Buongiorno...
una bella notizia tanto per iniziare bene la giornata....
Capital Gain: modalità di calcolo dell'acconto sull'imposta sostitutiva
15 dicembre 2013
Entro il 16 dicembre gli intermediari finanziari che optano per l'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie versano l'acconto del 100%
Scritto da Barbara Torrini
In data 9 dicembre 2013 la Risoluzione 88/E dell'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo per il versamento dell'acconto 2013 dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari; la Risoluzione 91/E, pubblicata il 12 dicembre, ha successivamente chiarito le modalità di calcolo dell'acconto stesso.
Capital Gain - Imposta sostitutiva
Il contribuente ha la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dei beni relativi all'impresa che concorrano a formare il reddito, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.
Si considerano, dunque, ai fini di tale imposta le plusvalenze previste dall'articolo 86 del TUIR, ossia le plusvalenze dei beni relativi all'impresa:
- realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- realizzate per l'assegnazione dei beni ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
Sono escluse dall'imposta in oggetto le plusvalenze ai sensi dell'art.85, comma 1 del TUIR, ossia le plusvalenze considerate ricavi, nonchè quelle relative a depositi in valuta.
Versamento acconto 16 dicembre 2013
Il decreto 133/2013 ha stabilito che, a decorrere dal 2013, gli intermediari che applichino tale imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, nell'ambito del regime del risparmio amministrato, sono tenuti a versare un acconto pari al 100% dei versamenti dovuti negli undici mesi precedenti.
In sostanza il 16 dicembre il contribuente verserà, tramite modello F24, un acconto pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze imponibili realizzate da novembre 2012 a settembre 2013, al lordo delle compensazioni eventualmente effettuate.
Il codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate è il seguente:
1140 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da partedegliintermediari - ACCONTO - Art.2, comma 5, Dl 30 novembre 2013, n°133"
Dal primo gennaio 2014 l'ammontare dell'acconto potrà essere scomputato dai versamenti relativi al nuovo periodo d'imposta e l'aventuale eccedenza potrà essere portata in sottrazione all'acconto di dicembre 2014.