Investire nell'immobiliare come società o persona fisica? Confrontiamoci con ricpast!

Opero come persona fisica.
Quindi la mia plusvalenza sarebbe molto piu' alta?

Si.

Le spese di ristrutturazione sono agevolate fiscalmente per le persone fisiche ma non rientrano nel costo storico dell'immobile.
A chi vendi puoi trasmettere le agevolazioni su ristrutturazione residue, stà alla tua bravura commerciale se riesci ad ottenere un aumento del prezzo pagato
 
Si.

Le spese di ristrutturazione sono agevolate fiscalmente per le persone fisiche ma non rientrano nel costo storico dell'immobile.
A chi vendi puoi trasmettere le agevolazioni su ristrutturazione residue, stà alla tua bravura commerciale se riesci ad ottenere un aumento del prezzo pagato

Quindi mi sembra di capire che solo chi opera come impresa puo' inserire le spese di ristrutturazione come costo storico.
Credi sia possibile costituire una srl e far confluire dentro l'immobile con eventuali altre spese/costi storici (l'impresa edile e' in fine lavoro in feb 2011 ed ha incassato da me solo un anticipo di 25ml euro).
Grazie per l'aiuto ed il tempo che mi stai dedicando.
 
Quindi mi sembra di capire che solo chi opera come impresa puo' inserire le spese di ristrutturazione come costo storico.
Credi sia possibile costituire una srl e far confluire dentro l'immobile con eventuali altre spese/costi storici (l'impresa edile e' in fine lavoro in feb 2011 ed ha incassato da me solo un anticipo di 25ml euro).
Grazie per l'aiuto ed il tempo che mi stai dedicando.

Si, ma non tutte le spese di ristrutturazione aumentano il costo storico (civilistico e fiscale) dell'immobile.
Anche perchè, in linea generale, un costo capitalizzato (come sarebbe appunto la spesa di ristrutturazione che incrementa il costo storico ammortizzabile dell'immobile), transita in conto economico e in dichiarazione dei redditi successivamente rispetto ad un costo che si esaurisce nell'esercizio.

Non è quindi detto che una società abbia interesse a capitalizzare i costi.
Fiscalmente tale interesse non ci sarà mai.
Civilisticamente invece l'operazione può essere preferibile per strette esigenze di bilancio (entità utile distribuibile, risultato da presentare agli shareholder, ecc).

Tornando al confronto tra persona fisica e società:

Come ci ricorda l'AE:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...&CACHEID=b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8

il limite PER IMMOBILE delle spese agevolabili in capo alle persone fisiche è di Euro 48.000.
Poi c'è da valutare se il contribuente ha capienza fiscale per usufruire di tutta l'agevolazione spettante.

Ma pensare di mettere in piedi una società per questa singola operazione mi pare fuori luogo e, dati i tempi, è cmq tardi:
già solo il conferimento dell'immobile alla società è una procedura che richiederebbe penso almeno un paio di mesi...
 
Si, ma non tutte le spese di ristrutturazione aumentano il costo storico (civilistico e fiscale) dell'immobile.
Anche perchè, in linea generale, un costo capitalizzato (come sarebbe appunto la spesa di ristrutturazione che incrementa il costo storico ammortizzabile dell'immobile), transita in conto economico e in dichiarazione dei redditi successivamente rispetto ad un costo che si esaurisce nell'esercizio.

Non è quindi detto che una società abbia interesse a capitalizzare i costi.
Fiscalmente tale interesse non ci sarà mai.
Civilisticamente invece l'operazione può essere preferibile per strette esigenze di bilancio (entità utile distribuibile, risultato da presentare agli shareholder, ecc).

Riprendo questo interessante argomento della
CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI E DELLE SPESE ANNESSE AD UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DI UNA SOCIETA.

Vediamo la cosa prima dal punto di vista CIVILISTICO (cioè di bilancio).

Fonte: http://www.solmap.it/risorse/dispensa/64/428/01_DispensaOn-Line_10_2009.pdf

3.1. Le immobilizzazioni materiali
I principi contabili nazionali trattano la definizione delle
stesse e l’enunciazione dei principi contabili per la loro
rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio, nel
documento 16 – Le immobilizzazioni materiali. Queste ultime
sono definite come beni di uso durevole, costituenti
parte dell’organizzazione permanente delle imprese mercantili
ed industriali. Tali beni vengono impiegati normalmente
come strumenti di produzione del reddito della gestione
tipica o caratteristica e non sono, quindi, destinati
né alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento
dei prodotti dell’impresa.
L’uso durevole dei beni in oggetto richiama l’esistenza
di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica
si estende oltre i limiti di un esercizio amministrativo.
Tali beni incorporano una potenzialità di servizi produttivi
(utilità) che saranno resi durante lo svolgimento della loro
vita utile. Ne consegue che l’utilizzazione delle immobilizzazioni
materiali, quali strumenti di produzione, comporta il
trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai
processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione
delle quote di ammortamento.
3.1.1. Principi generali di valutazione:
i valori d’iscrizione
I principi base di valutazione delle immobilizzazioni materiali
in un sistema a costi storici sono i seguenti:
a) Il valore originario di un’immobilizzazione materiale
è costituito dal costo per l’impresa, come di seguito
definito. Esso include tutti i costi relativi all’acquisizione
del cespite nel luogo e nelle condizioni di
utilità, affi nché esso costituisca bene duraturo per
l’impresa.
Il valore di bilancio di un’immobilizzazione materiale
può comprendere rivalutazioni del costo – come
innanzi defi nito – se queste vengono effettuate in
applicazione di leggi speciali​
6.
b) I conti accesi ai cespiti devono rifl ettere l’investimento
nei beni in funzionamento o in costruzione.

Tale obiettivo si raggiunge stabilendo degli oculati
criteri di capitalizzazione, di rilevazione dei cespiti
sostituiti e di stralcio dei cespiti alienati o rimossi.
Tali criteri devono essere applicati rispettando
il principio della competenza. Un’accurata e chiara
distinzione deve essere fatta fra oneri che costituiscono
costi capitalizzabili come immobilizzazioni
e spese che, se pur collegate con gli immobilizzi,
rappresentano spese di competenza del periodo
(ad esempio, riparazione e manutenzione ordinaria).

I costi capitalizzabili sono soltanto quelli che si
sostengono per l’acquisizione di nuovi cespiti (costi
originari) o per apportare migliorie, modifi che,
ristrutturazioni o rinnovamenti a cespiti esistenti
(costi sostenuti durante il periodo in cui l’impresa
ha la proprietà dei cespiti), sempre che si concretizzino
in un incremento significativo e misurabile
di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero
prolunghino la “vita utile” dei vari cespiti. Nel caso
le modifi cazioni di cespiti preesistenti comportino
l’eliminazione di una parte signifi cativa del cespite
originario e dalla loro sostituzione consegua un signifi
cativo e misurabile incremento di capacità o di
produttività o di sicurezza, il costo e l’ammortamento
relativi alla parte eliminata devono essere stornati
dai conti. Il valore di un cespite esistente che
include costi relativi a migliorie, modifi che, ristrutturazioni
o rinnovamenti non può eccedere il valore
recuperabile tramite l’uso per un’impresa in condizioni
di funzionamento.
3.1.2. Acquisto
Il valore originario è comprensivo del costo di acquisto,
degli oneri accessori d’acquisto e di tutti quegli eventuali
altri oneri che l’impresa deve sostenere affi nché l’immobilizzazione
possa essere utilizzata. Gli oneri accessori d’acquisto
comprendono tutti quegli eventuali altri oneri che
l’impresa deve sostenere perché l’immobilizzazione possa
essere utilizzata, esclusi gli oneri fi nanziari (dei quali si dirà
nel prosieguo). A titolo esemplifi cativo, ma non esaustivo,
costituiscono oneri accessori, per la categoria dei “fabbricati”,
le spese notarili per la redazione dell’atto di acquisto,
le tasse per la registrazione dell’atto nonché i costi
per le opere di urbanizzazione​
7, ovvero, con riferimento alla
categoria “impianti e macchinario”, le spese di progettazione,
trasporto, installazione, collaudo, montaggio e posa
in opera.
La capitalizzazione del costo aggiuntivo sostenuto a
causa di acquisti di immobilizzazioni materiali in regime di
IVA indetraibile è consentita nei limiti in cui l’aggiunta di

tale costo al prezzo di acquisto non faccia sì che si ecce

da il valore recuperabile tramite l’uso del bene. Gli sconti
commerciali​
8 si portano a riduzione del costo. Gli eventuali
sconti cassa vengono di solito accreditati al conto economico
tra i proventi fi nanziari (aggregato C) del conto economico)
a meno che non siano di ammontare rilevante, nel
qual caso devono essere portati a riduzione del prezzo di
acquisto del bene a cui si riferiscono.
Quanto detto sinora con riferimento all’acquisto di
immobilizzazioni da terzi trova applicazione anche per le
immobilizzazioni costruite da terzi per conto dell’impresa
(committente), con l’unica differenza che, in tale ultima fattispecie,
a differenza della prima, la capitalizzazione degli
interessi (nel rispetto delle condizioni che verranno esaminate
nell’ambito del successivo paragrafo dedicato alle
costruzioni in economia) è consentita.

3.1.3. Costruzioni in economia
Alla luce della defi nizione fornita dall’art. 2426, c.c.,
sopra richiamata, il costo di fabbricazione dei cespiti totalmente
o parzialmente costruiti in economia dall’impresa
deve comprendere tutti quei costi necessari affi nché
l’immobilizzazione possa essere utilizzata. Esso, pertanto,
comprende i costi diretti (materiale e mano d’opera diretta,
spese di progettazione, costi per forniture esterne, ecc.) e
una quota parte delle spese generali di produzione (o costi
di indiretta imputazione)​
9, per la quota ragionevolmente
imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione
e fi no al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
Con gli stessi criteri possono essere aggiunti anche
gli oneri relativi al fi nanziamento della fabbricazione interna
o presso terzi. La Relazione Ministeriale di commento
all’art. 2426, c.c., precisa, in proposito, che “
quanto al costo
di produzione, si stabilisce che oltre ai costi direttamente
imputabili al prodotto esso può comprendere anche
costi cosiddetti di indiretta imputazione, per la quota che
ragionevolmente possa essere imputata al prodotto: deve
trattarsi naturalmente di costi di competenza del periodo
di fabbricazione, il quale deve essere considerato concluso
dal momento in cui il bene è oggettivamente utilizzabile
(ciò ad evitare che vengano capitalizzate anche quote di
costi generali relativi a tempi successivi, con la giustifi cazione
che il prodotto, di fatto, non è stato ancora utilizzato).
La formula «può comprendere» non intende attribuire ai
redattori del bilancio una facoltà di scelta arbitraria, ma si
riferisce alla ragionevole applicazione della discrezionalità
tecnica, in relazione alla specifi ca situazione produttiva, in
conformità al principio generale della «rappresentazione
veritiera e corretta»
”. La quota parte delle spese generali
di fabbricazione, per espresso rimando del principio contabile

nazionale OIC 16 in commento, è soggetta alle stesse
regole per la determinazione della quota attribuibile alle rimanenze
di magazzino (si veda, a tal proposito, il principio
contabile nazionale OIC 13 – Le rimanenze di magazzino
– paragrafo D.III.).
Naturalmente, se la capitalizzazione di costi di indiretta
imputazione conducesse a superare il valore di mercato o
il valore di utilizzazione, la posta dovrà essere corrispondentemente
svalutata, sulla base di quel medesimo principio
generale.
3.1.4. Oneri fi nanziari
Per quanto riguarda la già richiamata “disciplina” degli
oneri fi nanziari, il principio contabile nazionale OIC 16, paragrafo
D.V., dispone che questi ultimi, di solito, costituiscono
spese dell’esercizio e vanno imputati direttamente al conto
economico dell’esercizio in cui maturano​
10. Poiché le immobilizzazioni
materiali costituiscono beni destinati all’organizzazione
permanente delle imprese e producono redditi
solo quando sono in funzione, gli oneri fi nanziari sostenuti
per la loro acquisizione (acquisto e costruzione) possono
essere capitalizzati nel valore da attribuire alle immobilizzazioni
materiali nelle fattispecie e con i limiti che seguono.
Va sottolineato, peraltro, che la capitalizzazione degli oneri
fi nanziari non costituisce un mezzo di differimento di perdite
e, pertanto, deve essere effettuata con oculatezza e nel
rispetto delle condizioni e dei limiti qui di seguito indicati:
a) la capitalizzazione si riferisce agli interessi passivi
sostenuti per capitali presi a prestito specifi camente
per l’acquisizione di immobilizzazioni;
b) gli interessi capitalizzabili sono solo quelli maturati
durante il “periodo di costruzione”, inteso come il
periodo che va dall’esborso dei fondi ai fornitori dei
beni e servizi relativi ai cespiti fi no al momento in
cui il cespite è pronto per l’uso (tale periodo include
anche il tempo di montaggio e messa a punto, sempre
che tali tempi siano normali);
c) il fi nanziamento è stato realmente utilizzato per

l’acquisizione dei cespiti. Ai fini di tale determinazione
va tenuto presente che le condizioni di equilibrio
fi nanziario presuppongono che i fi nanziamenti
a breve siano utilizzati per investimenti a breve e
che i mezzi propri e i fi nanziamenti a medio/lungo
termine, con tale sequenza, siano destinati a fi nanziare
prioritariamente le attività immobilizzate;
d) il tasso d’interesse da utilizzarsi per la capitalizzazione
è quello dell’interesse realmente sostenuto per il
fi nanziamento a medio e lungo termine utilizzato per
il pagamento delle immobilizzazioni materiali;
e) gli utili e le perdite derivanti dall’oscillazione dei
cambi relativi alla liquidazione dei costi sostenuti
per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali in
base ad operazioni condotte in valuta estera, costituiscono
rispettivamente proventi ed oneri di natura
fi nanziaria – in quanto conseguenti a scelte discrezionali
operate dalla direzione dell’impresa circa le
modalità di liquidazione dei costi pattuiti per l’acquisto
– e sono, pertanto, ininfl uenti ai fi ni della determinazione
del costo originario della immobilizzazione
materiale​
11;
f) il valore, inclusivo dell’interesse, del cespite che è
destinato a far parte dell’organizzazione permanente
dell’impresa, non può superare il valore recuperabile
tramite l’uso, come defi nito per le immobilizzazioni
materiali di un’impresa in condizioni di funzionamento.
Pertanto, l’impresa deve effettuare uno studio da cui
risulti che la capitalizzazione degli interessi sostenuti è attuabile,
in quanto si può ragionevolmente prevedere, sulla
base degli elementi disponibili, che tale maggior costo
potrà essere recuperato tramite fl ussi suffi cienti di ricavi.
Ovviamente, tale studio, il cui approfondimento e formalizzazione
dipenderanno dalla rilevanza degli oneri fi nanziari
rispetto al bilancio dell’impresa, assume importanza determinante
nel caso di imprese in situazioni di persistenza di
perdite.​
 
Ultima modifica di un moderatore:
Si, ma non tutte le spese di ristrutturazione aumentano il costo storico (civilistico e fiscale) dell'immobile.
Anche perchè, in linea generale, un costo capitalizzato (come sarebbe appunto la spesa di ristrutturazione che incrementa il costo storico ammortizzabile dell'immobile), transita in conto economico e in dichiarazione dei redditi successivamente rispetto ad un costo che si esaurisce nell'esercizio.

Non è quindi detto che una società abbia interesse a capitalizzare i costi.
Fiscalmente tale interesse non ci sarà mai.
Civilisticamente invece l'operazione può essere preferibile per strette esigenze di bilancio (entità utile distribuibile, risultato da presentare agli shareholder, ecc).

Tornando al confronto tra persona fisica e società:

Come ci ricorda l'AE:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...&CACHEID=b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8

il limite PER IMMOBILE delle spese agevolabili in capo alle persone fisiche è di Euro 48.000.
Poi c'è da valutare se il contribuente ha capienza fiscale per usufruire di tutta l'agevolazione spettante.

Ma pensare di mettere in piedi una società per questa singola operazione mi pare fuori luogo e, dati i tempi, è cmq tardi:
già solo il conferimento dell'immobile alla società è una procedura che richiederebbe penso almeno un paio di mesi...

Mi sa' che conviene operare come persona fisica assoggettandomi al 20% sui cap gain, poiche' mettendo su un impresa srl o altro e posizionandomi su uno scaglione di reddito imponibile oltre il 35% non penso si risparmi tanto.
Comunque grazie per i link suggeriti e le delucidazioni.
 
Posto la news per una riflessione relativamente ad una tipologia di immobili (abitativi siti in città universitarie da destinare a brevi locazioni a studenti fuori sede) che spesso viene identificata tra le più redditizie quanto tra le più impegnative in termini anche solo di occupazione del tempo:

Fonte: Gli studenti alle prese con l?affitto - Mioaffitto.it

Gli studenti alle prese con l’affitto

Mandare un figlio all’universita’ rappresenta un vero salasso per le famiglie italiane. Affittare un posto letto, infatti, puo’ costare 400 euro a Firenze, 450 euro a Roma e Napoli e 500 euro a Milano. E quando si cerca un po’ piu’ di comodita’, il prezzo schizza ancora di piu’: l’affitto di una camera singola sfonda anche il muro delle 700 euro. Un allarme che, solitamente, viene lanciato nel mese di settembre, quando riprende l’attivita’ scolastica e si registra il picco delle richieste.
Anche se va sottolineato che nel primo semestre del 2010 il mercato delle locazioni ha segnalato una riduzione dei canoni dello 0,4% per i bilocali e dello 0,2% per i trilocali. Mentre nelle grandi citta’ la diminuzione e’ stata rispettivamente dello 0,3% e dello 0,4%.
Certo e’, comunque, che le locazioni agli studenti rappresentano una buona parte del mercato degli affitti con un notevole giro d’affari. Basti pensare che il guadagno netto annuo per chi possiede un immobile e decide di locarlo e’ di almeno 7.200 euro.
Tanto che negli ultimi anni, complice la passione italiana per il mattone e questa presenza sul mercato di canoni di locazione elevati, i genitori che se lo sono permessi hanno deciso di acquistare la casa per i figli. E a questi si aggiungono gli investitori che pur non avendo figli studenti decidono di acquistare un’abitazione in zone universitarie.
Cosi’ come emerge dal report diffuso dall’Ufficio Studi Tecnocasa che ha individuato il trend di questo segmento di mercato sentendo le agenzie del gruppo dislocate sul territorio nelle citta’ a vocazione universitaria.
La fotografia scattata e’ chiara. Una variabile importante per la scelta dell’abitazione e’ la vicinanza alle sedi universitarie oppure ai mezzi di trasporto (metropolitana, bus), molti studenti infatti non sono automuniti. Apprezzata anche l’ubicazione in un quartiere servito e tranquillo, elemento che spesso rassicura i genitori. Il taglio dell’appartamento e’ scelto in funzione del numero di persone che lo condivideranno, quasi sempre amici o compagni di corso e ultimamente, quando e’ possibile, si preferisce sempre piu’ la stanza singola (magari sfruttando il soggiorno come camera da letto).
Inoltre occorre anche distinguere tra matricole e studenti iscritti dal secondo anno in poi, perche’ il periodo della ricerca cambia. Chi ha gia’ intrapreso il percorso di studi inizia a cercare casa gia’ a luglio, prima dell’estate. Le matricole, invece, si mettono in moto successivamente, soprattutto se si e’ scelta una facolta’ il cui ingresso e’ subordinato al superamento di un test. In quel caso, infatti, si aspettano i risultati dell’ammissione.
Tecnocasa ha, quindi, riscontrato un cambiamento delle esigenze degli studenti che si mostrano molto attenti alla qualita’ dell’immobile preferendo soluzioni ben arredate, possibilmente con riscaldamento autonomo e collegamento Adsl. Si registra anche per gli studenti una maggiore attenzione al budget da destinare all’affitto e in quest’ottica la presenza del riscaldamento autonomo e di spese condominiali contenute sono altri elementi considerati nella scelta d’acquisto.
In questo periodo di ribasso dei prezzi e quando le possibilita’ economiche lo consentono gli investitori sembrerebbero orientati su tagli piu’ grandi. In questo modo possono affittare a piu’ studenti, recuperando in tempi piu’ brevi l’investimento iniziale. Allo stesso modo gli studenti apprezzano la possibilita’ di poter condividere l’appartamento con piu’ persone abbattendo una parte dei costi.
 
Ultima modifica:
Ciao e benvenuto
:)
Posso chiederti dove ti è stato segnalata la discussione?
Rieccomi! :D

La discussione mi è stata segnalata privatamente da un utente di Finanza On Line, dopo che avevo risposto ad una discussione analoga, nella sezione "Immobiliare": so che non sta bene "far pubblicità" ad un altro forum, ma in questo caso è per rispondere ad una domanda precisa. ;)


Tornando in topic, non posso che esserti grato, per i grandissimi ed utilissimi suggerimenti che m'hai dato, anche se, stante lo stallo "cedolare sì/no", credo che la cosa migliore sia "stare alla finestra", per muoversi in un quadro normativo più sedimentato. O no?
 
Legge di stabilità 2011: modifiche all’imposizione indiretta sui contratti di leasing di immobili strumentali


La Legge di stabilità 2011 ha introdotto, con decorrenza 1˚ gennaio 2011, importanti modifiche alla disciplina fiscale dei contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali, con particolare riferimento all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Riassumiamo di seguito le novità principali.
APPROFONDIMENTILa Legge di stabilità 2011 (1) ha previsto rilevanti modifiche all’imposizione indiretta sui contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali per natura (quelli classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D, ed E), con particolare riferimento alla disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Al fine di meglio comprenderne il significato, riteniamo opportuno accennare brevemente alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2010. 1. Le regole in vigore fino al 2010
Il c.d. “decreto Bersani-Visco” (2) aveva introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, una radicale riforma della fiscalità degli immobili strumentali, volta soprattutto a rafforzare l’applicazione delle imposte indirette diverse dall’Iva sulle operazioni di acquisto/cessione e di acquisizione/concessione in leasing.

In questo contesto, per i trasferimenti di immobili in cui fosse parte acquirente o venditrice una società di leasing (ovvero un fondo immobiliare), era stata prevista la riduzione delle imposte ipotecarie e catastali alla metà rispetto alle percentuali ordinariamente stabilite in relazione alle operazioni di cessioni/acquisti per via diretta.

Queste imposte risultavano quindi applicabili nelle seguenti misure:

- 1,5% per l’imposta ipotecaria, in luogo del 3%;
- 0,5% per l’imposta catastale, in luogo dell’1%.

La riduzione delle imposte ipo-catastali era stata disposta dal Legislatore nell’intento di non penalizzare i trasferimenti degli immobili in leasing rispetto a quelli per via diretta. Infatti, l’applicazione delle suddette imposte nella misura ordinaria avrebbe determinato una rilevante penalizzazione di questa forma di finanziamento, in considerazione della tipica struttura del contratto di locazione finanziaria, con il quale si procede ad una doppia alienazione del bene immobile: una prima volta da parte della società di leasing che acquista il bene e, successivamente, all’atto del riscatto da parte del soggetto utilizzatore (conduttore).

Fino al 2010, dunque, le imposte ipo-catastali in misura ridotta (per un totale pari al 2%) erano dovute sia in sede di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, sia in sede di riscatto. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito (3) che la base imponibile per l’applicazione delle suddette imposte in sede di riscatto avrebbe dovuto essere determinata dalla sommatoria del prezzo di riscatto stesso, aumentato della quota capitale dei canoni pagati durante la vigenza del contratto (venendo a coincidere, sostanzialmente, con il valore originario di acquisizione dell’immobile da parte della società di leasing).

Per quanto riguarda l’imposta di registro da applicare ai contratti di locazione finanziaria, il Legislatore aveva stabilito un obbligo generalizzato di registrazione, a prescindere dal loro assoggettamento ad Iva, con applicazione dell’aliquota dell’1% sui canoni dovuti (4).

Infine, in sede di riscatto del bene immobile, le somme corrisposte a titolo di imposta proporzionale di registro per i contratti di locazione finanziaria avrebbero potuto essere portate a scomputo di quanto dovuto a titolo imposta ipotecaria e catastale per il riscatto stesso (5).

2. Le novità dal 1˚ gennaio 2011
Riportiamo di seguito, in sintesi, le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2011 (6) rispetto al quadro normativo sopra delineato, con validità sui nuovi contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali stipulati dal 1˚ gennaio 2011. In buona sostanza, la riforma trova la sua ragion d’essere nell’intento del Legislatore di parificare, ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, l’ipotesi di acquisto dell’immobile strumentale tramite società di leasing con quella dell’acquisto per via diretta, prevedendo, in ogni caso, l’applicazione in sede di acquisto dell’immobile delle imposte proporzionali nella misura complessiva del 4%.
  • Imposte ipo-catastali e imposta sostitutiva
Le imposte ipo-catastali sono applicate in misura piena (1% + 3%) già all’atto dell’acquisto dell’immobile da concedere in leasing da parte della società concedente, mentre vengono applicate in misura fissa (euro 168 + euro 168) in sede di riscatto da parte del soggetto conduttore.

Le suddette imposte sono applicate in termine fisso anche nei casi di trasferimenti di immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore.

Per i contratti di locazione finanziaria di immobili (sia di natura abitativa che strumentale) in corso alla data del 1˚ gennaio 2011 viene prevista, a fronte del venir meno delle imposte ipo-catastali (in misura proporzionale) al momento del riscatto, un’imposta sostitutiva da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011. La misura dell’imposta sostitutiva e le specifiche tecniche per il suo versamento per via telematica sono state determinate con un apposito provvedimento attuativo che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato in data 14 gennaio 2011.

Questo decreto stabilisce (7) che quanto effettivamente dovuto dovrà essere calcolato, innanzitutto, applicando l'aliquota del 2% all'importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato e, successivamente, scomputando l’imposta di registro applicata sui canoni di locazione (1%) corrisposti in relazione al contratto di locazione finanziaria dell'immobile; sull'importo risultante dovrà essere operata un’ulteriore riduzione forfetaria pari al 4% per ogni anno di durata residua del contratto.

Il citato provvedimento direttoriale stabilisce altresì che l’imposta sostitutiva dovrà essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non sia ancora stato stipulato il relativo contratto di compravendita. L’imposta non è, invece, dovuta per i contratti aventi ad oggetto immobili che al 31 dicembre 2010 non risultavano ancora di proprietà della società di leasing.
  • Imposta di registro
In sede di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, l’imposta di registro permane assoggettata alle regole generali introdotte nel 2006. Ricordiamo, tuttavia, a questo proposito, che la Legge di stabilità ha modificato il termine di esenzione Iva per le cessioni di immobili effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che via abbiano eseguito interventi di ristrutturazione (8). Questo termine è stato esteso dai quattro anni previsti dalla norma previgente, ai cinque anni dall’ultimazione della costruzione o ristrutturazione. Come noto, il regime di imposizione o di esenzione Iva proprio dell’operazione di cessione di immobili è correlato all’applicazione dell’imposta di registro, rispettivamente, in misura fissa (euro 168), oppure ordinaria (7%).

In sede di stipulazione del contratto di leasing immobiliare, viene meno l’obbligo di registrazione e, dunque, di assolvimento dell’imposta di registro nella misura dell’1%. La registrazione del contratto viene ora prevista solo in caso d’uso.

L’imposta di registro viene applicata in termine fisso (euro 168) anche nei casi di trasferimenti di immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore.
  • Responsabilità solidale dell’utilizzatore
In sede di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, viene introdotta una responsabilità solidale nei confronti dell’Erario, con il soggetto cedente e la società di leasing, anche a carico dell’utilizzatore dell’immobile stesso. Questa responsabilità si riferisce al versamento delle imposte ipotecaria, catastale, nonché di registro, come sopra determinate, correlate all’operazione di acquisto.
 
Società immobiliari e cedolare secca:

Alla luce dell'introduzione della cosiddetta "cedolare secca" devono essere aggiornati i calcoli di convenienza tra la scelta dell'intestazione alla persona fisica o alla società.

Le società di gestione immobiliare (sia di persone che di capitali) che posseggono immobili abitativi locati determinano il reddito sulla base del canone di affitto di competenza (o, se più elevata, della rendita catastale rivalutata del 5%) dedotte le sole spese sostenute e rimaste a carico per interventi di manutenzione ordinaria (art. 3 DPR del 06/06/01, n. 380), cioè per interventi edilizi che riguardano le opere di riparazion, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

La deduzione delle spese di manutenzione ordinaria è comunque ammessa nel tetto massimo del 15% del canone.

E' indeducibile ogni altro costo relativo agli immobili in questione (tranne interessi di finanziamento di cui parlo dopo), mentre la deduzione si ritiene ammessa per i costi della gestione societaria (norma ADC 156 del 2004), quali:
- le spese per la tenuta della contabilità,
- per il deposito del bilancio e per altri adempimenti societari;
- spese per la consulenza societaria e fiscale e per l'espletamento delle relative formalità;
- emolumenti per l'organo di controllo, ove esitente;
- indennità di carica per l'organo amministrativo, con esclusione dello specifico compenso per la gestione degli immobili eventualmente delegata a taluno degli amministratori;
- spese per il personale addetto alla contabilità.

Nelle società immobiliari titolari di immobili abitativi locati, gli interessi passivi di funzionamento sono interamente indeducibili, mentre quelli di finanziamento seguono le seguenti regole:

- se si tratta di finanziamenti chirografari, la deduzione è ammessa con i limiti ordinari (in particolare per le società di capitali, nel limite del 30% del ROL di cui all'art.96 DPR 917/1986);

- se si tratta di finanziamenti ipotecari sugli immobili locati (e la società è una immobiliare di gestione prevalente, cioè possiede immobili locati per oltre il 50% dell'attivo), la deduzione è integrale (sfuggendo alle regole del ROL).
 

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