Parmalat (PLT) Parmalat (a) III cosa sarà da grande ?

Ps.

A proposito, con la mia solita fortuna il C.R., ci ha preso anche stavolta.

Poi Danieli ha effettivamente rimbalzato.:):)

Ottima Società, peccato per l'opacità dei bilanci, per lo scarso flottante e per la presenza di quel mostro che sono le azioni di risparmio.:wall::wall:
 
Ciao.

No la norma salva banche non c'entra niente con Parmalat.


In questo caso, ma preciso che non ho informazioni precise in merito e quindi potrei sbagliarmi, ma non penso, a salvare le Banche ci ha pensato direttamente Bondi.

Come ?

Non mi risulta che abbia mai iniziato cause contro le banche per chiedere la restituzione degli interessi anatocistici (interessi sugli interessi con capitalizzazione trimestrale) ed, eventualmente, ultra legali pagati dalle Società insolventi.

Intanto per Parmalat è uscita la notizia insider, a quanto pare di fonte sindacale, del calo del fatturato in Italia che dovrebbe attestarsi nell'ordine del 10%.

Notizia insider ma non sorprendente in quanto il trend negativo in Italia era già ben delineato nelle scorse trimestrali, soprattutto nei comparti del latte fresco, e qui poco male, e, hainoi, dei succhi di frutta, prodotti a più elevata marginalità.

Ma il capitolo della deficiente gestione, o meglio non gestione, industriale di Bondi l'abbiamo toccato già più volte.

Io non penso, onestamente, che un settantenne possa e sia in grado di guidare un'azienda, con ruoli operativi.

Io voterò sicuramente, ma questo si era capito, per la lista alternativa a meno che ci siano elementi gravi, che non mi convincono.

Spero che la lista presenti quanto meno un programma gestionale, sia pure di massima, in maniera da poter giudicare.

Comunque prevedo scintille sul titolo all'approssimarsi della scadenza clou, soprattutto se gli attori avranno la sensazione che i giochi non siano fatti.

Spero tanto che i piccoli azionisti non diano la delega alle banche.

Io dal mio canto, una volta appreso che in caso di marginazione il voto sarebbe spettato alla BANCA:wall::wall:, mi sono affrettato a chiudere le posizioni in leva.;);):D:D


Si si, sul fatto della mancata opportunità delle cause per il recupero degli interessi anatocistici già lo sapevo...d'altronde purtroppo è così.. :(

Confermi il tuo Tp anceh alla luce delle fonti insider? :)
 
Si si, sul fatto della mancata opportunità delle cause per il recupero degli interessi anatocistici già lo sapevo...d'altronde purtroppo è così.. :(

Confermi il tuo Tp anceh alla luce delle fonti insider? :)

Assoutamente si.

E, faccio notare, che non a caso e' lo stesso tp dei fondi, così come si e' saputo con la pubblicazione del patto di sindacato.

Del resto abbiamo la stessa vista, lunga.:D
 
Occhi aperti

Buongiorno e buon week end.

Ieri sera ho letto un agghiacciante trafiletto a pag. 39 del Sole nella rubrica parterre.:wall:

A cura di tale R.Fi.

Vi posto la parte finale, veramente preoccupante in quanto segnale, nella migliore delle ipotesi, di una certa mentalità della finanza italiana, che poi e' il motivo per cui non compro azioni italiane.

Dunque diceva a proposito di Bondi e dei fondi quanto segue:

Critiche legittime?

Certo, ma come si fa a cambiare ciò che funziona?

Controllo dei costi e gestione vanno bene (521 milioni di utili anche nel 2009), forse un po' meno lo sviluppo.

Un'idea? (caro R.Fi. metti a riposo il cervello che e' meglio:wall::D)

Si potrebbe mettere insieme il sistema bancario con un imprenditore italiano per rilevare le quote dei tre fondi Esteri e dare stabilita' e crescita al gruppo Parmalat.:specchio::wall::wall:

Magari offrendo a Bondi il coinvolgimento nell'operazione.:wall::wall:

Commento:

Bella la parte delle banche e dell'imprenditore italiano.

Io l'avrei scritta così:

Un'idea?

La solita, all'italiana delle brutte copie di Cuccia, la coppia G&B.

Si potrebbe mettere insieme il risparmio degli italiani depositato presso le banche e un capitano coraggioso italiano( alias capitalista senza capitali, meglio detto prestanome italiano tipo MTP) per rilevare le quote dei tre fondi esteri e dare stabilita' e crescita alle finanze del gruppo di pseudomanager coinvolti e agli amici degli amici di G&B a spese dei risparmiatori italiani e degli azionisti Parmalat.

Insomma ripetere un pò quello che e' stato fatto a suo tempo con Telecom.


Magari Bondi, pur di evitare il pensionamento, si decide anche a mettere la sua di faccia, così da rendere presentabile la porcata.
 
Ultima modifica:
Buonasera.

1) Il milleproroghe è stato approvato e, quindi, salvo sorprese devo adempiere al mio compito relativo al par. 3.3.

2) Vi segnalo articolo su M&F, pag. 14, avente ad oggetto l'irritazione dei Fondi con Lazard (e ci mancherebbe dati i risultati dell'azione lobbistica condotta con Letta).

Ma ecco la conclusione del mio lavoro.

Gradite critiche e osservazioni.

3.3 L’intervento del governo e le possibili conseguenze.

Dunque il governo, dico governo in quanto risulta evidente che il parlamento ha rivestito un ruolo da comprimario, è intervenuto sulla questione Parmalat introducendo, nell’art.1 del D.L. 225/2010, il comma 2-septies che riporto di seguito per comodità di chi legge:


2-septies. L’articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall’ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato.

Ci sarebbe già molto da dire, da un punto di vista tecnico giuridico, circa il termine utilizzato dal legislatore per sancire l’illegittimità di eventuali modifiche degli obblighi assunti attraverso il concordato. Difatti, come noto, l’inefficacia di un negozio giuridico significa che quell’atto, legittimo a tutti gli effetti, non produce effetti nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico (inefficacia assoluta) o di alcuni soggetti (inefficacia relativa).

Ma ora facciamo un passo indietro ed esaminiamo più in dettaglio l’origine della questione.

La questione ha origine dalla convocazione di un’assemblea straordinaria, su richiesta degli azionisti, per modificare l’art. 26 dello Statuto.

Ecco cosa si leggeva nella Relazione degli Amministratori.


Relazione degli Amministratori relativamente ai punti all’Ordine del
Giorno dell’Assemblea Straordinaria:

1. Proposta di innalzamento della soglia del 50% dell’ utile distribuibile e conseguente modifica
dell’art. 26 dello Statuto Sociale; e
2. delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
Vi informiamo che è pervenuta una proposta da soci rappresentanti complessivamente il 12,0639%
del capitale sociale, relativamente alla modifica dell’art. 26 dello statuto sociale, nel senso di prevedere che anche a fronte degli eventuali proventi derivanti da azioni revocatorie e risarcitorie (anche in eventuale sede transattiva) al netto degli eventuali costi, la società sia obbligata a distribuire agli azionisti una percentuale pari a non meno del 50% degli utili distribuibili risultanti da ognuno dei primi 15 bilanci annuali d’esercizio.
Tale proposta è stata formulata dagli Azionisti ai sensi dell’art. 2367 del codice civile in data 28
marzo 2008. Gli azionisti richiedenti propongono la modifica statutaria che segue:


Art. 26 – Ripartizione degli Utili
TESTO VIGENTE
L’utile netto risultante dal bilancio, dopo le
assegnazioni alla riserva legale sino a che non abbia
raggiunto il limite di legge, sarà devoluto agli
Azionisti ed alle altre destinazioni che l’Assemblea
riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di
Amministrazione, ivi compresa la costituzione di
fondi aventi speciale destinazione.
Gli utili non riscossi dagli Azionisti nei termini di
legge si intendono prescritti a favore della Società.
Anche a fronte degli eventuali proventi derivanti da
azioni revocatorie e risarcitorie (anche in eventuale
sede transattiva) al netto degli eventuali costi, la
società sarà obbligata a distribuire agli azionisti una
percentuale pari al 50% degli utili distribuibili
risultanti da ognuno dei primi 15 bilanci annuali
d’esercizio. Nel caso in cui l’utile distribuibile relativo
ad un esercizio sia inferiore all’1% del capitale
sociale, non si farà luogo ad alcuna distribuzione ma
lo stesso sarà riportato a nuovo per essere
distribuito con l’utile degli esercizi successivi, fino al
raggiungimento della percentuale sopraindicata.

Art. 26 – Ripartizione degli Utili
TESTO CON INTEGRAZIONI


L’utile netto risultante dal bilancio, dopo le
assegnazioni alla riserva legale sino a che non abbia
raggiunto il limite di legge, sarà devoluto agli
Azionisti ed alle altre destinazioni che l’Assemblea
riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di
Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi
aventi speciale destinazione.
Gli utili non riscossi dagli Azionisti nei termini di legge
si intendono prescritti a favore della Società.
Anche a fronte degli eventuali proventi derivanti da
azioni revocatorie e risarcitorie (anche in eventuale
sede transattiva) al netto degli eventuali costi, la
società sarà obbligata a distribuire agli azionisti una
percentuale pari a non meno del 50% degli utili
distribuibili risultanti da ognuno dei primi 15 bilanci
annuali d’esercizio. Nel caso in cui l’utile distribuibile
relativo ad un esercizio sia inferiore all’1% del
capitale sociale, non si farà luogo ad alcuna
distribuzione ma lo stesso sarà riportato a nuovo per
essere distribuito con l’utile degli esercizi successivi,
fino al raggiungimento della percentuale
sopraindicata.


Il Consiglio di Amministrazione informa gli azionisti che, anche secondo autorevole parere esterno, importanti impedimenti giuridici ostano all’assunzione in assemblea della delibera da essi richiesta:
l’attuale articolo 26 dello statuto sociale, infatti, trae origine dall’obbligo espresso nella proposta di concordato sottoscritta dall’assuntore Parmalat SpA con conseguente suo obbligo a non modificarne il contenuto.
Resta alla valutazione degli azionisti come procedere nell’assemblea straordinaria convocata.



Quindi il CdA supportato da un autorevole quanto segreto parere, riteneva e ritiene, come detto, che l’art. 26 dello Statuto non sia modificabile.

Esaminiamo ora la portata dell’intervento legislativo, che, come ho anticipato, non cambia i termini della questione e non serve a nulla.

Anzi a qualcosa serve. Serve a farci capire che lo stesso Bondi deve essersi reso conto, strada facendo, che il parere in suo possesso era tanto autorevole quanto infondato.



Dunque ho già detto che non ha alcun senso parlare di una modifica degli obblighi assunti attraverso il concordato in quanto è evidente che nessuno ha il potere, a maggior ragione unilateralmente, di modificare gli obblighi del concordato, che come noto sono un patto tra l’assuntore e la massa dei creditori.

Quindi più che di modifica degli obblighi si deve, correttamente, parlare di violazione degli obblighi assunti con il concordato.

Violazione che potrebbe avvenire, nel caso specifico, attraverso una modifica statutaria o attraverso una delibera di distribuzione degli utili in misura superiore al 50%, e quindi con un’interpretazione (quella corretta a mio modo di vedere) della norma che intenda l’obbligo di distribuire il 50% come un minimo e non come una misura fissa.


Esaminiamo, quindi, da un lato gli effetti di una eventuale modifica dell’articolo 26 Statuto e dall’altro gli effetti di una eventuale delibera di distribuzione degli utili che superi il 50% fissato dallo Statuto.

La due ipotesi portano sostanzialmente agli stessi effetti.

Infatti se la distribuzione di utili in misura superiore al 50%, nei primi 15 anni di vita della Società, è una violazione degli obblighi previsti dal concordato, è chiaramente indifferente che questa violazione sia preceduta o meno da una modifica dello Statuto.

Quindi occorre chiedersi, ma quali sono le conseguenze previste dalla legge in caso di violazione degli obblighi del concordato ?

La legge Marzano non dispone nulla e, quindi, per via di rimandi, occorre risalire alle norme previste dagli artt. 214-215-137 e 138 della legge fallimentare, vale a dire i due istituti previsti nel caso di violazione dei patti assunti con un concordato, la risoluzione e l’annullamento del concordato.

Esclusa la risoluzione del concordato, che comunque andava pronunciata entro un anno dall’ultimo pagamento, tempo evidentemente ampiamente decorso, resta da esaminare l’ipotesi se una modifica dello Statuto, ovvero una distribuzione degli utili in misura superiore al 50%, possa essere considerata una violazione degli obblighi derivanti dal concordato, tale da integrare gli estremi previsti dalla legge per arrivare all’annullamento del concordato.

La risposta ovviamente è no, in quanto non si rientra in nessuna delle casistiche previste dalla legge, e precisamente dall'art. 138 L.F., perché si possa arrivare ad un annullamento del concordato, vale a dire la sottrazione di attivo ovvero la dolosa esagerazione del passivo.


Altre interpretazioni non sembrano possibili, ma allo stesso tempo per onestà intellettuale va detto che sicuramente, previo lauto compenso, qualche autorevole Professore potrà sostenere che si rientra nella fattispecie, genericamente prevista dall'art.215 L.F., di mancata esecuzione del concordato. E che questa violazione di legge deve necessariamente essere sanzionata. Quindi arrivare alla conclusione, attraverso un ragionamento tanto dotto quanto contorto, che questa sanzione non può che essere l'annullamento del concordato.


**** Conclusioni ****


1) Tanto rumore per nulla ? Sembrerebbe proprio di sì;

2) Sarei curioso di conoscere, anche per i motivi di trasparenza sempre sbandierati dal Sig. Bondi, il contenuto e il costo del parere menzionato dagli Amministratori Parmalat;

3) Un’eventuale delibera di distribuzione degli utili adottata in presunta violazione di legge o di statuto dovrebbe essere impugnata, a norma dell’art. 2377 cc, entro 90 giorni dai soci assenti, dissenzienti o astenuti oltre che dagli amministratori o dal Collegio Sindacale;

4) E’ da escludere, a mio modo di vedere, che una delibera di distribuzione degli utili in misura superiore al 50% possa integrare la nullità, e quindi l’azionabilità della causa di invalidità da parte di chiunque vi abbia interesse, in quanto l’eventuale causa di invalidità non rientra sicuramente nei casi tassativamente previsti (impossibilità o illiceità dell’oggetto) dall’art. 2379 cc;

5) E’ altrettanto chiaro comunque, per ovvi motivi, che nessuno vorrà correre il rischio di subire un’azione, sia pure chiaramente infondata, di risoluzione o annullamento del concordato, tanto più ove si tenga conto del fatto che il dettato legislativo applicabile alla materia (riportato in calce) è tutt’altro che lineare;

6) Quindi a mio modo di vedere non saranno mai distribuiti utili in misura superiore al 50%, ma saranno adottati accorgimenti volti ad aggirare il problema fra i quali quelli già segnalati, cioè l’acquisto di azioni proprie e l’afflusso di dividendi dalle controllate estere in maniera da far lievitare nella misura desiderata l’utile di Parmalat SpA;

Mi sia consentita una chiosa volutamente polemica.

Se il Sig. Bondi avesse dedicato alla gestione industriale le stesse energie e risorse che ha dedicato a questa questione con ogni probabilità non avremmo una Società con un rendimento del capitale –ROE- così basso (5%-6%), il titolo quoterebbe oltre i 3 e quindi non staremmo qui a dibattere del problema.

_____________________________________

DISPOSIZIONI DI LEGGE
D.L. 23-12-2003 n. 347

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 298.

8. Disposizioni finali.
1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili.
1-bis. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 è esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale.

_______________________________________

D.Lgs. 8-7-1999 n. 270

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185.

78. Concordato.

1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare, se si tratta di società.
2. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione.


______________________________________________________________

FALLIMENTO,CONCORDATO PREV.,AMMIN. CONTR.,LIQUIDAZ

R.D. 16-3-1942 n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Gazz. Uff. 26/04/1989, n. 17

214. Concordato. - Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società.
La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.
Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.
------------------------

215. Risoluzione e annullamento del concordato. - Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

------------------------

137. Risoluzione del concordato. - Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il fallito non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.
Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento.
La risoluzione non può essere pronunziata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

------------------------

138. Annullamento del concordato. - Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
Nessun'altra azione di nullità è ammessa.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato

----------------------
 
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Buongiorno.

Io ho alleggerito ben 2/3 della mia posizione sul titolo, tutta quella costruita dopo lo scivolone conseguente al milleproroghe.

Penso, e spero, che coglieranno l'occasione legata ai conti per uno storno sostanzioso, prima del rally pre assemblea.

Io la vedo così e in questo modo ho impostato la mia strategia.:-o:-o

Ho cominciato a prendere qualcosina sui bancari, ma è ancora presto per entrare in maniera decisa, a mio modo di vedere.

Penso che testeranno nuovi minimi in occasione dei conti annuali.:-o:-o

Ps Dimenticavo di dire che l'altro giorno sono entrato su Vallourec, ottima società, che ha pagato un pegno eccessivo sui conti.

Posizione già alleggerita in seguito al rimbalzo.
 
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Il mio portafoglio attuale è così costituito:

30% BTP e CCT
30% Liquidità
40% Azioni e precisamente in ordine di peso

Sanofi Aventis
Parmalat
France Telecom
Siemens
Arcelor Mittal
K+S
Vallourec
Boygues
Danieli
Tod's
Ubi banca

Insomma sono pronto a tutte le evenienze, come è giusto che sia.:cool::cool:

:D:D
 
Buongiorno.

Io ho alleggerito ben 2/3 della mia posizione sul titolo, tutta quella costruita dopo lo scivolone conseguente al milleproroghe.

Penso, e spero, che coglieranno l'occasione legata ai conti per uno storno sostanzioso, prima del rally pre assemblea.

Io la vedo così e in questo modo ho impostato la mia strategia.:-o:-o

Ho cominciato a prendere qualcosina sui bancari, ma è ancora presto per entrare in maniera decisa, a mio modo di vedere.

Penso che testeranno nuovi minimi in occasione dei conti annuali.:-o:-o

Ps Dimenticavo di dire che l'altro giorno sono entrato su Vallourec, ottima società, che ha pagato un pegno eccessivo sui conti.

Posizione già alleggerita in seguito al rimbalzo.


Bene, anch'io oggi ho alleggerito portando a casa i primi gain dopo più di una settimana che Plt non mi permetteva di muovermi.. :)

Eccellente il tuo lavoro sulle conseguenze del cd. Milleproroghe, mi rimane, da giurista, l'unico dubbio sulle ipotesi della nullità del concordato che però non ho avuto modo di approfondire. La sostanza cmq a cui si dovrebeb arrivare rimane identica, come da te dimostrato.
 
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Bene, anch'io oggi ho alleggerito portando a casa i primi gain dopo più di una settimana che Plt non mi permetteva di muovermi.. :)

Eccellente il tuo lavoro sulle conseguenze del cd. Milleproroghe, mi rimane, da giurista, l'unico dubbio sulle ipotesi della nullità del concordato che però non ho avuto modo di approfondire. La sostanza cmq a cui si dovrebeb arrivare rimane identica, come da te dimostrato.

:-?:-?Non capisco cosa vuoi intendere quandi parli di nullità del concordato.:-?:-?

Incredibile hanno fatto uno spike improvviso, mi pare che si chiami così, e mi hanno beccato 3 ordini di vendita, a prezzi diversi, tutti in una volta, che avevo inserito per l'asta.:eek::eek::eek:
 
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Buonasera.

Mai lette tante stupidaggini tutte assieme.:down::down:

http://www.repubblica.it/supplementi/af/2011/02/28/copertina/001erlatte.html

Quali?

Queste le più grosse.:(

1) Le banche alla ricerca di una soluzione ( la più industriale e italiana possibile); :(

2) L'emendamento al milleproroghe fortissimamente voluto da Letta è stato un gran colpo politico;

3) Il timore di Bondi è che la vittoria dei fondi faccia da battistrada per lo spezzatino.

Commento.

1) Non esiste una soluzione industriale per Parmalat che non sia straniera in quanto in Italia non esistono capitalisti in grado di rilevare Parmalat. La soluzione delle banche sarebbe un gran pasticcio.

Ma capisco che per quel giornale la soluzione industriale italiana giusta sarebbe stata che Parmalat fosse andata all'Ing. De Benedetti per 1 miliardo, così avrebbe potuto rivenderla a 4 dopo un annetto (come avrebbe voluto fare con la Sme e come ha fatto con Buitoni, Omnitel ecc. ecc.);

2) Altro che gran colpo, l'emendamento al milleproroghe dimostra solo quanto sia cialtrone in Italia il più alto livello politico; avrebbe avuto senso che il Governo avesse preso una posizione chiara di "politica industriale" attraverso il Ministro dell'industria condivisibile o meno che fosse; inaccettabile il modo maldestro e inefficace con il quale è intervenuto, come riconosce lo stesso giornale (notate come riprendono il mio discorso dei dividendi dalle controllate estere);

3) Lo spezzatino è la soluzione industriale giusta per Parmalat; la soluzione industriale giusta, infatti, è quella che crea ricchezza (valore aggiunto) e non quella gradita al politico o al manager di turno.

Bondi ha avuto 6 anni di tempo e le risorse finanziarie per dare una svolta strategica al gruppo, che non fosse quello sconclusionato e disordinato ereditato dalla folle gestione Tanzi.

Se non l'ha fatto, ma non ci ha nemmeno provato, può solo fare "mea culpa".

Altri tre anni di "non" gestione Bondi sarebbero una vera iattura:wall::wall:, in my opinion.
 
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