I guadagni percepiti all’estero dal tennista professionista, così come qualsiasi altro sportivo, in considerazione del loro ammontare non indifferente, sono regolati dall'articolo 17 del Modello Ocse che regolamenta le doppie imposizioni.
In base a tale normativa le prestazioni sportive del tennista vengono assoggettare a tassazione nello Stato in cui si manifestano.
Ciò comporta che anche senza una base fissa o un periodo di permanenza minimo in uno Stato, i compensi dello sportivo sono tassati nello Stato in cui essi sono prodotti, cioè alla fonte, con la ritenuta prevista dall'ordinamento di quel paese.
Tuttavia, gli stessi redditi vanno anche cumulati e dichiarati al fisco dello Stato dove il tennista risiede. In tal caso, allo sportivo è riconosciuto di regola un credito d’imposta in proporzione a quanto versato all’estero.
Quando, invece, manca una convenzione bilaterale tra gli Stati in cui il tennista si trova a disputare le gare e relative alle doppie imposizioni, allora capita, anche frequentemente, che lo sportivo venga tassato due volte.
In tali casi, infatti, le autorità finanziarie di ambedue gli Stati, quello di residenza e quello in cui il tennista ha disputato la gara percependo redditi, possono esercitare la loro potestà impositiva