Ciao, non so se te l'hanno già comunicato, ma tempo fa si è parlato di questo + volte, il negus in primis ne aveva scritto citando altre disposizioni (p.es. io avevo trovato questo :
Il perpetual bond ha una ritenuta del 12,5%)
... però se ho capito bene ora qualcuno (DB ?) sta facendo passare al setaccio i perpetuals e dice :
" questo sì, questo no, questo così così .... "
Se è questo il problema per me è una novità, io avevo capito che le perp. facevano parte TUTTE di uno stesso gruppo, taxabile al 12.5% e basta.
tra l'altro, se può servire, nella lista delle perp. sul mio ct che ho scritto qualche pagina fà, al momento tutte le cedole che mi sono arrivate sono taxate al 12.5% dalla mia banca (CaRiGe)
ciao,
ne abbiamo parlato un sacco di volte , non ho ancora capito come sia stato possibile travisare in quel modo la circolare citata dal corriere.
Quella circolare dice una cosa soltanto :
"Sulla base di tale interpretazione, si ritiene che non comportino una
partecipazione indiretta ai risultati economici della societa' emittente
le
obbligazioni e gli altri titoli irredimibili emessi dalle banche ai sensi
dell'articolo 12 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385. Si tratta di titoli i cui proventi sono costituiti
da interessi. Tuttavia, in caso di andamento negativo della gestione,
l'emittente puo' sospendere il pagamento degli interessi e, in determinate
ipotesi, imputarli a copertura delle perdite.
Nell'ipotesi descritta, infatti, la remunerazione delle predette
obbligazioni non assicura una partecipazione agli utili della banca che li
ha emessi, essendo tale remunerazione parametrata normalmente a tassi di
interesse correnti. Pertanto, l'eventualita' che tali interessi, in caso di
perdite, siano sospesi ed imputati alla loro copertura,
non incide sulla
disciplina strutturale dei titoli in argomento, che e' quella tipica delle
obbligazioni."
DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, n. 385 (GU n. 230 Suppl.Ord. del 30/09/1993)
TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA
ART. 12. OBBLIGAZIONI E TITOLI DI DEPOSITO EMESSI DALLE BANCHE
7 . LA BANCA D'ITALIA DISCIPLINA LE EMISSIONI DA PARTE DELLE BANCHE DI PRESTITI SUBORDINATI,
IRREDIMIBILI OVVERO RIMBORSABILI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA MEDESIMA BANCA D'ITALIA. TALI EMISSIONI POSSONO AVVENIRE ANCHE SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI O DI TITOLI DI DEPOSITO.
Quindi solo titoli emessi da banche italiane e conformi alla disciplina stabilita da Banca d'Italia.
Notare il passaggio "possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni"
per il resto la circolare e' chiarissima :
Continuano, invece, ad essere qualificati quali "titoli atipici" e ad
essere assoggettati al trattamento fiscale previsto dall'articolo 5 del D.L.
30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
i titoli che non presentino ne' i requisiti per essere considerati similari
alle azioni, in quanto la relativa remunerazione non e' costituita
totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente, di societa' dello stesso gruppo o di un affare,
ne' i requisiti
per essere considerati similari alle obbligazioni perche', ad esempio, non
garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola,
assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della
societa' emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi.
Piu' chiaro di cosi'......
Nella realta' ogni banca si comporta come le pare e piace ma chi segue le circolari dell'agenzia delle entrate applicando il 12,5 oppure il 27 in base ai prospetti ha pienamente ragione .