Nel caso di specie, invece, la Conversione disposta dalla normativa in esame assume carattere coattivo e ablatorio in quanto la stessa viene imposta da parte dello Stato ai titolari di talune obbligazioni, peraltro prive della caratteristica di convertibilità. Tali soggetti, infatti, si vedono assegnare, in cambio dei propri titoli subordinati, un certo numero di azioni ordinarie dello stesso emittente determinato sulla base di parametri economici specifici definiti anch’essi dalla legge e per decreto. Al riguardo, si rileva che la Corte di Cassazione nella sentenza 2 marzo 1999, n. 1749, ha chiarito che un trasferimento avente carattere ablatorio/coattivo non rappresenta una “cessione a titolo oneroso”, in quanto “il termine cessione, nelle sue differenti accezioni, implica sempre un atteggiamento volontario o consenziente del soggetto cedente; lo stesso vale per il linguaggio giuridico, nel quale l’espressione, pur implicando il trasferimento di un diritto o di un rapporto, si riferisce solo ad un atto
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volontario che dispone tale trasferimento”. In considerazione di quanto appena esposto, si ritiene che la Conversione in esame non possa comportare effetti realizzativi in capo agli obbligazionisti ai sensi delle disposizioni del TUIR. Si ritiene altresì che il costo fiscale delle Azioni, da considerare al fine di determinare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza che sarà realizzata dagli Obbligazionisti nell’ambito dell’accordo transattivo che prevede il loro trasferimento al MEF oppure nel caso di cessione sul libero mercato, sarà pari al costo fiscale dei Titoli Convertiti. Alla luce di tale circostanza, appare rilevante evidenziare che l’inquadramento della Conversione forzosa in un evento fiscalmente neutrale non comporta alcun salto di imposta tenuto conto che il costo fiscale dei Titoli Convertiti verrà attributo alle Azioni assegnate, al pari di una ordinaria operazione di conversione di titoli obbligazionari. Le modalità di determinazione del prezzo di trasferimento imposte dall’articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto e del costo fiscale delle Azioni come appena precisato, infatti, consentono l’emersione della eventuale plusvalenza al momento della cessione delle stesse al MEF o sul libero mercato. Da ultimo, si precisa che nel caso in cui l’eventuale rateo di interessi maturati e non pagati sia computato nel Valore Economico dei Titoli Convertiti, MPS non dovrà applicare alcuna ritenuta/imposta sostitutiva sullo stesso. Con riferimento agli interessi capitalizzati, infatti, come precisato dalla Risoluzione 25 luglio 2005, n. 99/E, non verificandosi il pagamento degli interessi non si realizza alcun presupposto impositivo nei confronti dei titolari.