L'ordinanza originale non l'ho ancora trovata.
Ma da quanto leggo, il ministro dimostra di NON AVERE le palle.
Da oggi primo maggio e fino al 31 dicembre prossimo,
entra in vigore l'ordinanza del 28 aprile emanata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci,
con la quale, tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio
connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,
in relazione all’attuale scenario della pandemia da Covid-19,
si è reso necessario e urgente prevedere misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori,
agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi,
specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse.
L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali,
comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice,
le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,
e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa,
la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori
resta alla discrezione delle direzioni sanitarie, che possono disporne l’uso
anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
Non sono previste analoghe misure
per quanto riguarda i connettivi
e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da Sars-CoV-2
per l’accesso ai pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorità regionali.
Non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022,
in quanto l’art. 2-bis 'Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie' d
el D.L. 22/04/2021, n. 52, come modificato dall’articolo 4 , comma 1 lett. b) del D.L. 23/07/2021,
n. 105, D.L. 23/07/2021, n. 105, è stato abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.