposte dal MEF non costituiscono di per sé inadempimento contrattuale e pertanto non consentono ai creditori di attivare i rimedi previsti in tali casi (ad esempio risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, escussione delle garanzie e altro).
Ai sensi del comma 11, le norme in esame vengono qualificate come disposizioni di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593 del 17 giugno 2008 (Regolamento "Roma I” che disciplina l'individuazione delle legge applicabile, in caso di conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali civili e commerciali) e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (norme che disciplinano il diritto internazionale privato).
Si tratta dunque di norme la cui applicazione è ritenuta irrinunciabile in virtù dell’oggetto o della finalità perseguita.
Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi; applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari, secondo le regole contenute nel Titolo IV, Sezione III-bis, del Testo unico bancario in tema di applicazione UE delle procedure di crisi bancaria.
Come riferisce in proposito la relazione illustrativa, per rendere applicabili anche agli strumenti finanziari di debito disciplinati da un diritto straniero le misure di burden sharing, le disposizioni contenute nel decreto-legge sono state espressamente qualificate come provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) 24/2001 (cosiddetta «Winding-up Directive»). Per effetto di tale qualificazione le misure adottate dal MEF ai sensi del decreto-legge dovrebbero essere riconosciute automaticamente negli Stati membri secondo il regime di circolazione previsto dalla Winding-up Directive. È tuttavia possibile che un'autorità (giurisdizionale o amministrativa) extraeuropea investita della questione escluda l'applicabilità agli strumenti disciplinati da un ordinamento non appartenente all'Unione europea. Infatti, l'individuazione del diritto applicabile avviene in base alla lex fori (diritto nazionale dell'autorità investita della questione). Benché inidonea a vincolare l'autorità straniera, la circostanza che il
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decreto-legge sia stato qualificato in Italia come disciplina di applicazione necessaria potrebbe comunque essere presa in considerazione al fine di individuare il diritto applicabile."
 

acinorev

Forumer attivo
Relativamente all'articolo 23 sul valore delle obbligazioni convertite:
"
Articolo 23 (Disposizioni finali)
L'articolo 23 consente di emanare disposizioni di attuazione delle norme sull’intervento dello Stato di cui al Capo II in esame e autorizza il MEF ad avvalersi di esperti in materia finanziaria, contabile e legale. Inoltre, in sede di prima applicazione, stabilisce il valore da attribuire alle passività di MPS assoggettabili alle misure di ripartizione degli oneri fra i creditori ai fini della determinazione del tasso di conversione.
In particolare, il comma 1 consente di emanare disposizioni di attuazione delle norme sull’intervento dello Stato disciplinate dal Capo II in commento.
Viene poi autorizzato il MEF, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal capo II nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, ad avvalersi, a spese dell'emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale (comma 2).
Inoltre, in sede di prima applicazione (comma 3), è la legge stessa a prevedere, con riferimento alla probabile esigenza di adottare una misura di sostegno pubblico a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, il valore da attribuire alle passività assoggettabili alle misure di ripartizione degli oneri fra i creditori ai fini della determinazione del tasso di conversione.
In particolare, ove MPS presenti la richiesta di intervento, il valore economico reale da attribuire alle passività da essa emesse è così determinato:
a) Emissione XS0122238115: 75 per cento del valore nominale;
b) Emissione XS0121342827: 75 per cento del valore nominale;
c) Emissione XS0131739236: 75 per cento del valore nominale;
d) Emissione XS0180906439: 18 per cento del valore nominale;
e) Emissione IT0004352586: 100 per cento del valore nominale;
f) Emissione XS0236480322: 100 per cento del valore nominale;
g) Emissione XS0238916620: 100 per cento del valore nominale;
h) Emissione XS0391999801: 100 per cento del valore nominale;
i) Emissione XS0415922730: 100 per cento del valore nominale;
l) Emissione XS0503326083: 100 per cento del valore nominale;
m) Emissione XS0540544912: 100 per cento del valore nominale.
Conseguentemente (comma 4) l’eventuale richiesta di MPS non contiene la valutazione delle passività (di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c))."
 

acinorev

Forumer attivo
Relativamente al modo in cui il tutto si realizza , secondo l'articolo 18:

"
Articolo 18 (Realizzazione dell’intervento)
L’articolo 18 disciplina le modalità concrete di realizzazione dell’intervento statale per la ricapitalizzazione precauzionale degli enti creditizi. Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato. Ad esito positivo della valutazione della Commissione, le norme affidano a un provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di burden sharing, nonché l'aumento di capitale degli istituti interessati e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del MEF. L’adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all’assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all’assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell’ambito della risoluzione delle crisi bancarie ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto.
In particolare, (comma 1), a seguito della comunicazione da parte dell'Autorità competente (ex articolo 16), il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.
Occorre poi (comma 2) una positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo UE in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria. Ad esito della decisione positiva si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri del salvataggio con azionisti e obbligazionisti (cd. misure di burden sharing), conformemente a quanto previsto dalle norme in esame (in particolare, dall'articolo 22 del provvedimento, per cui si veda infra).
Dal registro degli aiuti di Stato risulta che la Commissione europea avrebbe autorizzato le misure richieste dal Governo italiano, ma i termini dell'autorizzazione non sono ancora stati resi pubblici.
Inoltre (comma 3) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone:
ARTICOLO 18
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a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche alle regole (articolo 2441 del codice civile) che impongono di offrire in opzione ai soci le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni, e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;
b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive;
c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.
La relazione illustrativa chiarisce che tale previsione, da attivare solo nei casi in cui non vi abbia già provveduto l'emittente, consente al MEF di disporre d'imperio l'aumento di capitale, permettendo di evitare un passaggio assembleare che potrebbe dilatare eccessivamente i tempi del procedimento. Il Governo ha ritenuto applicabile nel contesto del decreto-legge il principio desumibile dall'articolo 123 della BRRD, che disapplica la direttiva 2012/30/UE (che, tra l'altro, richiede per gli aumenti di capitale la delibera assembleare assunta con quorum rafforzati), dato che la misura di supporto pubblico è giustificata, in coerenza con la disciplina degli aiuti di Stato, solo in quanto volta a evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria.
Allo scopo di assumere le determinazioni relative alle misure di burden sharing (comma 4), su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, la banca o la società capogruppo trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso di specifici requisiti di indipendenza (previsti dall'articolo 15, comma 3) del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'allegato al presente provvedimento, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati che saranno oggetto di conversione (di cui all'articolo 22, comma 2). Ove la banca sia quotata, deve essere indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal Ministero, avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto che dispone le misure di burden sharing.
Il comma 5 subordina l’adozione dei provvedimenti (indicati ai commi 2 e 3) di sottoscrizione ed acquisto delle azioni e di adozione delle misure di burden sharing all’assenza delle condizioni per avviare la risoluzione degli istituti interessati, nonché all’assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell’ambito della risoluzione delle crisi bancarie ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto.
ARTICOLO 18
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Più precisamente, i provvedimenti predetti possono essere adottati alle seguenti condizioni:
a) la banca o la capogruppo non si trovano in dissesto o a rischio di dissesto (ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o dell'articolo 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014);
b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione di azioni, partecipazioni ed altri strumenti di capitale, secondo quanto disposto dal Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, né quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.
Il richiamato Capo II contiene la disciplina della conversione / riduzione forzosa di azioni, partecipazioni e strumenti di capitale emessi da un istituto creditizio, che può essere avviata:
a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, ove ricorrano i presupposti di legge (articolo 20, comma 1, lettera a) del medesimo d.Lgs.), ovvero quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto;
b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa è disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.
L’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento UE 806 del 2014 consente al Comitato di risoluzione di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale degli enti creditizi, in presenza di specifiche condizioni :
a) è stato accertato che le condizioni per la risoluzione sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;
b) l'entità non è più economicamente sostenibile se gli strumenti pertinenti di capitale non vengono svalutati o convertiti in azioni;
c) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
d) nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell'impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
47
e) l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, salvo le specifiche forme di sostegno che non danno luogo a risoluzione.
La valutazione delle condizioni di cui alle lettere a), c) e d) è effettuata dalla BCE, previa consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione.
Tali situazioni e presupposti si assumono non sussistenti (comma 6) quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorità competente.
I provvedimenti secondari (comma 7) di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Si dispone infine (comma 8) che il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedano ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'emittente interessato. Si applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile, ai sensi del quale il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma di legge.
L'adeguamento dello statuto dell'intermediario per riflettere la nuova composizione del capitale sociale deve essere curato dal consiglio di amministrazione nel modello tradizionale o da quello di gestione nel modello duale: a tale fine viene richiamato l'articolo 2443, terzo comma, del codice civile in materia di modifiche allo statuto delegate dall'assemblea. "

E l'articolo 18 come approvato nella stesura definitiva:

"
Art. 18

Realizzazione dell'intervento

1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte
dell'Autorita' competente, il Piano e le sue eventuali successive
variazioni sono notificati alla Commissione europea.
2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea
sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle
misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi
finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della
Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di
ripartizione degli oneri in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 22.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi':
a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a
servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero,
derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso
non sia stato deliberato dall'Emittente;
b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonche' ogni altro
elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o
dell'acquisto, comprese le fasi successive;
c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.
4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta
del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette
al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una
valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall'articolo 15, comma 3, del valore delle
azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'allegato, il
prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e
prestiti indicati all'articolo 22, comma 2; se la banca e' quotata e'
indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie
dell'Emittente nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal
Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del
decreto di cui al comma 2.
5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se:
a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui
all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'articolo 18,
paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; e
b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione
ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, ne' quelli previsti dall'articolo 21,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.
6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono
non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso
dell'Autorita' competente.
7. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti e sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione
provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si
applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.


In tutte le norme si parla soltanto di "CONVERSIONE" degli strumenti di debito della banca (crediti subordinati), perchè la Banca è stata dichiarata solvibile e non si trova nella seguente situazione:

Art. 17
decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180


Presupposti comuni alla risoluzione
e alle altre procedure di gestione delle crisi

1. Una banca e' sottoposta a una delle misure indicate all'articolo
20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto
previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative
che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in
tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o piu' soggetti privati o
di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che
puo' includere misure di intervento precoce o l'amministrazione
straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.
2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in
una o piu' delle seguenti situazioni:
a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o violazioni di
disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano
l'attivita' della banca di gravita' tale che giustificherebbero la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravita', tali
da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo
significativo del patrimonio;
c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita';
d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle situazioni
indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo
futuro;
f) e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico
straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
18.
3. Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche
se non sono state precedentemente adottate misure di intervento
precoce o l'amministrazione straordinaria.

Infatti alle venete è stata revocata la licenza bancaria.

Credo che quelli che scrivono gli articoli di giornale non leggono ciò su cui scrivono, come per tante altre cose non sono bene informati, perchè costa tempo e fatica .
 
grazie a tutti, fantastici!! certo che i giornalisti del sole24ore plus sono veramente degli aguzzini, viene quasi da pensare che facciano apposta a scrivere queste cose, magari dettati dal loro presidente Squinzi. Disinformazione pura. Grazie ancora, al momento della conversione vi disturberò ancora per avere indicazioni sui dettagli
 

acinorev

Forumer attivo
Ma se proprio vogliamo dargli ragione, di fatto le obbligazioni non esisteranno più (in tal senso saranno azzerate). I titolari non saranno più obbligazionisti, bensì azionisti, e qui bisognerà vedere il valore delle azioni per contabilizzare le perdite (o utili se il valore delle azioni esploderà al rialzo,speriamo).
 

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