Il succo dell'articolo, tradotto grossolanamente con l'aiuto di traduttore google, potrebbe essere questo:
"In Italia, il governo e la direzione generale della concorrenza dell'UE, con a capo la Commissaria Margrethe Vestager, hanno concordato una struttura simile, ma con una differenza fondamentale: il sistema per determinare quali clienti effettivamente erano stati ingannati dalla banca da quei clienti che invece conoscevano esattamente che tipo di obbligazioni avevano comprato.
Nel caso spagnolo, si è stabilito un sistema di arbitrato privato, determinare caso per caso chi poteva essere compensato dalle perdite e chi no. Tra i clienti di Bankia, ad esempio, uno su quattro dei 240.000 clienti che hanno partecipato all'arbitrato non hanno avuto accesso alla compensazione delle perdite. Ma gli italiani hanno stabilito che il malcostume nella vendita è stato generalizzato, tutti i clienti che hanno acquistato(leggasi al 31/12/2015) le obbligazioni subordinate sono stati truffati e tutti devono essere compensati."
Perciò secondo questo giornalista spagnolo, che dà una interpretazione dell'accordo Padoan-Vestager come avvenuto sulla base di quanto già previsto nella legge n. 15/2017 che ha convertito il D.L. n. 237/2016, senza bisogno di accertare ulteriormente, per ogni singolo acquirente della obbligazione sub UT2 retail, caso per caso che ci sia stato mis-selling . Ma è sufficiente che l'acquisto della subordinata UT2 sia avvenuta antecedentemente al 31/12/2015, senza dover dare altre dimostrazioni da parte dei singoli acquirenti della medesima, prevedendo già il dettato legislativo dell'art. 19 del D.L. n. 237/2016 , come interpolato dalla legge n. 15/2017, il mis-selling, per le modalità di collocamento, palesemente contrari ai principi di affidamento e della buona fede nella conclusione e nel rispetto dei contratti, così come prevede il codice civile, modalità altrettanto palesemente contrari al principio del non conflitto di interessi che, invece, nel caso specifico è in sè, così come stabilito, oltre che dalle norme di diritto civile, anche dai regolamenti della CONSOB, che vieta al promotore della banca, che porta un interesse specifico proprio, in termini di commissioni percepite, e in termini di grandi vantaggi che procura al suo proprio datore di lavoro (la banca) e indirettamente a se medesimo , dalla vendita del prodotto al cliente della stessa banca, il quale è in evidente posizione contrattuale di svantaggio (contraente palesemente debole) di fronte al contraente forte (la banca rappresentata anche con un interesse proprio dal promotore).